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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34617/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società ha agito in primo grado contro la banca titolare dei rapporti bancari, deducendo l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni non dovute, la capitalizzazione degli interessi e l'applicazione di interessi passivi usurari su conti correnti/anticipi. Ha chiesto la declaratoria di nullità parziale dei contratti e la restituzione delle somme addebitate indebitamente. Il Tribunale ha accolto solo in parte, dichiarando nulla la clausola sulla CMS e rettificando il saldo. In appello la società ha insistito anche sulla nullità per usura e per capitalizzazione periodica; la Corte d'appello ha respinto, ritenendo non provato il collegamento tra superamento del tasso soglia e variazioni unilaterali dei tassi ex art. 118 TUB. In Cassazione la società ha proposto tre motivi, sostenendo: 1) che spettasse alla banca allegare e provare il fatto impeditivo della sanzione ex art. 1815, comma 2, c.c.; 2) che la prova del nesso causale tra superamento del tasso soglia e innalzamento dei tassi debitori fosse già agli atti; 3) che, anche in presenza di fluttuazioni dei tassi medi di riferimento indipendenti dallo jus variandi, la banca dovesse comunque ricondurre a legittimità le condizioni divenute usurarie.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata. La ricorrente aveva dato atto della notificazione della sentenza, ma non aveva depositato la relativa relata né aveva dimostrato di averla prodotta; inoltre la notificazione del ricorso non consentiva di superare la prova di resistenza rispetto al termine breve di impugnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    prima memoria ex art. 183 c.p.c.

    richiamato solo per descrivere la modifica/integrazione della domanda in corso di causa nel giudizio di merito.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    richiamato come base della sanzione civile collegata alla pattuizione di interessi usurari.

  • art. 118 TUB

    richiamato per la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali; la Corte d'appello ha ritenuto che, nel conto corrente, l'eventuale superamento del tasso soglia debba tener conto anche di tali modifiche.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso in cassazione quando la notificazione della sentenza è stata allegata o comunque rilevante ai fini del termine breve.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine lungo non applicabile quando la ricorrente ha dato atto della notifica della sentenza.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione, la cui decorrenza è stata considerata ai fini della prova di resistenza.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    art. 369, comma 1, c.p.c.

    richiamato insieme al n. 2 del comma 2 quale norma che impone il deposito della documentazione necessaria, inclusa la relata di notifica ove rilevante.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il possibile deposito di documenti nel giudizio di cassazione da parte del controricorrente, ai fini della prova della notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte, dichiarato improcedibile il ricorso, ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la parte ricorrente allega o comunque dà atto che la sentenza impugnata è stata notificata, ha l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione è rilevabile d'ufficio ed è funzionale a presidiare il corretto avvio del giudizio di legittimità.
  • Quando la sentenza impugnata risulta notificata, la verifica della tempestività del ricorso va compiuta con riferimento al termine breve di impugnazione; se il ricorso non supera tale verifica, il vizio processuale non può essere sanato dalla sola mancata contestazione del controricorrente.
  • Nel contenzioso sui rapporti bancari di conto corrente, la questione dell'usura in corso di rapporto può richiedere di verificare anche eventuali modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e il loro nesso causale con il superamento del tasso soglia, ove ciò sia posto a fondamento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioConto correnteUsura bancaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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