Circolare numero 69 del 29-3-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce la procedura automatizzata POP per la rilevazione e la rendicontazione degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati, chiarendo che anche i rendiconti previsti ai punti 80 e 81 della circolare sulle chiusure contabili 1995 devono essere trasmessi via procedura POP. Vengono disciplinate la ricostruzione del data base dei prepensionati, l’attribuzione del codice legge, la determinazione della data di cessazione del beneficio e degli oneri 1995, con specifiche regole per casi particolari come amianto, inabilità portuale, part time, portuali, siderurgia, marittimi, EFIM, trasporti e altri settori. La circolare stabilisce inoltre le modalità tecniche di consultazione, modifica, inserimento e validazione tramite AS/400 e fissa il termine inderogabile del 19 aprile per la trasmissione dei dati validati al centro.
Istruzioni per la procedura POP sugli oneri dei prepensionamenti e trasmissione dei rendiconti 1995
Procedura POP per gli oneri dei prepensionamenti
La circolare definisce le istruzioni operative della nuova procedura automatizzata POP, destinata alla rilevazione degli oneri connessi ai pensionamenti anticipati. L’obiettivo è superare la gestione cartacea, automatizzare il riepilogo degli oneri e consentire alla Direzione generale di acquisire direttamente i dati utili al bilancio della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Finalità e ambito della prima fase
La circolare precisa che questa è solo la prima fase della procedura. In tale fase, a causa dei tempi ridotti per la chiusura dei rendiconti 1995, la POP consente esclusivamente:
- l’individuazione della legge in base alla quale il soggetto è stato prepensionato;
- la rendicontazione degli oneri da inserire nel rendiconto 1995.
Una successiva circolare disciplinerà l’acquisizione e la modifica dei dati necessari per la gestione automatizzata degli oneri negli anni successivi, qualora non siano stati completati in questa prima fase.
Trasmissione dei rendiconti e chiarimento preliminare
Sin dall’inizio la circolare chiarisce che anche i rendiconti di cui ai punti 80 e 81 della circolare sulle chiusure contabili 1995 devono essere trasmessi tramite procedura POP, compresi quelli delle SAP che li avevano già inviati per posta. Questo conferma che la procedura informatica sostituisce integralmente il canale cartaceo per la rendicontazione degli oneri di prepensionamento.
Modalità di estrazione dei prepensionati
Per il 1995 sono state estratte dal data base pensioni le posizioni con decorrenza a partire dal 1 aprile 1989, contraddistinte da specifici codici di prepensionamento presenti:
- nel terzo campo del codice natura pensioni, con i codici X, J, Y, P, K, W, Q;
- nel campo codice specifico per i fondi speciali, con i codici W e Z;
- nel campo attività economica e professione individuale, secondo codifiche previste da apposite circolari.
Da tale estrazione è stato formato il "data base dei prepensionati codificati dalle Sedi". Sulla base dell’allegato prospetto n. 1 è stata determinata una data teorica di cessazione del beneficio, coincidente con il raggiungimento dell’età pensionabile prevista per ciascun soggetto, e conseguentemente è stato calcolato l’onere 1995, anche nei casi di prepensionamenti di anzianità in cui non era nota la data effettiva di cessazione.
Abbinamento con i beneficiari delle leggi speciali
Per i beneficiari delle leggi indicate nell’allegato 2 sono stati costituiti data base specifici sulla base delle segnalazioni delle aziende o dei Ministeri. Tali posizioni sono state abbinate ai nominativi del data base dei prepensionati proposti dalle Sedi con oneri 1995, attribuendo un "codice legge" specifico indipendentemente dalla codifica assegnata dalla Sede, corretta o errata.
La circolare evidenzia inoltre due casistiche particolari:
- per le pensioni segnalate con codice "Q" relative ai poligrafici, inviate per la prima volta;
- per le pensioni con codice 92-257 relative ai lavoratori dell’amianto, depurate di quelle con onere a carico dell’azienda e liquidate ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 257/1992.
