Sentenza del 21/02/2018 n. 380 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Potere di firma di un atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo al 2009, sostenendo, tra l'altro, la nullità per carenza o irregolarità della sottoscrizione e per assenza di valida delega di firma, la mancata redazione del processo verbale di constatazione, l'insufficiente motivazione per rinvio a un verbale INPS e l'errata qualificazione dell'attività agrituristica come ordinaria attività di ristorazione. L'Ufficio sosteneva invece che l'avviso contenesse la delega conferita al dipendente firmatario e che gli acquisti di alimenti da terzi dimostrassero il mancato rispetto del requisito della prevalenza dei prodotti propri o di aziende agricole della zona.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato nullo l'avviso per mancata prova della validità della delega. In appello, la Commissione ha riformato integralmente tale decisione, ritenendo non sussistenti vizi di sottoscrizione poiché il potere di firma risultava documentalmente dall'atto. Ha inoltre ritenuto provato, sulla base delle fatture, che gli alimenti somministrati provenissero quasi esclusivamente dalla grande distribuzione e non da produzioni proprie o locali, escludendo quindi il carattere agrituristico dell'attività. L'appello dell'Ufficio è stato accolto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 96/2006 sugli agriturismi
La somministrazione di pasti e bevande deve essere costituita prevalentemente da prodotti propri o da aziende agricole della zona.
Il requisito della prevalenza deve essere verificato mediante un confronto quantitativo tra i prodotti provenienti dall'attività agricola propria o locale e quelli acquistati da terzi. L'acquisto quasi esclusivo presso la grande distribuzione è incompatibile con la qualificazione dell'attività come agrituristica.
Massime di principio
- La validità della sottoscrizione di un atto tributario può risultare direttamente dal documento, quando esso contiene o richiama in modo verificabile la delega di firma.
- La delega di firma riguarda la regolarità dell'atto sostanziale e può essere prodotta anche in una fase successiva del giudizio, non trattandosi di un requisito di legittimazione processuale.
- La contestazione della firma non è sufficiente, da sola, a determinare la nullità dell'avviso: occorre dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'inidoneità della delega.
- Per mantenere la qualifica di attività agrituristica, la prevalenza dei prodotti propri o provenienti da aziende agricole della zona deve essere dimostrata con elementi quantitativi e documentali.
- L'acquisto della maggior parte degli alimenti da distributori estranei al circuito agricolo proprio o locale può comportare la riqualificazione dell'attività come ordinaria ristorazione, con le conseguenti riprese fiscali.
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