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Sentenza

Sentenza n. 1594/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 7179/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 4794/2024, pubblicata in data 30/10/2024, e notificata il 22/01/2025.

Giustizia amministrativa202503201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 previsto per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento di € 1.500,00, oltre agli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo rispettati i termini processuali applicabili e verificando che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata al Ministero e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha fornito prova dell'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il TAR ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio mediante carta elettronica, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin da subito, quale commissario ad acta, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il suo inutile decorso ha consentito la proposizione e l'accoglimento della domanda di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di € 500,00 destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine stabilito dal giudice per fruire di un beneficio economico in forma non più concretamente utilizzabile è decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione deve essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa quale impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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