In entrambi i casi è stato comunque attribuito il codice legge, poiché la codifica consente di individuare un unico provvedimento normativo.
Per le pensioni di inabilità portuale, che avrebbero dovuto essere contraddistinte con il codice 94-984, non è stata rinvenuta alcuna posizione già codificata. Le Sedi devono quindi inserire i dati relativi con le modalità tecniche allegate, al fine di ottenere il rimborso dal Commissario liquidatore del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali.
Codice legge: struttura, attribuzione e correzioni
Il codice legge è composto da quattro caratteri: due fissi e due progressivi all’interno del primo blocco. La tabella allegata suddivide i codici in relazione ai diversi decreti-legge e leggi per agevolare l’individuazione del provvedimento normativo in base al quale è stata liquidata la pensione.
Ai fini del riepilogo finale degli oneri a cura della Direzione generale, gli importi riferiti ai codici di analisi saranno raggruppati nel codice principale con terzo e quarto carattere "00". Per tale ragione le Sedi possono utilizzare direttamente tale codice principale, quando conveniente.
Per le pensioni con codice legge "0000" le Sedi devono individuare e attribuire il codice di riferimento tra quelli previsti nella tabella n. 3, seguendo le istruzioni tecniche dell’allegato n. 4. Il programma non consente invece di modificare il codice legge attribuito dal centro alle pensioni abbinate. Se la Sede rileva un errore, deve inviare segnalazione via fax alla D.C. Ragioneria e Finanza - Uff. 4.3, al numero 06/59057619 o 7620, allegando la documentazione probatoria. La modifica sarà poi effettuata dalla Direzione generale, mentre le altre variazioni necessarie saranno eseguite dalla SAP.
Data di cessazione del beneficio
La data di cessazione del beneficio del prepensionamento coincide con il mese e l’anno da cui la pensione non è più a carico della GIAS. La procedura propone come data di cessazione la presunta data di decorrenza della pensione di vecchiaia, determinata secondo le tabelle dell’allegato 1, ma tale dato deve essere comunque controllato e confermato dalla SAP.
Se la cessazione del beneficio si colloca prima del compimento dell’età pensionabile, la Sede deve modificare la data proposta. Se la nuova data cade tra 02/95 e 12/95, anche l’importo della pensione pagata nel 1995 deve essere rideterminato, tenendo conto degli oneri e dei ratei di tredicesima fino a quella data.
Per le pensioni con cessazione del beneficio precedente al 1995, l’inserimento di una data uguale o inferiore a 01/95 determina automaticamente l’azzeramento dell’onere pensionistico 1995.
In questa prima fase, per ragioni di tempo, le SAP possono limitarsi a indicare la data di cessazione soltanto per le pensioni di anzianità che cessino nel corso del 1995 o che risultino già cessate in anni precedenti. Negli altri casi, salvo l’amianto 1,5 e l’inabilità portuale, è consentito confermare la data proposta dalla procedura.
Quando una pensione sia stata erroneamente codificata come prepensionamento, per escluderla dal calcolo degli oneri occorre modificare la data di cessazione del beneficio riportandovi la data di decorrenza della prestazione. In alcuni casi specifici, invece, il campo deve essere valorizzato con "0000": ciò avviene per l’inabilità portuale con codice legge 1400 e per l’amianto 1,5 con quota GIAS diversa dal 100%, poiché non esiste una data di cessazione del beneficio dalla quale la pensione passi integralmente a carico del fondo.
Oneri per mancata contribuzione
Per le pensioni liquidate nel 1995 va riportato l’importo dell’onere connesso alla mancata contribuzione per la maggiore anzianità assicurativa attribuita. Se il prepensionamento comporta onere a carico di terzi e nel 1995 è stato movimentato un conto GAS 32/.. in contropartita di un conto FPR 22/.. o ETR 22/50, deve essere indicato l’importo contabilizzato, eventualmente modificabile con richiesta di IP 503 bis secondo la circolare delle chiusure contabili 1995.
