Sentenza n. 3614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma quanto al ricorso n. 1528 del 2024: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) del 31 luglio 2023, n. 592, resa tra le parti, per annullamento della delibera di Giunta comunale n. 21 del 5 marzo 2020 avente ad oggetto la nuova localizzazione del centro di raccolta rifiuti di Baja Sardinia; quanto al ricorso n. 456 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) del 28 novembre 2024, n. 862, resa tra le parti, per annullamento della delibera di Consiglio comunale n. 38 del 27 ottobre 2023 avente ad oggetto la localizzazione del nuovo ecocentro/centro di raccolta rifiuti di Baja Sardinia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Sardegna che avevano annullato la localizzazione del centro di raccolta rifiuti di Baja Sardinia, dapprima deliberata dalla Giunta comunale e poi dal Consiglio comunale
Esito
Favorevole al resistente (consorzio ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto due appelli riuniti. Il primo riguardava la sentenza che aveva annullato la delibera di Giunta comunale di localizzazione del centro di raccolta, per incompetenza della Giunta in favore del Consiglio comunale; il Comune ha dedotto il difetto di interesse del Consorzio e la competenza residuale della Giunta, sostenendo inoltre che la localizzazione fosse già stata individuata in via provvisoria dal Sindaco e indirizzata dal Consiglio comunale. Il secondo appello riguardava la successiva delibera consiliare di localizzazione, adottata dopo la prima sentenza. Il Comune ha contestato il difetto di motivazione e istruttoria rilevato dal TAR, sostenendo che la localizzazione fosse giustificata dall’utilizzo pregresso dell’area, dall’assenza di lamentele, dalla necessità di eliminare i cassonetti stradali e dalla relazione istruttoria successivamente predisposta dalla Giunta. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di conservazione degli atti e di proporzionalità, in ragione dei ritardi che l’annullamento avrebbe comportato. Il Consorzio, ricorrente in primo grado, aveva contestato la qualificazione dell’impianto come centro di raccolta, la competenza comunale, l’inadeguata valutazione dei criteri di localizzazione, la mancata comparazione con siti alternativi, l’idoneità urbanistica dell’area e gli impatti viabilistici, acustici, odorigeni e ambientali; tali motivi erano stati in parte riproposti in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli per connessione oggettiva e soggettiva. L’appello n. 1528 del 2024 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la delibera di Giunta originariamente impugnata era stata integralmente sostituita dalla successiva delibera consiliare del 2023, adottata all’esito di una rinnovata e autonoma valutazione dell’interesse pubblico e oggetto di un distinto giudizio. L’appello n. 456 del 2025 è stato respinto. Il Collegio ha confermato che la delibera consiliare di localizzazione era affetta da difetto di motivazione, in quanto non esponeva adeguatamente la valutazione dei criteri di localizzazione e degli elementi rilevanti. La successiva relazione istruttoria del febbraio 2024, approvata dalla Giunta nella diversa fase di approvazione del progetto, non poteva integrare retroattivamente la motivazione della precedente deliberazione consiliare: sia perché adottata in una fase procedimentale diversa, sia perché proveniente da un organo diverso da quello competente alla localizzazione. È stato quindi ribadito il divieto di integrazione postuma della motivazione. I motivi riproposti dal Consorzio sono stati dichiarati assorbiti, poiché riguardavano censure già esaminate e accolte dal TAR. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 183, comma 1, lett. mm), d.lgs. 152/2006
Il centro di raccolta è stato qualificato come struttura funzionale alla raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti, distinta dagli impianti di trattamento.
art. 191 d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione all’ordinanza sindacale emergenziale che aveva disposto la precedente localizzazione provvisoria.
art. 208 d.lgs. 152/2006
Invocato dal Consorzio per sostenere che l’impianto dovesse essere assoggettato al procedimento autorizzatorio regionale previsto per gli impianti di gestione dei rifiuti; la questione è stata ritenuta non decisiva ai fini della decisione.
art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000
La scelta di attivazione e localizzazione del centro di raccolta, quale atto di organizzazione di un pubblico servizio, rientra nella competenza del Consiglio comunale.
art. 48 d.lgs. 267/2000
La competenza residuale della Giunta non opera quando la materia è espressamente attribuita al Consiglio comunale.
art. 1, Allegato I, d.m. 8 aprile 2008
I criteri di ubicazione dei centri di raccolta devono essere specificamente considerati e motivati nell’atto di localizzazione, incluso il collegamento con la rete viaria.
artt. 13 e 23 direttiva 2008/98/CE
Richiamati dal Consorzio per sostenere l’assoggettamento dell’ecocentro a una valutazione o autorizzazione ambientale; la questione europea è stata ritenuta manifestamente infondata dal TAR e non ha formato oggetto di accoglimento.
art. 191 TFUE
Richiamato dal Consorzio in relazione ai principi di tutela ambientale e di prevenzione; la censura non è stata accolta.
art. 76 Cost.
Richiamato per la questione di legittimità costituzionale dell’art. 183, lett. mm), d.lgs. 152/2006, ritenuta manifestamente infondata dal TAR.
Massime di principio
- La localizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti costituisce un atto di organizzazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e deve essere adottata dal Consiglio comunale quando la relativa competenza è riconducibile all’art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000; la competenza residuale della Giunta non può prevalere sull’attribuzione consiliare.
- La motivazione dell’atto di localizzazione di un centro di raccolta deve confrontarsi concretamente con i criteri di ubicazione applicabili, compreso il collegamento alla rete viaria e gli aspetti insediativi e ambientali rilevanti; non sono sufficienti il richiamo alla preesistenza di un centro provvisorio, alla maggiore vicinanza all’abitato o alla generica idoneità urbanistica dell’area.
- La motivazione di una deliberazione consiliare di localizzazione non può essere integrata postumamente mediante una relazione adottata dalla Giunta in una fase successiva, relativa all’approvazione del progetto di fattibilità o esecutivo, poiché l’integrazione proviene da un organo diverso e interviene al di fuori della fase procedimentale propria della scelta localizzativa.
- La sostituzione integrale dell’atto originariamente impugnato con nuovi atti adottati all’esito di una rinnovata e autonoma valutazione dell’interesse pubblico determina la sopravvenuta carenza di interesse all’appello proposto contro l’atto sostituito, quando la nuova disciplina è oggetto di autonomo giudizio.
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