Sentenza n. 272/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L'ESECUZIONE della sentenza n. 359/2024 emessa e pubblicata il 7.11.2024 dal Tribunale di Udine, notificata all’Amministrazione in data 18.11.2024 non impugnata, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 359/2024 del Tribunale di Udine, successivamente eseguita dall'Amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 359/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, ritenendo rilevante il fatto che l'esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a rimborsare al ricorrente 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, nonché il contributo unificato. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere; nel caso concreto, l'intervenuta ottemperanza al giudicato ha determinato il venir meno della controversia.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e il ricorrente dichiara soddisfatta la propria pretesa, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali se il ricorso per ottemperanza si è reso necessario e l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la sua proposizione; le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
Come è indicizzato
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