Circolare numero 64 del 23-3-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti del decreto legge 26 febbraio 1996, n. 84, sulla disciplina del riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità per gli operai agricoli dipendenti. In particolare, precisa che la rivalutazione dei contributi agricoli anteriori al 1 gennaio 1984 opera anche quando la contribuzione annua raggiunge esattamente 270 giornate, purché non siano superati i limiti di 270 giornate complessive e di 156 giornate utili per il diritto alla pensione. Viene inoltre stabilito che, se i 35 anni di contribuzione sono maturati grazie a tale rivalutazione, il requisito si considera perfezionato nel mese di febbraio 1996 e la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1 marzo 1996.
Pensione di anzianità per operai agricoli dipendenti e rivalutazione della contribuzione antecedente il 1984
Pensione di anzianità per operai agricoli dipendenti e rivalutazione della contribuzione antecedente il 1984
La circolare interviene a seguito del decreto legge 26 febbraio 1996, n. 84, che ha reiterato il precedente decreto legge 29 dicembre 1995, n. 554, decaduto per mancata conversione. L’obiettivo è fornire chiarimenti applicativi sulla disciplina del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, con particolare riguardo alla rivalutazione della contribuzione agricola relativa a periodi anteriori al 1 gennaio 1984.
Quadro normativo di riferimento
Vengono confermate le istruzioni già impartite con le circolari n. 298 del 7 dicembre 1995 e n. 30 del 10 febbraio 1995 in materia di accertamento del diritto alla pensione di anzianità per gli operai agricoli dipendenti. La circolare richiama inoltre l’articolo 3 del decreto legge n. 84/1996, che riproduce il comma 1 del decreto legge n. 554/1995 e modifica il comma 2, incidendo sul criterio di calcolo della rivalutazione contributiva.
Rivalutazione della contribuzione agricola antecedente il 1984
La precisazione principale riguarda la portata della rivalutazione prevista dal comma 12 dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, l’applicazione dei coefficienti 2,60 e 3,86 non può comunque determinare, per ciascun anno:
- il superamento delle 270 giornate complessive;
- il superamento delle 156 giornate utili per il diritto alla pensione di anzianità.
La circolare chiarisce che la rivalutazione opera non solo quando la contribuzione agricola obbligatoria, figurativa e volontaria ad integrazione, versata o accreditata, risulti inferiore a 270 giornate, ma anche quando sia esattamente pari a 270 giornate.
Maturazione del requisito per la pensione di anzianità
Qualora il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per la pensione di anzianità venga raggiunto grazie alla rivalutazione di anni nei quali la contribuzione è pari a 270 giornate, il requisito contributivo deve considerarsi perfezionato nel mese di febbraio 1996. Questo chiarimento è rilevante per l’individuazione del momento di maturazione del diritto nei casi in cui la rivalutazione incida sul raggiungimento del requisito minimo.
Decorrenza della prestazione
Per la decorrenza della pensione di anzianità, la circolare rinvia alle disposizioni della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento agli assicurati che maturano i requisiti nell’anno 1996. Resta però fermo un limite assoluto: in nessun caso la pensione può avere decorrenza anteriore al 1 marzo 1996.
Indicazioni operative
Gli uffici devono quindi applicare la rivalutazione contributiva anche nei casi di contribuzione annua pari a 270 giornate per periodi antecedenti il 1984, nei limiti indicati dal decreto legge n. 84/1996. Ai fini della verifica del diritto, il perfezionamento del requisito dei 35 anni può collocarsi nel mese di febbraio 1996, ma l’erogazione della pensione non può decorrere prima del 1 marzo 1996.
Punti principali
Inquadramento normativo
Il decreto legge 26 febbraio 1996, n. 84, ha reiterato il decreto legge 29 dicembre 1995, n. 554, decaduto per mancata conversione. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni già impartite con le circolari n. 298 del 7 dicembre 1995 e n. 30 del 10 febbraio 1995 sull’accertamento del diritto alla pensione di anzianità per gli operai agricoli dipendenti.
Modifica al comma 2 dell’articolo 3
La modifica introdotta dal decreto n. 84 precisa che, per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270 e riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86 non può determinare, per ciascun anno, il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto alla pensione di anzianità.
Ambito della rivalutazione della contribuzione agricola
La rivalutazione prevista dal comma 12 dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, opera non solo nei casi in cui la contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria ad integrazione, versata o accreditata per lavoro agricolo, sia inferiore a 270 giornate, ma anche quando risulti pari a 270 giornate.
Maturazione del requisito contributivo
Se i 35 anni di contribuzione utili per la pensione di anzianità sono raggiunti grazie alla rivalutazione di anni nei quali la contribuzione risulta pari a 270 giornate, il requisito deve considerarsi perfezionato nel mese di febbraio 1996.
Decorrenza della pensione
La decorrenza della pensione di anzianità va determinata secondo le disposizioni della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli assicurati che maturano i requisiti nel 1996. In ogni caso, la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1 marzo 1996.
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