Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3279/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di convivente del fratello cittadino italiano. La Questura di Macerata aveva negato il rinnovo perché il Comune aveva revocato l'assegnazione dell'alloggio popolare al fratello; la Corte d'appello di Ancona ha ritenuto che l'assenza di un titolo legittimo di disponibilità dell'alloggio impedisse il rinnovo. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione/errata applicazione di norme sull'ammissibilità del permesso per motivi familiari, omesso esame di fatto decisivo (mancata esecuzione della revoca da parte dell'ente locatore e richieste di pagamento canoni), nonché vizi di motivazione e omissioni di pronuncia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto illegittima l'interpretazione della Corte d'appello che ha imposto il requisito aggiuntivo della disponibilità "titolata" dell'alloggio. La Cassazione ha affermato che, ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari (convivente con parente entro il secondo grado o coniuge cittadino italiano), il giudice di merito deve accertare l'effettività della convivenza intesa come stabile coabitazione con comunanza di vita, e non può introdurre requisiti non previsti dalla legge. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per riesaminare la convivenza secondo il principio di diritto indicato; gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 19, comma 2, lett. c)

    La norma prevede il divieto di espulsione per lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado di cittadino italiano. La Corte ha interpretato che la misura tutela la convivenza effettiva e non richiede il possesso formale dell'alloggio.

  • D.P.R. n. 394/1999, art. 28, comma 1, lett. b)

    "Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico"

    Il rilascio si basa su circostanze "documentate" di convivenza; la Corte precisa che la documentazione deve provare la convivenza fattuale (stabile coabitazione e comunanza di vita), non un titolo formale di disponibilità dell'alloggio.

  • d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 30

    Richiamata dal ricorrente e dalla Corte d'appello in modo improprio: la Corte di Cassazione osserva che l'articolo non impone il requisito della disponibilità titolata dell'alloggio per i casi di convivenza con cittadino italiano.

  • d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 22, comma 3

    Citato nel ricorso ma ritenuto non pertinente dalla Corte: la norma riguarda documentazione del datore di lavoro per il lavoro subordinato e non la fattispecie del permesso per convivenza familiare.

  • codice di procedura civile, art. 360 (nn. 3, 4, 5)

    Articolo richiamato come base dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, nullità per omessa pronuncia e omesso esame di fatto). La Cassazione ha accolto il motivo fondato ex art. 360 n.3 (errata interpretazione delle norme sostanziali).

  • codice di procedura civile, art. 112

    Censurata dal ricorrente per presunta omessa pronuncia su alcune questioni di appello; la Corte ha assorbito il motivo dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato in relazione all'illogicità della motivazione contestata alla Corte d'appello; la Cassazione ha rilevato che l'interpretazione della Corte territoriale era ingiustificatamente estensiva rispetto alla ratio normativa.

  • d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito)

    Norma procedurale applicata per la trattazione in rito "cartolare" in pubblica udienza per le cause del periodo indicato; è stato il rito con cui è stata decisa la causa in Cassazione.

  • legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 10-bis

    La Corte d'appello aveva evocato presunte violazioni della normativa sul procedimento amministrativo; la Cassazione ha ritenuto inadeguata l'interpretazione che collegava tali profili al rifiuto del permesso per la mancanza del titolo abitativo.

Massime di principio

  • Per il permesso di soggiorno per motivi familiari del convivente di un cittadino italiano entro il secondo grado, il criterio decisivo è l'effettività della convivenza: stabile coabitazione accompagnata da comunanza di vita, non la titolarità formale dell'alloggio.
  • La revoca formale dell'assegnazione di un alloggio da parte dell'ente locatore non determina automaticamente l'inesistenza della convivenza: il giudice deve valutare i fatti concreti (residenza, pagamenti, vita comune).
  • Non è consentito al giudice di merito introdurre requisiti non previsti dalla legge (interpretazioni estensive o per analogia che aggravino la posizione dello straniero), specie in materie che incidono sullo status personale.
  • La prova della convivenza può essere fornita con vario genere di elementi (iscrizione anagrafica, ricevute di pagamento, testimonianze, corrispondenza, atti dell'ente locatore) e deve essere valutata nel suo complesso.
  • Se il giudice di merito applica criteri errati di diritto, la sentenza può essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame secondo il principio di diritto indicato dalla Cassazione.
  • Nelle impugnazioni in cassazione è essenziale inquadrare correttamente la norma rilevante: norme procedurali o di altra fattispecie non pertinenti non sono idonee a giustificare un diniego del permesso quando la disciplina del permesso familiare è chiara.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.