Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29842/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, adottata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per il possesso in corpo di 106 ovuli contenenti complessivi 1,716 kg lordi di eroina. Il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità e carenza di motivazione: si è invocato il decorso del tempo dalla applicazione della misura, la personalità positiva dell'imputato (incensurato, collaborativo, rispettoso della disciplina), l'estraneità a contesti criminali emersa nel primo grado e la sproporzione rispetto ai criteri di adeguatezza ed extrema ratio. Si è inoltre contestata la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari, anche con mezzi di controllo, a impedire collegamenti con ambienti criminali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti genericamente questioni di fatto e non apportare elementi nuovi rispetto a precedenti istanze; il Tribunale ha valutato non illogicamente il riferimento al contesto criminale in cui si è inserita la condotta. Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la Corte ha condiviso la valutazione fattuale secondo cui, data la gravità del traffico internazionale di stupefacenti e il contesto criminale, la misura degli arresti domiciliari risulterebbe inadeguata a interrompere i contatti con il contesto delinquenziale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale relativa al traffico e detenzione di stupefacenti: la gravità del fatto (ingente quantità di eroina) è stata valutata come elemento rilevante ai fini della conservazione della misura cautelare cautelare più afflittiva.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020 n. 176

    art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 18/12/2020 n.176

    Norme processuali applicate al procedimento (raggiunta pendenza e disciplina procedurale speciale); la Corte ha proceduto nel quadro normativo speciale richiamato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni sugli adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito della pronuncia: ordine di invio degli atti e registrazioni formali conseguenti alla declaratoria.

Massime di principio

  • I ricorsi in materia di misure cautelari che riportano fatti già valutati in precedenti istanze rischiano l'inammissibilità se non introducono elementi nuovi e significativi.
  • La gravità del fatto e il contesto criminale (es. traffico internazionale di droga) sono rilevanti per valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari; tali valutazioni fattuali sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario fornire prove concrete e nuove che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, non semplici argomentazioni generiche sulla buona condotta o sul tempo trascorso.
  • Le questioni di diritto hanno maggiori possibilità di successo in Cassazione rispetto alle pur rilevanti contestazioni di fatto; il difensore dovrebbe mirare a evidenziare errori giuridici o di diritto processuale nella motivazione.
  • Il deposito di proposte concrete di misure di controllo (es. controllo elettronico, restrizioni di contatto, custodia cautelare in luogo diverso) e documentazione che attestino l'effettiva possibilità di monitoraggio possono rafforzare la richiesta di misure meno afflittive.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni economiche (es. somma alla cassa delle ammende), per cui è prudente valutare la sostenibilità del ricorso prima della sua proposizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.