Cassazione Penale, Ordinanza n. 15382/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per due imputati nell'ambito di un procedimento relativo a plurimi reati connessi a sostanze stupefacenti, confermando altresì alcune assoluzioni e varie statuizioni accessorie, tra cui confisca, distruzione dei beni sequestrati e interdizione dai pubblici uffici. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo: il primo ha dedotto violazione di legge per asserita modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata calcolata erroneamente in applicazione dell'art. 81 c.p.; il secondo ha dedotto violazione di legge per non corretto trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che le doglianze investissero esclusivamente il trattamento della pena concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quindi questioni rinunciate con il concordato e non deducibili in cassazione, salvo i casi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o a una pronuncia difforme dal contenuto dell'accordo, qui non prospettati.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili de plano. La Corte ha ritenuto che la pena fosse stata concordata tra le parti in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai motivi di appello, e che pertanto non fossero proponibili in cassazione censure attinenti a questioni rinunciate o alla mera determinazione della pena, in assenza di una illegalità della sanzione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta non deducibile perché inerente a un trattamento sanzionatorio concordato e quindi precluso in cassazione.
art. 81 c.p.
Richiamato dal primo ricorrente per contestare il calcolo della pena in continuazione; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è preclusa dal concordato in appello.
art. 599-bis c.p.p.
Costituisce la base del concordato in appello; la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena producono effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, salvo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del PM o sulla difformità della pronuncia dall'accordo.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama il principio per cui sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento quando il ricorso investe questioni rinunciate in funzione del concordato.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
art. 29 c.p.
La sentenza di appello aveva confermato l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque per entrambi gli imputati.
legge n. 103/2017
È indicata come fonte introduttiva dell'istituto del concordato in appello di cui all'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello e l'accordo sulla pena limitano il perimetro del sindacato di legittimità, con preclusione delle censure che investano questioni espressamente abbandonate.
- È ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. solo se si deducono vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra decisione e contenuto dell'accordo.
- Sono inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena quando non si traducano in una sanzione illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La mancata deduzione di profili attinenti alla invalidità del consenso o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se le censure sono formulate come violazione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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