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Sentenza

Sentenza n. 15396/2026 - Roma, Sezione 2

per l’esatta e integrale ottemperanza della sentenza del Tar per il Lazio, Sez. II, n. 12684/2025, passata in giudicato a seguito di rinuncia da parte di Roma Capitale all’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato RG 6303/2025, conclusosi con pronuncia di improcedibilità n. 1742/2026; e per la conseguente declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a. - della Determinazione Dirigenziale n. VR/124/2026 prot. 11727 del 27/02/2026, a firma del Dirigente del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nella parte in cui attribuisce al ricorrente l’incarico di Responsabile di singola o più attività di Reparto e la relativa indennità di funzione con decorrenza dal 09/01/2026, anziché dalla data di decorrenza giuridica ed economica della qualifica di Funzionario Polizia Locale (16/07/2024), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, per violazione e/o elusione del giudicato; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di funzione di cui all’art. 11 del C.C.I. del personale non dirigente di Roma Capitale del 2023, con decorrenza dal 16.07.2024; subordinatamente, per la condanna ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di indennità di funzione per il periodo dal 16.07.2024 al 08.01.2026, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo, in ogni caso, per la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., per il caso di ulteriore inottemperanza da parte dell'Amministrazione.

Giustizia amministrativa202605365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2026 che attribuisce al ricorrente l'incarico di Responsabile di singola o più attività di Reparto e la relativa indennità di funzione dal 9 gennaio 2026, senza retrodatazione al 16 luglio 2024

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 12684/2025, passata in giudicato dopo la rinuncia di Roma Capitale all'appello, e la declaratoria di nullità della determinazione del 27 febbraio 2026 nella parte in cui ha differito al 9 gennaio 2026 la decorrenza dell'incarico e della relativa indennità, anziché riconoscerla dal 16 luglio 2024, data dalla quale gli era stata retrodatata l'assunzione nell'area dei Funzionari. Ha sostenuto che il differimento violasse o eludesse il giudicato, che avrebbe dovuto assicurargli il medesimo trattamento degli altri vincitori della procedura; ha inoltre domandato, in subordine, il pagamento dell'indennità per il periodo 16 luglio 2024-8 gennaio 2026, oltre rivalutazione e interessi, quale ristoro dell'esecuzione parziale del giudicato, e la nomina di un commissario ad acta. Roma Capitale ha eccepito l'improcedibilità dell'ottemperanza per intervenuta esecuzione della sentenza e ha contestato l'automatismo tra la progressione e il conferimento dello specifico incarico, sostenendo che esso dipende dalla disponibilità delle posizioni di lavoro e dall'effettivo svolgimento delle funzioni. Ha inoltre sostenuto che le pretese relative all'inquadramento e al trattamento economico appartengano alla giurisdizione ordinaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di ottemperanza: Roma Capitale aveva dato esecuzione al giudicato ricalcolando il punteggio, inserendo il ricorrente tra i vincitori e assumendolo con decorrenza giuridica ed economica dal 16 luglio 2024, la stessa prevista per gli altri vincitori. La sentenza da eseguire aveva riguardato la valutazione dei punteggi e l'annullamento della graduatoria, non l'assunzione né l'attribuzione dello specifico incarico; non era quindi possibile ricavarne un comando puntuale sulla decorrenza di quest'ultimo, né ravvisare nella determinazione del 27 febbraio 2026 violazione o elusione del giudicato. Quanto alla pretesa di retrodatare l'incarico e l'indennità, il TAR ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario: una volta intervenuta l'assunzione in regime di lavoro contrattualizzato, la controversia investe l'inquadramento giuridico ed economico e i diritti del lavoratore, da valutare anche alla luce della contrattazione collettiva e della posizione degli altri vincitori. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza è chiamato alla puntuale verifica dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, cosicché l’interessato possa concretamente conseguire l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione.

    Il giudice dell'ottemperanza verifica in concreto che l'amministrazione abbia adempiuto al comando giudiziale e assicurato il bene della vita riconosciuto, ma deve condurre tale verifica entro il quadro fattuale e giuridico della sentenza da eseguire.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    In conclusione sul punto, necessariamente il Tribunale deve dichiarare improcedibile la domanda di esecuzione, avendo l’Amministrazione puntualmente ottemperato e non risultando, comunque, nei provvedimenti con cui è stata data esecuzione alle sentenze, alcuna violazione o elusione del giudicato, proprio per quanto appena detto.

    Nel caso concreto non sussisteva un presupposto per accogliere la richiesta connessa all'esecuzione parziale del giudicato, poiché l'amministrazione aveva già adempiuto al comando giudiziale relativo alla progressione e alla decorrenza dell'assunzione.

  • art. 11 c.p.a.

    In conclusione, per tutto quanto detto il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel rispetto delle disposizioni del Codice di rito.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza il giudice deve verificare che l'amministrazione abbia assicurato in concreto il bene della vita riconosciuto dal giudicato, ma può ricostruire il comando giudiziale soltanto sulla base del petitum, della causa petendi, dei motivi e del decisum del giudizio definito.
  • La violazione o elusione del giudicato presuppone che l'amministrazione eserciti nuovamente la stessa potestà pubblica in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato, desumibile dalla sentenza almeno nei suoi tratti essenziali; non può estendersi a questioni non esaminate né decise nel giudizio di cognizione.
  • Quando il giudicato su una procedura selettiva è stato eseguito mediante la correzione del punteggio, l'inserimento del candidato tra i vincitori e l'assunzione con la decorrenza prevista per gli altri vincitori, la domanda di ottemperanza è improcedibile se non residua un inadempimento rispetto al comando contenuto nella sentenza.
  • Nel rapporto di lavoro contrattualizzato, le controversie sull'inquadramento giuridico ed economico successive all'assunzione, compresa la decorrenza di un incarico e della relativa indennità, appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non siano state oggetto del giudicato amministrativo sulla procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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