Qualora nel 1995 le Sedi non abbiano potuto determinare gli oneri a carico di terzi per motivi tecnici, l’onere potrà essere comunicato nella seconda fase della procedura, prevista entro il corrente anno.
Per alcune codifiche il campo non deve essere valorizzato con importi, ma con zero:
- art. 1 bis della legge 85/1989, indotto portuale, codice legge 1100;
- inabilità portuale ex art. 24 della legge 84/1994, codice legge 1400;
- part time ex art. 19 della legge 223/1991, codice legge 2400;
- trasporti, codice legge 2800.
Per l’amianto 1,5 il campo è invece utilizzato per indicare la percentuale di onere a carico della GIAS.
Numero di settimane di beneficio
Nel relativo campo deve essere indicato il numero delle settimane concesse ai fini dell’aumento dell’anzianità assicurativa. In questa prima fase il dato può essere inserito solo per le pensioni per le quali è segnalato l’onere per mancato gettito contributivo e per i casi di amianto 1,5 con codice legge 2000, per i quali devono essere riportate anche le settimane complessive utili alla misura.
Disciplina speciale dell’amianto 1,5
Per i trattamenti ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 13 della legge 257/1992, la maggiorazione dell’anzianità assicurativa è pari a 1,5 del periodo riconosciuto di esposizione all’amianto e non comporta trasferimento di contributi al FPLD. Di conseguenza la pensione, o una quota di essa, resta a carico della GIAS fino alla sua eliminazione.
La misura dell’accollo percentuale da indicare nel campo relativo alla mancata contribuzione può essere:
- 100, se il soggetto non ha ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità senza considerare la maggiorazione amianto; in tal caso il carico GIAS resta al 100% fino alla data di raggiungimento dell’età pensionabile;
- un numero compreso tra 1 e 33, determinato come rapporto intero tra le settimane di maggiorazione moltiplicate per 100 e le settimane complessive utili alla misura, comprensive del beneficio amianto.
La percentuale va indicata quando il soggetto, al momento del prepensionamento, aveva già autonomamente i requisiti per il diritto a pensione, oppure quando è scaduto il periodo di accollo alla GIAS al 100%, oppure ancora quando è scaduto un diverso tipo di prepensionamento che considerava anche periodi di amianto.
La procedura consente, per il solo codice legge 2000 e per soggetti già presenti con scadenza beneficio inferiore a 01/96, l’inserimento di dati duplicati al fine di rilevare sia la fase al 100% sia quella successiva. In tale caso la data di cessazione beneficio deve essere indicata come "0000", nel campo onere mancata contribuzione vanno riportate le cifre intere della percentuale calcolata e nel campo oneri 95 l’importo determinato dalla SAP.
Se la data di cessazione del periodo al 100% è uguale o superiore a 01/96, si conferma l’onere annuale proposto dalla procedura; se è compresa tra 02/95 e 12/95, l’importo va rideterminato con i ratei di tredicesima e gli ulteriori oneri in pro-quota 1995 devono essere acquisiti dalle SAP.
Casi particolari e posizioni da inserire ex novo
La circolare prevede due ipotesi specifiche:
- messa in linea di una o più pensioni mai comunicate;
- pensioni mai comunicate e non più in stato di prepensionamento nel 1995 per decorso dell’età pensionabile, quindi non presenti tra quelle trasmesse dal centro.
In tali casi le Sedi devono indicare il codice legge, la scadenza del beneficio, gli oneri pensionistici e la maggiore anzianità negli appositi campi relativi agli anni precedenti, oltre alle generalità del prepensionato, alla categoria e al numero della pensione, se si tratta della seconda ipotesi.
