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Sentenza

Sentenza n. 1705/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 5839/2024 del Tribunale di Napoli, Giudice del lavoro dott.ssa Matilde Dell'Erario, depositata in cancelleria in data 18/09/2024 e notificata in forma esecutiva in data 19/09/2024, passata in giudicato in data 18/03/2025;

Giustizia amministrativa202506604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del lavoro, n. 5839/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (procuratore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5839/2024 del Tribunale di Napoli, Giudice del lavoro, depositata il 18 settembre 2024, notificata in forma esecutiva il 19 settembre 2024 e passata in giudicato il 18 marzo 2025. Nel corso del giudizio ha dichiarato che, nel marzo 2026, il Ministero aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto in base al titolo esecutivo e ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna dell'Amministrazione alle spese per avere dato causa alla lite con il ritardato pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo intervenuto l'adempimento del titolo ottemperando mediante il pagamento di quanto dovuto. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 1.200,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, poiché l'Amministrazione, pur avendo adempiuto nel marzo 2026, aveva dato causa al giudizio con il ritardato pagamento. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo intervenuto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando l'Amministrazione adempie nelle more del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, qualora il ritardato adempimento abbia reso necessario il ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento non esclude la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio e del contributo unificato quando essa abbia dato causa alla lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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