Cassazione Civile, Ordinanza n. 21912/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile e dal successivo contenzioso sulla manleva tra l'utilizzatrice e la società concedente. In primo grado la società utilizzatrice era stata ritenuta inadempiente nel rapporto principale con il promissario acquirente dell'immobile, ma era stata rigettata la domanda di garanzia/manleva contro la società di leasing. In appello, limitatamente al rapporto di manleva, la corte territoriale ha invece accolto la domanda dell'utilizzatrice. La società di leasing, divenuta poi incorporata nell'odierna ricorrente, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1184 c.c. per l'interpretazione della clausola del leasing che disciplina il riscatto del bene, sostenendo che il termine per stipulare il rogito gravasse solo sull'utilizzatrice; (2) violazione degli artt. 1175, 1337, 1375 e 1457 c.c., assumendo che l'utilizzatrice non avesse adempiuto diligentemente ai propri obblighi, perché avrebbe concluso un preliminare quando non era ancora proprietaria del bene e non avrebbe concordato tempestivamente con il concedente notaio e data dell'atto; (3) apparente motivazione su un punto decisivo, per asserita mancata spiegazione delle ragioni dell'affermazione di diligenza dell'utilizzatrice; (4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la somma di euro 277.000 versata in corso di causa sarebbe stata accettata a tacitazione di ogni pretesa e che non sarebbe stato provato il saldo di euro 23.000 indicato dal tribunale. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a sollecitare una diversa interpretazione della clausola contrattuale e una rivalutazione del fatto e delle prove, attività non consentite in sede di legittimità quando la soluzione adottata dal giudice di merito sia plausibile e la motivazione superi il minimo costituzionale. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e novità della censura, non risultando allegato che la questione fosse stata dedotta e riproposta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito favorevole alla parte resistente sul piano processuale. Ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità l'interpretazione della clausola di leasing operata dalla corte d'appello, poiché non implausibile, e ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia l'omesso esame di fatto decisivo, quest'ultimo perché la censura era nuova e non specificamente coltivata nei giudizi di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363 c.c.
I canoni ermeneutici non possono essere invocati in cassazione in modo astratto: il ricorrente deve indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
art. 1184 c.c.
Richiamato nel contesto dell'interpretazione della clausola sul termine per il rogito; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ma ribadisce la plausibilità della lettura del termine contrattuale data dal giudice di merito.
artt. 1175, 1337, 1375 c.c.
Le clausole generali di correttezza, buona fede e cooperazione non sono state ritenute violate dalla corte territoriale, che aveva considerato l'utilizzatore diligente e legittimato a fare affidamento sull'adempimento del concedente.
art. 1457 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura essenziale del termine; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura, perché la disciplina del termine risultava comunque rispettata secondo l'accertamento di merito.
art. 1478 c.c.
La Corte richiama il principio secondo cui la vendita di bene altrui è ammessa, con obbligo del promittente alienante di procurarsi la proprietà del bene prima della data pattuita per il trasferimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo che contesta l'interpretazione del contratto deve individuare concretamente il canone ermeneutico violato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione o l'omesso esame sono scrutinabili solo nei limiti oggi consentiti, senza trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 346 c.p.c.
La mancata riproposizione in appello di una questione comporta che la censura sia nuova e quindi inammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi denuncia in cassazione un errore nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a riproporre una lettura alternativa del testo: deve indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati e dove il giudice di merito se ne sia discostato.
- Se una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito, purché questa sia non implausibile e coerente con il testo negoziale.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove; è inammissibile il motivo che si risolva nella mera contrapposizione tra una ricostruzione alternativa del compendio istruttorio e quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva del nucleo minimo argomentativo idoneo a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non ricorre se la motivazione consente di comprendere la ratio decidendi.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto non risulti specificamente dedotto e coltivato nei gradi di merito, o quando il ricorrente non indichi con precisione il relativo percorso processuale.
- In tema di vendita di bene altrui, il promittente venditore può validamente assumere l'obbligo di trasferire il bene, ma deve procurarsi la proprietà prima della data pattuita per il trasferimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21848/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21851/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21852/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21854/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21856/2023 del 21/07/2023
- ordinanza_civile · 21 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21859/2023 del 21/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →