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Sentenza

Sentenza n. 2693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 14353 del 15 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202408904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCom che ha irrogato tre sanzioni amministrative pecuniarie, per complessivi 300.000 euro, e ha diffidato l’impresa dal reiterare violazioni degli obblighi inerenti all’autorizzazione generale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore postale)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la delibera sanzionatoria e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Ha dedotto, in sintesi: l’illegittimità dell’attività ispettiva perché svolta mentre era pendente un giudizio sull’applicabilità della disciplina delle carte dei servizi e operava una precedente ordinanza cautelare; la violazione dell’art. 14, commi 1 e 2, della l. n. 689/1981, poiché la contestazione notificata il 18 gennaio 2023 sarebbe intervenuta oltre novanta giorni dall’ispezione del 26-27 luglio 2022, quando erano già conoscibili le omissioni della Carta dei servizi; l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti, con i quali erano stati dedotti sia vizi propri della nota del Servizio Giuridico del 5 giugno 2023 sia ulteriori censure contro la delibera sanzionatoria; infine, in via subordinata, l’erroneità della quantificazione delle sanzioni, per omessa considerazione del ravvedimento e dell’aggiornamento della Carta dei servizi. Le violazioni contestate riguardavano la mancata indicazione del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail dell’assistenza clienti, l’insufficiente specificazione dei rimborsi e degli indennizzi per ciascun prodotto postale e la mancata indicazione dei casi e degli importi degli indennizzi automatici e a richiesta.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento della delibera sanzionatoria. Il primo motivo è stato respinto: la precedente ordinanza cautelare aveva sospeso soltanto l’efficacia del precedente provvedimento sanzionatorio e non aveva sospeso né l’applicabilità della delibera n. 413/14/CONS né i poteri di vigilanza e ispezione dell’AGCom. È stato invece accolto il motivo relativo alla tardività della contestazione. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 2, l. n. 689/1981 decorre dal completamento dell’attività amministrativa necessaria ad acquisire la piena conoscenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell’illecito, tenendo conto della complessità della fattispecie; non decorre necessariamente dalla mera notizia materiale del fatto, ma neppure può essere differito quando gli elementi essenziali dell’infrazione siano già disponibili e non occorrano ulteriori valutazioni. Nel caso concreto, le omissioni della Carta dei servizi erano oggettive, semplici e immediatamente rilevabili durante l’ispezione; inoltre, le informazioni che l’impresa si era riservata di trasmettere erano state prodotte il 15 settembre 2022. La relazione del 25 ottobre 2022 non aveva aggiunto elementi sostanziali né reso complesso l’accertamento. Il termine decorreva quindi, al più tardi, dal 25 settembre 2022, sicché la contestazione del 18 gennaio 2023 era tardiva. Le ulteriori censure sono state assorbite secondo il criterio della ragione più liquida. L’AGCom è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 1 e 2, l. n. 689/1981

    “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente [...]”; “Se non è avvenuta la contestazione immediata [...] gli estremi della violazione debbono essere notificati [...] entro il termine di novanta giorni [...] dall'accertamento”.

    Il termine di novanta giorni decorre dal completamento dell’attività amministrativa necessaria a verificare tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell’illecito e ad acquisire la piena conoscenza della condotta; tuttavia, quando l’infrazione è semplice e basata su dati oggettivi già disponibili, non è legittimo differire la decorrenza mediante attività istruttorie meramente ricognitive o non necessarie.

  • art. 3, commi 2 e 4, delibera AGCom n. 581/15/CONS, Allegato A

    “Gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio [...]”; “all'esito delle attività [...] il direttore [...] ove accerti la sussistenza di una condotta rilevante [...] notifica al trasgressore l'atto di contestazione”.

    Nel procedimento sanzionatorio AGCom la contestazione deve seguire la conclusione dell’accertamento, ma la fase pre-contestazione non può protrarsi oltre il tempo ragionevole quando gli elementi necessari alla qualificazione dell’illecito siano già stati acquisiti.

  • art. 8, comma 1, delibera AGCom n. 413/14/CONS, Allegato A

    “Il numero telefonico e l'indirizzo email di assistenza clienti sono indicati nel sito web del fornitore, nella carta dei servizi, nonché nei contratti e nella documentazione di fatturazione, laddove previste”.

    La disposizione costituisce uno degli obblighi informativi della Carta dei servizi la cui omissione è stata contestata, ma la decisione non esamina nel merito la sussistenza della violazione, annullando la sanzione per tardività della contestazione.

  • art. 10, commi 1 e 2, delibera AGCom n. 413/14/CONS, Allegato A

    “I fornitori di servizi postali specificano, in modo esauriente e organico, il sistema di rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale”; “fissano e indicano [...] i casi di indennizzo a richiesta e di indennizzo automatico e i relativi importi che devono essere univocamente determinabili e proporzionati al pregiudizio arrecato”.

    Le disposizioni individuano gli obblighi informativi la cui omissione era stata sanzionata; la sentenza non accerta definitivamente la loro violazione, poiché l’annullamento deriva dalla tardività della contestazione.

  • art. 21, commi 7-ter e 7-quater, d.lgs. n. 261/1999

    Sono richiamati come base del potere di diffida esercitato dall’AGCom, ma la sentenza non svolge un esame autonomo della loro applicazione, poiché annulla integralmente la delibera per tardività della contestazione.

  • art. 11 l. n. 689/1981

    È stato richiamato dall’AGCom per la determinazione dell’importo delle sanzioni; la questione della quantificazione è rimasta assorbita a seguito dell’annullamento della delibera per tardività.

  • art. 134 c.p.a.

    È stato invocato dall’appellante in relazione all’omessa pronuncia sulla quantificazione della sanzione, ma la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 14, comma 2, l. n. 689/1981, il termine di novanta giorni per notificare la contestazione decorre dal momento in cui è compiuta, o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, l’attività amministrativa necessaria a verificare tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell’illecito e ad acquisire la piena conoscenza della sua consistenza.
  • La decorrenza del termine di contestazione non coincide necessariamente con la mera percezione materiale del fatto, ma l’amministrazione non può differirla quando l’infrazione sia fondata su dati oggettivi, semplici e incontrovertibili già acquisiti, e non siano necessarie ulteriori valutazioni per formularne l’addebito.
  • Una relazione o un atto istruttorio successivo non sposta il dies a quo dell’art. 14 l. n. 689/1981 se si limita a ricognire omissioni già rilevabili durante l’ispezione e non aggiunge elementi sostanziali necessari alla configurazione dell’illecito.
  • La sospensione cautelare di un precedente provvedimento sanzionatorio, in assenza di una diversa statuizione, sospende l’efficacia dell’atto impugnato ma non paralizza i poteri ordinari di vigilanza, ispezione e accertamento dell’amministrazione né determina automaticamente la sospensione dell’applicabilità della disciplina sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàTutela cautelareDifetto di istruttoria

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