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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15135/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Due soggetti, quali eredi di un contribuente deceduto, hanno impugnato davanti al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 riferita a una pluralità di cartelle di pagamento, deducendo: omessa notifica delle cartelle; omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973; intrasmissibilità agli eredi del preteso debito del de cuius. Il primo grado aveva respinto il ricorso ritenendo provata la notifica delle cartelle e non necessaria l'intimazione. In appello, invece, le ricorrenti in quel grado avevano ottenuto l'accoglimento per mancata prova della notifica, poiché le relate prodotte dall'agente della riscossione erano ritenute incomplete e inattendibili. L'Agenzia delle entrate-riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) motivazione apparente della sentenza di appello, perché non specificava quali cartelle fossero assistite da relate incomplete e rendeva incomprensibile il ragionamento; (2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse necessaria la produzione della cartella unitamente alla relata; (3) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., assumendo che la CTR avesse indebitamente messo in discussione, senza querela di falso, la fede privilegiata delle relate di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione solo apparente e dunque da nullità per error in procedendo, perché non consentiva di comprendere i presupposti di fatto e il percorso logico della decisione. In particolare, la motivazione trattava indistintamente tutte le relate di notifica come se fossero un unico atto, senza distinguere tra le singole cartelle, senza chiarire quale fosse il concreto procedimento notificatorio adottato e senza spiegare in che modo i rilievi sulle sottoscrizioni, sugli indirizzi o sulle omissioni documentali incidessero sulla validità delle singole notifiche. Sono stati richiamati i principi sul "minimo costituzionale" della motivazione ex art. 111 Cost. e sulla nozione di motivazione apparente/incomprensibile. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese e per esaminare la questione dell'applicabilità dell'art. 4 d.l. n. 119/2018 richiamata nel controricorso.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata come base dell'iscrizione ipotecaria impugnata.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalle parti con riferimento alla dedotta omessa intimazione di pagamento.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    la prova della notificazione della cartella può essere data mediante relata di notifica e/o avviso di ricevimento; non è necessaria la produzione della copia della cartella se la relata reca il numero identificativo dell'atto.

  • art. 138 c.p.c.

    norma evocata nel motivo di ricorso come disciplina della notificazione.

  • art. 139 c.p.c.

    norma evocata nel motivo di ricorso come disciplina della notificazione.

  • art. 145 c.p.c.

    norma evocata nel motivo di ricorso come disciplina della notificazione.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato per chiarire il contenuto della relata di notifica, che indica la persona a cui è consegnata la copia, le sue qualità, il luogo della consegna o le ricerche compiute e i motivi della mancata consegna; non richiede la sottoscrizione del consegnatario sulla relata.

  • art. 2697 c.c.

    evocato in tema di riparto dell'onere della prova della notificazione.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di atto pubblico della relata di notifica.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per la fede privilegiata dell'atto pubblico e delle attestazioni del pubblico ufficiale.

  • art. 2719 c.c.

    la contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale è necessaria per impedire che la copia della relata valga come prova della notificazione.

  • art. 1335 c.c.

    la cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; se apparente o incomprensibile, la sentenza è nulla.

  • art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    questione sollevata dalle resistenti in relazione alla possibile improcedibilità di alcune cartelle di importo inferiore a 1000 euro, rimessa al giudice del rinvio.

  • L. 18 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel controricorso.

  • L. n. 890/1982, art. 1

    richiamata per la notificazione a mezzo del servizio postale e la fede privilegiata delle attestazioni dell'agente postale.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere in modo chiaro e controllabile la ratio decidendi; ciò accade anche quando la motivazione sia perplessa, incomprensibile o formulata in termini generici tali da imporre all'interprete integrazioni con congetture.
  • In tema di notifica delle cartelle di pagamento, la prova del perfezionamento della notificazione può essere data mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento contenenti il numero identificativo della cartella, senza che sia necessaria, di regola, la produzione della copia della cartella stessa.
  • La relata di notifica, in quanto atto assistito da fede privilegiata, può essere contestata solo con querela di falso per le attestazioni che rientrano nella sua funzione probatoria; la semplice contestazione difensiva non basta a scalfirne l'efficacia privilegiata.
  • Quando si censura la notificazione di più cartelle, il giudice deve distinguere analiticamente le singole relate e i singoli atti, indicando per ciascuno il concreto vizio riscontrato e il tipo di notificazione eseguito; una valutazione indistinta e globale non è idonea a sorreggere la decisione.
  • Se la copia fotostatica della relata di notifica non è contestata nella sua conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., essa può essere utilizzata per dimostrare la notificazione, purché contenga gli elementi essenziali idonei a riferirla alla specifica cartella.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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