Cassazione Penale, Sentenza n. 18475/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello in quattro motivi: (1) esclusione/irrilevanza delle parti civili e pretesa preclusione delle loro domande per effetto di un precedente giudizio (art. 39 cod. proc. civ. richiamato); (2) nullità della sentenza per incompatibilità di un componente del collegio che avrebbe partecipato al precedente giudizio (richiami agli artt. 34, 36 e 606 cod. proc. pen.); (3) violazione del divieto di ne bis in idem e sovrapposizione sostanziale delle condotte già giudicate nel processo precedente (richiami agli artt. 606, 649 e 522 cod. proc. pen.); (4) errata qualificazione e configurabilità dei reati fallimentari e dell'attività di gestione del risparmio (richiami agli artt. 166 d.lgs. n. 58/98 e 216 legge fall.), con particolare censura sull'essere stato considerato "imprenditore di fatto" e sulla presunta insufficiente prova della continuità/organizzazione dell'attività di gestione del risparmio e della prevedibilità del dissesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e priva di documentazione probatoria (mancanza delle sentenze del precedente giudizio che avrebbero dimostrato la completa soddisfazione del danno), rilevando inoltre che i fatti giudicati nel processo attuale sono, in larga parte, diversi e successivi rispetto a quelli del precedente procedimento. Ha respinto il terzo motivo sul ne bis in idem richiamando il principio secondo cui l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica (triade condotta-nesso causale-evento) e ha ritenuto le imputazioni non sostanzialmente coincidenti. Il secondo motivo (incompatibilità del giudice) è stato dichiarato infondato: l'incompatibilità è motivo di ricusazione/astensione e non determina, di per sé, la nullità del provvedimento; la relativa eccezione doveva essere proposta tempestivamente. Il quarto motivo è stato respinto sul merito: essere dichiarato fallito come "imprenditore di fatto" non esclude la rilevanza penale della dispersione del patrimonio personale; la condotta di spoglio di beni preziosi e di distrazione del patrimonio riconosciuta integra il reato di bancarotta patrimoniale (art. 216 legge fall.). La Suprema Corte ha quindi confermato l'impugnata decisione nella parte non già estinta per prescrizione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; è inoltre richiamata la rilevata circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.
Norme richiamate
art. 39 cod. proc. civ.
Richiamata dal ricorrente per sostenere la preclusione delle domande civili basate su precedente giudicato; la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e priva di prova documentale, sottolineando che i fatti attuali sono in gran parte diversi e successivi.
art. 34 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla composizione del collegio e a presunte cause di incompatibilità; la Corte ha ricordato che l'incompatibilità costituisce motivo di astensione/ricusazione e non causa automatica di nullità del provvedimento.
art. 36 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla validità della partecipazione di un consigliere al giudizio; la Corte ha ritenuto comunque che la mancata tempestiva eccezione comporta l'improcedibilità della doglianza e che l'incompatibilità non determina di per sé la nullità.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata a supporto dei motivi di cassazione; la Corte ha giudicato le censure difettose di specificità e/o manifestamente infondate e perciò inammissibili o infondate nel merito.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alle possibili ragioni di impugnazione; la Corte non ha ravvisato i vizi denunciati che possano comportare annullamento o riforma per i motivi esposti.
art. 522 cod. proc. pen.
Invocato nel quadro delle censure procedurali; la Suprema Corte ha comunque ritenuto inammissibili o infondati i rilievi soggetti a censura.
art. 37 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente dalla giurisprudenza citata: la causa di incompatibilità incide sul dovere di astensione/ricusazione e non sulla validità del giudizio, salvo che la ricusazione sia stata proposta tempestivamente secondo le norme procedurali.
art. 166 d.lgs. n. 58/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'intermediazione finanziaria non autorizzata; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento in fatto della continuità e organizzazione dell'attività è congruamente operato dai giudici di merito e non viziato.
art. 216 legge fallimentare
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la dispersione/distrazione del patrimonio personale dopo la dichiarazione di fallimento integra il reato di bancarotta patrimoniale (art. 216, comma 1, n.1); l'essere imprenditore di fatto non esclude la configurabilità del reato.
art. 219, comma 1 legge fallimentare
Richiamata per segnalare che nei calcoli di prescrizione è stata riconosciuta la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista da tale disposizione, che incide sul decorso della prescrizione.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem richiede identità materiale del fatto nella triade condotta-nesso causale-evento; la mera somiglianza di condotta non è sufficiente a escludere nuove imputazioni se gli eventi o il contesto temporale sono diversi.
- L'incompatibilità del giudice è un motivo di astensione o ricusazione da sollevare tempestivamente; quando non venga fatto in tempo, l'incompatibilità non determina automaticamente la nullità del provvedimento.
- Per far valere l'esclusione o la preclusione di responsabilità civile in base a un precedente giudizio occorre produrre documentazione probatoria (sentenze del precedente processo) che dimostri la completa estinzione o soddisfazione delle pretese; eccezioni generiche sono infondate.
- La qualifica di "imprenditore di fatto" non esclude l'applicabilità delle norme penali fallimentari: la dispersione del patrimonio personale dopo la dichiarazione di fallimento può integrare il reato di bancarotta patrimoniale.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è richiesta specificità e chiarezza delle censure; motivi generici, privi di documentazione o che non dimostrano l'esistenza di vizi di diritto specifici, sono destinati al rigetto.
- La configurazione dell'attività di intermediazione finanziaria come illecita (organizzata e continuativa) si fonda su elementi di fatto valutati in sede di merito (documentazione bancaria, pluralità di clienti, prosecuzione temporale): tali apprezzamenti sono difficili da rimuovere in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.
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