Cassazione Penale, Sentenza n. 19572/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza n. 40345/2023 con ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p., deducendo un "errore di fatto" nella ricostruzione della Corte di cassazione circa il procedimento di determinazione della pena operato dal Tribunale. In particolare contestava che la Corte avrebbe equivocamente ritenuto applicata dal Tribunale l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990 comma 1 (aumento di un terzo), mentre nella realtà sarebbe stata contestata l'aggravante di cui al comma 2 (aumento da metà a due terzi). Da ciò, secondo il ricorrente, sarebbe derivata una errata quantificazione dell'aumento per continuazione (2 anni e 6 mesi secondo la Corte, ma, secondo il ricorrente, 1 anno e 6 mesi) e, quindi, un errato calcolo della pena rideterminata dopo la rinuncia dell'aggravante e la scelta del rito abbreviato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che non sussista un errore di fatto nella decisione impugnata: la sentenza della Cassazione non provava di aver fatto riferimento al comma 1 dell'art. 80 anziché al comma 2 per un errore percettivo; semmai l'eventuale vizio era di natura giuridica (errata interpretazione della portata della norma) e dunque non sindacabile con il rimedio straordinario di cui all'art. 625‑bis. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali sull'errore di fatto ammesso in cassazione, ha escluso che quelli ricorrenti ricadano in tale nozione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625‑bis cod. proc. pen.
La norma ammette il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione solo per errori percettivi 'decisivi' ricavabili dagli atti di causa; non consente sindacare valutazioni giuridiche o di merito. Il vizio deve consistere in una svista materiale o omissione di lettura in grado di aver determinato necessariamente diversa decisione.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua la pena base per il reato contestato; utilizzata come riferimento nella ricostruzione della quantificazione complessiva della pena.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1 e comma 2)
La norma prevede aumenti di pena per circostanze aggravanti: il comma 1 contempera un aumento da un terzo alla metà, il comma 2 un aumento da metà a due terzi. La Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato un errore di fatto riguardo quale comma fosse stato considerato, potendo il vizio essere al più di natura interpretativa.
art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1
La Corte ha ricordato che la necessaria sintesi motivazionale nelle sentenze di Cassazione non implica automaticamente che argomentazioni non dettagliatamente riportate non siano state lette o valutate.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto di natura percettiva e decisiva (svista o omissione materiale) ricavabili dagli atti: non è lo strumento per sindacare interpretazioni giuridiche o valutazioni di merito.
- Per contestare in sede di 625‑bis una ricostruzione della Corte di cassazione occorre provare in modo chiaro e diretto che la Corte abbia letto o considerato erroneamente un dato fattuale dagli atti (es. omissione o travisamento palese della documentazione), e che tale errore sia stato determinante per la decisione.
- Le controversie su quale comma di una norma aggravante sia stato applicato ricadono spesso nell'ambito delle interpretazioni giuridiche: se il vizio è di interpretazione della portata normativa, la strada corretta sono i rimedi ordinari o altri mezzi impugnatori, non il 625‑bis.
- Nella quantificazione della pena è utile documentare punto per punto il calcolo (pena base, aumenti per aggravanti con indicazione esatta del comma, aumento per continuazione, applicazione di riti o benefici) per mostrare con chiarezza eventuali discrepanze percettive nei provvedimenti impugnati.
- Se si ritiene che la Corte di cassazione non abbia esaminato o abbia omesso specifici motivi, nel ricorso straordinario è necessario dimostrare che si tratta di una vera svista di lettura (omissione materiale) e non di una valutazione di merito, mostrando il rapporto di causalità tra omissione e diversa decisione.
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