Cassazione Penale, Sentenza n. 39784/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per truffa; il ricorrente censura la valutazione delle prove (attribuzione eccessiva di rilevanza alle dichiarazioni della persona offesa) e lamenta la mancata considerazione di una memoria depositata via PEC il 17/03/2021, nella quale si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati (provvedimenti del Tribunale di Locri 9/11/2017 e del Tribunale di Rimini 27/07/2018 e provvedimento di cumulo della Procura di Rimini riguardante fatti commessi tra il 13/02/2012 e il 20/07/2012). La difesa sostiene omogeneità delle condotte e coincidenza dell'arco temporale, chiedendo il riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: (i) le censure sulla valutazione probatoria sono generiche e non indicano passaggi specifici della motivazione impugnata, risultando prive dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; (ii) la richiesta di riconoscimento della continuazione è inammissibile perché non sussistono le condizioni previste dalla giurisprudenza (la possibilità di proporre per la prima volta in appello la continuazione vale solo se la sentenza già passata in giudicato è divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello) e perché non sono state allegate le sentenze invocate, rendendo l'istanza generica e non autosufficiente. Il ricorrente è condannato alle spese processuali; tuttavia, per peculiarità della vicenda non è stata disposta la condanna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme procedurali previste dall'art. 23, comma 8 (disciplinando modalità straordinarie di trattazione, es. per il periodo emergenziale)
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il ricorso per cassazione deve indicare in modo chiaro e specifico i punti dell'atto impugnato ritenuti viziati; la genericità delle censure comporta l'inammissibilità
Giurisprudenza (Sez. 2, Sent. n. 37379 del 18/11/2020)
il riconoscimento del vincolo di continuazione con reati già giudicati può essere proposto per la prima volta in appello solo se la sentenza relativa ai fatti già giudicati è divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello; altrimenti la richiesta è inammissibile
Massime di principio
- Le censure sulla valutazione della prova in cassazione devono indicare i passaggi motivazionali specifici ritenuti viziati; critiche di carattere generale sono inammissibili
- La richiesta di riconoscimento della continuazione richiede l'allegazione delle sentenze pregresse e il controllo della data di definitività: se la sentenza già passata in giudicato è divenuta definitiva prima della presentazione dei motivi di appello, la richiesta tardiva è generalmente inammissibile
- I documenti depositati via PEC poco prima dell'udienza devono essere richiamati e messi in concreto rilievo; in caso di omissione della loro valutazione, il ricorso deve indicare esattamente quale omissione si contesta e perché incide sulla decisione
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente in cassazione deve trasformare le critiche generiche in censura motivata: indicare testi della motivazione, spiegare l'errore logico o giuridico e dimostrare l'incidenza sull'esito del giudizio
- Se si invoca l'omessa pronuncia su questioni rilevanti (es. continuazione), è utile farne menzione tempestiva nei gradi precedenti, allegare la documentazione e, se possibile, ottenere una pronuncia esplicita per poter successivamente dedurre l'omissione in cassazione
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