Cassazione Civile, Ordinanza n. 32498/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti di un Centro Trasfusionale di una azienda sanitaria pubblica hanno agito chiedendo il riconoscimento di una quota del 20% del fatturato derivante da convenzioni per attività trasfusionali, assumendo che tale importo, previsto da una delibera aziendale/regionali e richiamato da una nota dell’Assessorato regionale alla sanità e da un D.M. con schema-tipo di convenzione, fosse destinato a remunerare il maggior lavoro prestato dal personale del centro. La Corte di merito aveva però interpretato la delibera regionale del 2001 come riferita alle linee guida per la libera professione intramuraria e non come fonte di un compenso incentivante per le prestazioni rese in orario istituzionale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, in sintesi, che: a) la lettura letterale e sistematica delle delibere e della nota regionale imponeva di riconoscere il diritto al compenso; b) il D.M. del 1995 e la convenzione-tipo, prevedendo un contributo del 20% del fatturato complessivo, confermavano la spettanza ai dipendenti; c) la Corte di merito avrebbe travisato i fatti e male valutato le prove documentali, ritenendo non applicate le delibere aziendali e omettendo di considerare che le prestazioni erano state rese durante l’orario ordinario di lavoro e senza una disciplina aziendale delle modalità di esecuzione fuori orario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura diretta a ottenere una diversa interpretazione della delibera del 2001, perché il giudizio di interpretazione di un atto non normativo è questione di fatto censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, che i ricorrenti non avevano specificamente indicato e violato. Ha inoltre escluso che il D.M. del 1995 e la convenzione-tipo potessero fondare, da soli, un diritto retributivo dei dipendenti, poiché il contributo del 20% era destinato alle spese di funzionamento generale della struttura e, per trasformarsi in remunerazione dei lavoratori pubblici, avrebbe richiesto una fonte collettiva. Ugualmente irrilevante è stata ritenuta la nota dell’Assessorato regionale, non idonea a introdurre o incidere su diritti retributivi non previsti da legge o contratto collettivo. Anche il secondo motivo, fondato sugli artt. 115 e 116 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile perché non scalfiva l’assunto decisivo della Corte territoriale: le eventuali delibere aziendali non avrebbero comunque potuto attribuire compensi per prestazioni svolte in regime istituzionale in assenza di una base legale o contrattuale. Le spese di cassazione sono state compensate per la presenza di esiti giurisprudenziali alterni.
Norme richiamate
art. 1324 c.c.
L’interpretazione degli atti unilaterali non normativi segue, per quanto compatibile, le regole dell’ermeneutica contrattuale.
artt. 1362 e seguenti c.c.
La censura in cassazione contro l’interpretazione di un atto non normativo è ammissibile solo se si deduce specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione.
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
Il trattamento economico dei pubblici dipendenti non può essere incrementato al di fuori delle fonti previste, in particolare della contrattazione collettiva.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
La retribuzione del personale pubblico è determinata dalle fonti legali e collettive, non da atti amministrativi o scelte unilaterali del datore di lavoro pubblico.
art. 115 c.p.c.
La censura di travisamento dei fatti e di errata valutazione delle prove non è accolta quando non si confronta con la ratio decisiva della sentenza impugnata.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a una nuova lettura del compendio documentale senza evidenziare un reale vizio di violazione dei criteri legali.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una mera rivisitazione del merito interpretativo e probatorio.
D.M. 1995
Lo schema-tipo di convenzione prevede un contributo del 20% del fatturato complessivo a copertura delle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale, non un automatico diritto retributivo dei dipendenti.
Delibera n. 376/2001
È stata interpretata come disciplina delle linee guida per l’esercizio della libera professione intramuraria, non come fonte di compensi incentivanti per attività istituzionali.
Delibera n. 341/08
È stata considerata sostanzialmente analoga alla delibera del 2001, con conseguente irrilevanza ai fini del riconoscimento del compenso rivendicato.
nota dell’Assessorato regionale alla sanità del 13.7.2005
È stata ritenuta priva di forza normativa e comunque inidonea a fondare diritti retributivi non previsti da legge o contratto collettivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’interpretazione di una delibera o di altro atto unilaterale non normativo è un accertamento di fatto del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, da indicare specificamente e con puntuale critica del ragionamento seguito dal giudice.
- La parte che propone in cassazione una diversa lettura possibile del testo non può limitarsi a contrapporre la propria opzione interpretativa a quella accolta dal giudice di merito.
- Un contributo economico previsto da una convenzione o da uno schema-tipo destinato alle spese di funzionamento della struttura non fonda, di per sé, un diritto dei dipendenti alla sua attribuzione come emolumento retributivo.
- Nel pubblico impiego il trattamento economico può essere incrementato solo in base a fonti normative o alla contrattazione collettiva; atti amministrativi o mere scelte del datore di lavoro pubblico non sono sufficienti a creare nuovi diritti retributivi.
- Una nota amministrativa o dell’assessorato regionale non può introdurre, da sola, un diritto retributivo non previsto da legge o contratto collettivo.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio senza incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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