Sentenza del 20/12/2016 n. 1710 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Registro - atti di esproprio per pubblica utilità - esenzione in favore di società totalmente partecipate dallo Stato: non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di registro prevista per gli atti di espropriazione per pubblica utilità, nonché delle esenzioni dalle imposte ipotecarie e catastali, quando l'espropriante è lo Stato. RFI aveva autoliquidato il decreto di esproprio come esente, sostenendo che l'art. 24 della legge n. 210/1985 mantenesse in suo favore il regime fiscale agevolato originariamente riconosciuto all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e poi all'ente Ferrovie dello Stato. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che RFI fosse una società di diritto privato, dotata di autonoma soggettività, patrimonio, gestione e contabilità, e che l'esenzione, in quanto eccezionale, non potesse essere estesa analogicamente a società interamente partecipate dallo Stato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado favorevole a RFI. Ha stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 57, comma 8, del D.P.R. n. 131/1986 e dagli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.Lgs. n. 347/1990 spetta esclusivamente allo Stato e non alle società di diritto privato, anche se controllate integralmente o indirettamente dallo Stato e anche se esercitano poteri pubblici o agiscono nell'interesse statale. È stata quindi confermata la debenza dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, sul decreto di esproprio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della questione e dell'orientamento giurisprudenziale non uniforme.
Norme richiamate
Art. 57, comma 8, D.P.R. n. 131/1986 - Testo unico dell'imposta di registro
L'imposta non è dovuta se ad espropriare è lo Stato.
L'esenzione per gli atti di espropriazione e i trasferimenti coattivi opera esclusivamente quando il soggetto espropriante o acquirente è lo Stato in senso proprio; non si estende a società autonome di diritto privato.
Art. 24, legge n. 210/1985
All'ente Ferrovie dello Stato continuano ad applicarsi le norme tributarie alle quali è attualmente soggetta l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
La norma non è stata ritenuta idonea a estendere automaticamente a RFI le esenzioni riservate allo Stato, soprattutto in presenza di una distinta soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale, gestionale e contabile.
Artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, D.Lgs. n. 347/1990
Esenzione per le formalità e le volture eseguite nell'interesse dello Stato.
Le esenzioni dalle imposte ipotecarie e catastali sono state interpretate restrittivamente e riconosciute soltanto per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, non per quelle richieste da società formalmente autonome.
Art. 12 delle preleggi
Le norme agevolative ed esentative, aventi carattere eccezionale, non possono essere estese per analogia a soggetti o situazioni non espressamente previsti.
Art. 36, D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria può contenere una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto, senza necessità di esaminare singolarmente tutte le argomentazioni delle parti.
Art. 132, n. 4, codice di procedura civile
È sufficiente che il giudice indichi sinteticamente gli elementi posti a fondamento della decisione; le tesi incompatibili con la soluzione adottata possono ritenersi implicitamente disattese.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste espressamente a favore dello Stato devono essere interpretate in modo restrittivo e non si applicano automaticamente a società partecipate, controllate o finanziate dallo Stato.
- L'esercizio di poteri pubblici o il perseguimento di finalità di interesse generale non trasformano una società per azioni in un organo dello Stato ai fini delle agevolazioni fiscali.
- Per ottenere un'esenzione riservata allo Stato è normalmente necessario che il soggetto rientri formalmente nell'organizzazione statale oppure che una disposizione di legge estenda espressamente il beneficio alla specifica società.
- La partecipazione pubblica totalitaria, anche se diretta o tramite una holding statale, non elimina l'autonomia patrimoniale, gestionale e contabile della società e non consente, da sola, di beneficiare delle esenzioni statali.
- Le disposizioni speciali che conservano agevolazioni fiscali in seguito a trasformazioni o privatizzazioni devono essere verificate alla luce dell'effettiva vigenza, dell'ambito soggettivo e della compatibilità con la nuova struttura societaria.
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