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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13788 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Roma Capitale ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sostenendo la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Secondo il Comune, l'esenzione ICI avrebbe richiesto, oltre al requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, anche il requisito oggettivo dello svolgimento di attività non commerciale e con finalità assistenziale o di culto. Roma Capitale contestava inoltre che i ricavi medi mensili, pari a circa 1.100 euro per immobile, potessero essere considerati meramente simbolici o limitati alla copertura dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roma Capitale, ritenendo che le contestazioni riguardassero una rivalutazione del giudizio di fatto compiuto dalla Commissione regionale. La CTR aveva accertato che gli immobili erano destinati ad attività ricettive con finalità sociali, come l'ospitalità di parenti di malati e di studenti in condizioni disagiate, e che i corrispettivi erano simbolici e idonei soltanto a coprire i costi di gestione. La Corte ha quindi confermato l'applicabilità dell'esenzione ICI e ha condannato Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione si applica alle attività che "non abbiano esclusivamente natura commerciale".

    L'esenzione ICI richiede sia il requisito soggettivo, consistente nella natura non commerciale dell'ente, sia il requisito oggettivo, consistente nello svolgimento nell'immobile di attività assistenziali o equiparate non svolte con modalità commerciali. L'accertamento deve essere effettuato in concreto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Normativa dell'Unione europea sul divieto di aiuti di Stato; decisione della Commissione europea 2013/284/UE del 19 dicembre 2012

    L'esenzione fiscale per gli enti non commerciali è compatibile con il divieto di aiuti di Stato quando riguarda immobili destinati ad attività non economiche, intendendosi come tali le attività svolte gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo simbolico.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali non è sufficiente dimostrare la natura non commerciale dell'ente: occorre anche provare che l'immobile sia concretamente destinato ad attività assistenziali o equiparate svolte senza modalità commerciali.
  • La natura non commerciale dell'attività può essere desunta, tra gli altri elementi, dall'assenza di finalità lucrative, dalla destinazione sociale dell'attività e dalla percezione di corrispettivi gratuiti o meramente simbolici, destinati soltanto a coprire i costi.
  • La valutazione del carattere simbolico dei corrispettivi e dell'assenza di concorrenza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. In cassazione tale valutazione non può essere sostituita da una diversa interpretazione dei dati economici, se la motivazione è coerente e il principio di diritto applicato è corretto.
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare sia le finalità dell'attività sia le concrete modalità di gestione dell'immobile, inclusi prezzi applicati, costi sostenuti, destinatari del servizio e assenza di una logica di mercato.
  • L'esenzione deve essere verificata con riferimento alla specifica destinazione e all'attività effettivamente svolta in ciascun immobile, non soltanto sulla base dello statuto o della qualifica formale dell'ente.

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