Sentenza del 23/03/2015 n. 1591 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Ricorso - Ricorso alla Commissione Tributaria di I grado - notifica del plico contenente il ricorso a mezzo del servizio di posta privata - inesistenza della notifica - consegue inammissibilità del ricorso .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha trasmesso il plico contenente il ricorso mediante un servizio di posta privata, ritenendo che tale invio integrasse la notificazione prevista dall'art. 20, comma 2, del D.lgs. 546/1992. La questione riguardava la validità della notificazione eseguita da un'impresa privata non abilitata per legge al compimento delle notificazioni processuali.
La decisione
La Commissione ha ritenuto inesistente la notificazione del ricorso, poiché il servizio di posta privata non è idoneo a sostituire la notificazione effettuata secondo le modalità previste dalla legge. L'inesistenza della notifica non è stata sanata e ha comportato l'inammissibilità del ricorso. Il principio è stato ricondotto anche alla giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui Cass. civ., 31 gennaio 2013, n. 2262, e Cass. civ., 21 settembre 2006, n. 20440.
Norme richiamate
Art. 20, comma 2, del D.lgs. 546/1992
La disposizione richiede che il ricorso tributario sia notificato secondo modalità legalmente abilitate. L'invio tramite un'impresa di posta privata priva della necessaria abilitazione non costituisce notificazione processuale valida.
Massime di principio
- Negli atti processuali tributari è essenziale utilizzare esclusivamente modalità di notificazione espressamente previste dalla legge e soggetti abilitati a eseguirle.
- La semplice consegna o spedizione materiale di un plico non equivale automaticamente a una notificazione giuridicamente valida.
- L'utilizzo di un servizio di posta privata non abilitato può determinare l'inesistenza della notificazione, non una mera irregolarità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Prima di presentare un ricorso occorre verificare sia il termine previsto sia il mezzo di notificazione ammesso dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza vigente.
- Le regole e gli orientamenti possono essere cambiati da successive modifiche legislative o pronunce giurisprudenziali; la verifica della disciplina vigente è quindi necessaria per casi concreti.
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