Termini inderogabili e validazione
Tutte le pensioni presenti nell’archivio AS/400 dell’area PN devono essere confermate o modificate; la validazione del Direttore di sede non può avvenire finché tutte le posizioni non abbiano ricevuto il codice legge di riferimento. La circolare sottolinea che i tempi per la chiusura del bilancio consuntivo 1995 sono molto ristretti e che le operazioni devono essere limitate ai soli dati necessari alla rendicontazione.
Il termine inderogabile per la trasmissione al centro dei dati validati o inseriti è fissato al 19 aprile.
Supporto operativo e riferimenti per l’assistenza
Per i problemi relativi alla procedura automatizzata le Sedi possono rivolgersi alla Sede regionale per la Liguria, alle isole di sviluppo di Imperia e La Spezia; per i problemi amministrativi alla SAP di Sestri Ponente; per i problemi contabili alla D.C. Ragioneria e Finanza.
Tabelle allegate e regole tecniche
Gli allegati riportano:
- la tabella dell’età pensionabile vigente al momento della decorrenza del prepensionamento, distinta per anni di decorrenza 1993, 1994 e 1995 e per uomini/donne;
- la tabella delle leggi per le quali esiste il data base dei beneficiari, con i relativi codici legge;
- la tabella dei provvedimenti normativi, con i codici da attribuire in base alle diverse categorie di lavoratori e ai diversi settori produttivi;
- le istruzioni tecniche per l’utilizzo della procedura POP, con le fasi di prelievo dal data base centrale, consultazione, variazione, inserimento e validazione.
La procedura prevede l’accesso da AS/400 tramite il menu "11 - ALTRE APPLICAZIONI" e poi "9 - PROCEDURA ONERI PREPENSIONAMENTO". Alla prima attivazione si avvia la ricezione delle posizioni di competenza della SAP; la procedura comunica il numero di posizioni da prelevare e richiede conferma con il tasto F5. Le interruzioni di collegamento sono gestite automaticamente e la ripartenza avviene dal punto di interruzione. Al termine del prelievo sono disponibili le opzioni di consultazione, stampa, modifica, inserimento e validazione.
Ambito applicativo dei codici di legge
Gli allegati elencano numerose categorie di prepensionamenti e il corrispondente codice legge, tra cui, a titolo esemplificativo:
- industria, miniere, editoria, siderurgia, amianto, marittimi, part time, partiti politici, EFIM, trasporto aereo, trasporti pubblici, ENCC;
- specifici regimi per portuali, indotto portuale e inabilità portuale;
- codici differenziati per i vari decreti-legge e leggi che hanno disciplinato i singoli esodi incentivati.
Le tabelle servono sia per la codifica corretta delle posizioni sia per il calcolo del numero massimo di settimane di anzianità contributiva riconoscibile nei diversi casi.
Chiusura operativa
La circolare si conclude richiamando l’esigenza di completare tempestivamente tutte le operazioni richieste, limitate ai dati necessari per il rendiconto 1995, e ribadendo che la procedura POP rappresenta lo strumento unico per la gestione e la trasmissione dei dati relativi agli oneri dei prepensionamenti.
Punti principali
Introduzione della procedura POP
La circolare scioglie la riserva già richiamata nella circolare n. 5 dell’8 gennaio 1996 e avvia la procedura POP (procedura oneri prepensionamenti), pensata per automatizzare il riepilogo degli oneri dei prepensionamenti, eliminare i supporti cartacei e consentire il prelievo diretto dei dati di bilancio. Nella prima fase la procedura serve soprattutto a identificare la legge di riferimento e a rendicontare gli oneri 1995; una seconda fase sarà disciplinata con successiva circolare.
