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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18475/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello in quattro motivi: (1) esclusione/irrilevanza delle parti civili e pretesa preclusione delle loro domande per effetto di un precedente giudizio (art. 39 cod. proc. civ. richiamato); (2) nullità della sentenza per incompatibilità di un componente del collegio che avrebbe partecipato al precedente giudizio (richiami agli artt. 34, 36 e 606 cod. proc. pen.); (3) violazione del divieto di ne bis in idem e sovrapposizione sostanziale delle condotte già giudicate nel processo precedente (richiami agli artt. 606, 649 e 522 cod. proc. pen.); (4) errata qualificazione e configurabilità dei reati fallimentari e dell'attività di gestione del risparmio (richiami agli artt. 166 d.lgs. n. 58/98 e 216 legge fall.), con particolare censura sull'essere stato considerato "imprenditore di fatto" e sulla presunta insufficiente prova della continuità/organizzazione dell'attività di gestione del risparmio e della prevedibilità del dissesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e priva di documentazione probatoria (mancanza delle sentenze del precedente giudizio che avrebbero dimostrato la completa soddisfazione del danno), rilevando inoltre che i fatti giudicati nel processo attuale sono, in larga parte, diversi e successivi rispetto a quelli del precedente procedimento. Ha respinto il terzo motivo sul ne bis in idem richiamando il principio secondo cui l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica (triade condotta-nesso causale-evento) e ha ritenuto le imputazioni non sostanzialmente coincidenti. Il secondo motivo (incompatibilità del giudice) è stato dichiarato infondato: l'incompatibilità è motivo di ricusazione/astensione e non determina, di per sé, la nullità del provvedimento; la relativa eccezione doveva essere proposta tempestivamente. Il quarto motivo è stato respinto sul merito: essere dichiarato fallito come "imprenditore di fatto" non esclude la rilevanza penale della dispersione del patrimonio personale; la condotta di spoglio di beni preziosi e di distrazione del patrimonio riconosciuta integra il reato di bancarotta patrimoniale (art. 216 legge fall.). La Suprema Corte ha quindi confermato l'impugnata decisione nella parte non già estinta per prescrizione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; è inoltre richiamata la rilevata circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.

Norme richiamate

  • art. 39 cod. proc. civ.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la preclusione delle domande civili basate su precedente giudicato; la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e priva di prova documentale, sottolineando che i fatti attuali sono in gran parte diversi e successivi.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla composizione del collegio e a presunte cause di incompatibilità; la Corte ha ricordato che l'incompatibilità costituisce motivo di astensione/ricusazione e non causa automatica di nullità del provvedimento.

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla validità della partecipazione di un consigliere al giudizio; la Corte ha ritenuto comunque che la mancata tempestiva eccezione comporta l'improcedibilità della doglianza e che l'incompatibilità non determina di per sé la nullità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a supporto dei motivi di cassazione; la Corte ha giudicato le censure difettose di specificità e/o manifestamente infondate e perciò inammissibili o infondate nel merito.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alle possibili ragioni di impugnazione; la Corte non ha ravvisato i vizi denunciati che possano comportare annullamento o riforma per i motivi esposti.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Invocato nel quadro delle censure procedurali; la Suprema Corte ha comunque ritenuto inammissibili o infondati i rilievi soggetti a censura.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente dalla giurisprudenza citata: la causa di incompatibilità incide sul dovere di astensione/ricusazione e non sulla validità del giudizio, salvo che la ricusazione sia stata proposta tempestivamente secondo le norme procedurali.

  • art. 166 d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'intermediazione finanziaria non autorizzata; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento in fatto della continuità e organizzazione dell'attività è congruamente operato dai giudici di merito e non viziato.

  • art. 216 legge fallimentare

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la dispersione/distrazione del patrimonio personale dopo la dichiarazione di fallimento integra il reato di bancarotta patrimoniale (art. 216, comma 1, n.1); l'essere imprenditore di fatto non esclude la configurabilità del reato.

  • art. 219, comma 1 legge fallimentare

    Richiamata per segnalare che nei calcoli di prescrizione è stata riconosciuta la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista da tale disposizione, che incide sul decorso della prescrizione.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem richiede identità materiale del fatto nella triade condotta-nesso causale-evento; la mera somiglianza di condotta non è sufficiente a escludere nuove imputazioni se gli eventi o il contesto temporale sono diversi.
  • L'incompatibilità del giudice è un motivo di astensione o ricusazione da sollevare tempestivamente; quando non venga fatto in tempo, l'incompatibilità non determina automaticamente la nullità del provvedimento.
  • Per far valere l'esclusione o la preclusione di responsabilità civile in base a un precedente giudizio occorre produrre documentazione probatoria (sentenze del precedente processo) che dimostri la completa estinzione o soddisfazione delle pretese; eccezioni generiche sono infondate.
  • La qualifica di "imprenditore di fatto" non esclude l'applicabilità delle norme penali fallimentari: la dispersione del patrimonio personale dopo la dichiarazione di fallimento può integrare il reato di bancarotta patrimoniale.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è richiesta specificità e chiarezza delle censure; motivi generici, privi di documentazione o che non dimostrano l'esistenza di vizi di diritto specifici, sono destinati al rigetto.
  • La configurazione dell'attività di intermediazione finanziaria come illecita (organizzata e continuativa) si fonda su elementi di fatto valutati in sede di merito (documentazione bancaria, pluralità di clienti, prosecuzione temporale): tali apprezzamenti sono difficili da rimuovere in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.

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