Sentenza del 29/09/2021 n. 26341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione per imposta di registro proporzionale (e imposta catastale fissa) relativo alla sentenza n. 830/2012 che aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria. Il ricorso si articolava in tre censure principali: (1) invalidità dell'avviso per mancata qualifica dirigenziale dei firmatari in seguito alla pronuncia di incostituzionalità del D.L. n.16/2012 (art.8, c.24); (2) insufficiente e indeterminata motivazione dell'avviso, che non avrebbe indicato chiaramente quale voce tariffaria (tra quelle dell'art.8) fosse stata applicata, con conseguente impossibilità di comprendere la pretesa; (3) errata qualificazione della sentenza ai fini tariffari: la ricorrente sosteneva che la sentenza non avesse disposto trasferimenti o accertamenti di diritti patrimoniali e dovesse essere tassata in misura fissa (lett. d), mentre l'ufficio aveva applicato l'aliquota proporzionale dell'1% (lett. c) sull'intero asse ereditario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima questione ha richiamato il principio (Cass. n. 22810/2015 e successivi) secondo cui gli atti impositivi devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario di carriera direttiva (area terza) e non è necessaria la qualifica dirigenziale: pertanto la declaratoria di incostituzionalità del D.L. non invalida automaticamente gli atti. Sulla seconda questione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'avviso di liquidazione su atto giudiziario è adeguatamente motivato se consente al contribuente di conoscere i presupposti essenziali della pretesa (imponibile, aliquota e imposta); non è sempre necessaria la materiale allegazione della sentenza quando le informazioni fornite siano autosufficienti e facilmente intellegibili. Nel caso concreto l'avviso indicava gli estremi della sentenza e l'importo che risultava esattamente l'1% del valore dell'asse ereditario indicato nella sentenza (13.134.000 euro), per cui la comprensibilità e la determinazione erano ritenute sufficienti. Sulla terza censura la Corte ha ritenuto che la sentenza, pur rinviando l'assegnazione materiale dei lotti a pronuncia successiva, aveva comunque deciso questioni di contenuto patrimoniale (scioglimento della comunione, quote, collazione, progetto divisionale recepito) e pertanto rientrava nell'ipotesi tariffaria che prevede l'aliquota proporzionale dell'1% (lett. c) dell'art.8). Conseguentemente l'applicazione della misura proporzionale è stata confermata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3
Stabilisce i requisiti di sottoscrizione degli atti di accertamento; interpretato dalla Corte di Cassazione nel senso che la sottoscrizione può essere effettuata da un funzionario di carriera direttiva (area terza) anche senza qualifica dirigenziale, per cui la declaratoria di incostituzionalità del D.L. non comporta nullità automatica degli avvisi.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Impone l'obbligo motivazionale per gli atti dell'amministrazione finanziaria; la Corte ha confermato che, in tema di avviso di liquidazione su atto giudiziario, la motivazione è adeguata se fornisce, in modo autosufficiente e intellegibile, gli elementi essenziali (imponibile, aliquota, imposta), senza richiedere sempre l'allegazione materiale della sentenza.
L. n. 241 del 1990, art. 21‑septies
Riferimento procedurale richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità e forme di sottoscrizione; non ha determinato esito favorevole al ricorrente.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 (Tariffa, Prima Parte)
Fissa le diverse aliquote per gli atti giudiziari: lett. a) per trasferimenti/diritti reali, lett. c) per accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (aliquota 1%), lett. d) per atti non recanti trasferimento o accertamento (misura fissa). La Corte ha interpretato la sentenza in esame come afferente a diritti a contenuto patrimoniale applicando la lett. c).
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34
Disciplina la tassazione delle divisioni (regime degli atti traslativi per la parte eccedente la quota): citato come quadro normativo di riferimento sulla tassazione delle divisioni ereditarie.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
Stabilisce che gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all'imposta di registro; applicato per ritenere tassabile la sentenza che definiva aspetti patrimoniali della divisione.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24 (convert. L. n. 44 del 2012) - parte dichiarata incostituzionale
La declaratoria d'incostituzionalità ha posto la questione sulla validità delle firme degli atti sottoscritti da funzionari privi di qualifica dirigenziale; la Corte ha tuttavia ritenuto, sulla scorta di propria giurisprudenza, che la mancata qualifica dirigenziale per i firmatari non determini automaticamente la nullità degli avvisi se firmati da funzionari di carriera direttiva.
Cass. Civ., sent. n. 22810/2015
"In tema di accertamento tributario ... gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva ..."
Principio richiamato per affermare la validità degli atti sottoscritti da funzionari di carriera direttiva anche dopo la declaratoria di incostituzionalità del D.L. 16/2012.
Cass. Civ., sent. n. 239/2021 e altre pronunce (es. 21713/20, 9344/21, 15895/21)
Serie di pronunce che definiscono i criteri di adeguatezza motivazionale dell'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari: l'avviso deve indicare imponibile, aliquota e imposta; l'allegazione della sentenza non è sempre necessaria se le informazioni rese sono autosufficienti e facilmente intellegibili; il giudice di merito deve valutare sostanzialmente la congruità motivazionale in relazione alla complessità del provvedimento giudiziale.
Cass. Civ., sent. n. 22148/2017
Giurisprudenza di analoga fattispecie che ha ritenuto applicabile l'aliquota proporzionale dell'1% per sentenze che definiscono aspetti patrimoniali della divisione ereditaria anche se il trasferimento materiale è rimandato.
Massime di principio
- La validità formale della sottoscrizione degli atti tributari non è automaticamente compromessa dalla perdita della qualifica dirigenziale dei firmatari: sono validi gli atti sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un funzionario di carriera direttiva (area terza).
- L'obbligo motivazionale dell'avviso di liquidazione su atto giudiziario è sostanziale: è sufficiente che l'avviso fornisca, in modo chiaro e intellegibile, gli elementi essenziali della pretesa (base imponibile, aliquota applicata, imposta), senza richiedere sempre la materiale allegazione della sentenza, salvo casi di particolare complessità.
- Il giudice di merito deve valutare caso per caso la sufficienza motivazionale, indagando la complessità della sentenza, la conoscibilità degli atti da parte del contribuente e se le informazioni fornite sono realmente idonee a consentire l'immediato esercizio delle facoltà difensive.
- Quando una sentenza definisce questioni aventi contenuto patrimoniale (es. accertamento di quote, scioglimento di comunione, riconoscimento di diritti patrimoniali), anche se il trasferimento materiale degli immobili è rinviato, si applica la tariffa per accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale (aliquota proporzionale, 1%).
- Il contribuente che contesta la motivazione dell'avviso deve formulare deduzioni specifiche e circostanziate; il semplice richiamo all'assenza di allegazione non è di per sé sufficiente se dall'avviso risultano chiaramente gli elementi essenziali.
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