Sentenza del 15/06/2016 n. 12317 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di liquidazione per imposta di registro complementare e INVIM, emessi dopo la rettifica del valore dell'immobile da Lire 270.000.000 a Lire 390.000.000. I ricorrenti sostenevano di poter beneficiare del giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale acquirente D.C.M., ai sensi dell'art. 1306 c.c., e affermavano che il pagamento effettuato dall'acquirente avesse estinto il debito. Contestavano inoltre il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, l'omessa pronuncia sulle sanzioni e il diniego della definizione agevolata della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati integralmente. Ha stabilito che il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato non poteva essere esteso ai ricorrenti, poiché nei loro confronti esisteva una precedente sentenza passata in giudicato, sebbene di natura processuale, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Il giudice tributario non poteva inoltre acquisire d'ufficio la prova del pagamento per supplire all'onere probatorio dei contribuenti. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetti di formulazione. È stato confermato anche il diniego della definizione agevolata, poiché gli avvisi impugnati costituivano meri atti di riscossione di una pretesa già definitiva e non nuovi atti impositivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 52, 55 e 57
Le disposizioni riguardano la determinazione del valore dell'immobile e la responsabilità solidale per l'imposta di registro. Nel caso concreto, tuttavia, la pretesa dei contribuenti è rimasta preclusa dal giudicato sfavorevole formatosi nei loro confronti.
Art. 1306 c.c.
Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma tale giudicato riflesso non opera quando, nei confronti del soggetto che intende invocarlo, esiste un diverso e contrario giudicato, anche se questo consiste in una pronuncia processuale di inammissibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
I poteri istruttori d'ufficio del giudice tributario non possono essere utilizzati per sostituire l'onere della prova che grava sulla parte.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa decisione su un motivo di appello integra un vizio di omessa pronuncia, da denunciare in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, e non come violazione di legge ai sensi del n. 3.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La definizione agevolata non è applicabile alle controversie riguardanti atti meramente liquidatori o di riscossione emessi sulla base di una pretesa fiscale già divenuta definitiva.
Art. 274 c.p.c.
Consente la riunione di procedimenti connessi quando il loro esame congiunto risponde a esigenze di economia e opportunità processuale.
Massime di principio
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può normalmente essere invocato dagli altri coobbligati, ma non può prevalere su un giudicato autonomo e contrario già formatosi nei confronti di questi ultimi.
- Anche una sentenza di natura esclusivamente processuale, come la declaratoria di inammissibilità o tardività del ricorso, può impedire l'estensione del giudicato favorevole altrui.
- La parte che invoca l'estinzione del debito mediante pagamento deve fornire una prova adeguata; i poteri istruttori del giudice non servono a colmare una totale carenza probatoria.
- Un atto che si limita a liquidare o riscuotere somme derivanti da un accertamento ormai definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo e, di regola, non consente l'accesso a una definizione agevolata della lite.
- I vizi processuali devono essere dedotti in cassazione con la corretta qualificazione normativa: l'omessa pronuncia va denunciata come error in procedendo e non come semplice violazione di legge sostanziale.
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