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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE della sentenza n. 359/2024 emessa e pubblicata il 7.11.2024 dal Tribunale di Udine, notificata all’Amministrazione in data 18.11.2024 non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 359/2024 del Tribunale di Udine, successivamente eseguita dall'Amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 359/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, ritenendo rilevante il fatto che l'esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a rimborsare al ricorrente 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, nonché il contributo unificato. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere; nel caso concreto, l'intervenuta ottemperanza al giudicato ha determinato il venir meno della controversia.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e il ricorrente dichiara soddisfatta la propria pretesa, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali se il ricorso per ottemperanza si è reso necessario e l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la sua proposizione; le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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