Estrazione dei prepensionati e costruzione dei data base
Per il 1995 sono state estratte dal data base pensioni le posizioni con decorrenza dal 1 aprile 1989 contraddistinte da specifiche codifiche di prepensionamento, formando il data base dei prepensionati codificati dalle Sedi. Sulla base della data teorica di cessazione del beneficio è stato calcolato l’onere 1995. Per le leggi elencate in allegato 2 sono stati creati data base dedicati dei beneficiari e le posizioni sono state abbinate ai nominativi delle Sedi con attribuzione di un codice legge.
Codice legge e attribuzione alle pensioni
Il codice legge è formato da quattro caratteri e serve a individuare il provvedimento normativo che ha originato la pensione anticipata. Le Sedi devono attribuire il codice alle posizioni con codice legge "0000" scegliendolo tra quelli della tabella 3. Quando il codice è già stato attribuito dal centro e risulti errato, la Sede deve segnalare l’anomalia via fax alla D.C. Ragioneria e Finanza, con documentazione probatoria; la correzione sarà effettuata dalla Direzione generale. I codici di analisi possono essere raggruppati nel codice principale con terzo e quarto carattere "00".
Data di cessazione del beneficio
La data di cessazione del beneficio è il mese e anno da cui la pensione non è più a carico della GIAS. La procedura propone una data presunta che corrisponde alla decorrenza della pensione di vecchiaia e che deve essere verificata e confermata dalla Sede. Se il beneficio cessa prima dell’età pensionabile, la Sede deve correggere la data; se la cessazione è tra 02/95 e 12/95 occorre rideterminare l’importo della pensione pagata nel 1995, comprensivo dei ratei di tredicesima. Se il beneficio è cessato prima del 1995, l’inserimento di una data uguale o inferiore a 01/95 azzera automaticamente l’onere 1995.
Oneri per mancata contribuzione e settimane di beneficio
Per le pensioni liquidate nel 1995 va indicato l’importo dell’onere per mancata contribuzione legato alla maggiore anzianità assicurativa/contributiva. Per alcune casistiche il campo va valorizzato a zero, mentre per l’amianto 1,5 assume funzioni specifiche di percentuale di accollo. Va inoltre indicato il numero delle settimane concesse ai fini dell’aumento dell’anzianità assicurativa, almeno per le pensioni con onere per mancato gettito contributivo e per l’amianto 1,5.
Disciplina speciale dell’amianto 1,5
Per i trattamenti liquidati ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 13 della legge 257/1992 la maggiorazione dell’anzianità assicurativa è pari a 1,5 del periodo riconosciuto di esposizione e non comporta trasferimento di contributi al FPLD. La quota a carico GIAS può essere del 100% fino al raggiungimento dei requisiti ordinari oppure di una percentuale compresa tra 1 e 33 calcolata come rapporto tra settimane di maggiorazione e settimane complessive utili alla misura. Per le posizioni già cessate prima del 1996 la procedura consente la duplicazione del soggetto per rilevare separatamente il periodo al 100% e quello successivo.
Casi particolari e posizioni mai comunicate
La circolare disciplina la messa in linea di pensioni mai comunicate e delle posizioni che nel 1995 non erano più in stato di prepensionamento. In tali casi le Sedi devono inserire codice legge, scadenza del beneficio, oneri pensionistici e maggiore anzianità negli appositi campi degli anni precedenti, oltre ai dati anagrafici e identificativi della pensione quando necessari. Per l’inabilità portuale, non essendo state rinvenute posizioni già codificate, le Sedi devono inserire i dati con le modalità tecniche allegate per ottenere il rimborso dal Commissario liquidatore del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali.
Scadenza per la trasmissione e supporto operativo
Tutte le posizioni presenti su AS/400 devono essere confermate o modificate e la validazione del Direttore di sede può avvenire solo dopo l’attribuzione del codice legge a tutte le pensioni. Il termine inderogabile per la trasmissione al centro è fissato al 19 aprile. Per problemi tecnici, amministrativi o contabili la circolare indica i recapiti della Sede regionale Liguria, della SAP di Sestri Ponente e della D.C. Ragioneria e Finanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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