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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34619/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere la declaratoria di nullità dei contratti a progetto stipulati con un'azienda speciale di una Camera di Commercio e l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 3 gennaio 2005, con conseguente ripristino del rapporto e condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti per applicare il regime vincolistico invocato dalla parte datoriale e qualificando il rapporto come a tempo indeterminato. Nel ricorso per cassazione l'azienda speciale ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che alla fattispecie dovesse applicarsi il regime vincolistico in materia di assunzioni proprio delle pubbliche amministrazioni, con conseguente esclusione del diritto al ripristino del rapporto e riconoscimento della sola tutela risarcitoria integrativa ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001. La resistente ha replicato con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la propria giurisprudenza sulle aziende speciali delle Camere di Commercio: tali enti hanno organizzazione distinta da quella dell'ente camerale, operano con modalità imprenditoriali, dispongono di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile e di personale proprio; perciò il rapporto di lavoro dei dipendenti non intercorre con una pubblica amministrazione e resta fuori dall'ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del 2001. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e la Corte ha dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    la ricorrente lo invocava come disciplina applicabile, ma la Corte ha escluso che il rapporto di lavoro dei dipendenti di un'azienda speciale camerale rientri nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dunque nell'applicazione della norma

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per relationem per aderire ai precedenti di legittimità già esistenti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato con riferimento al procedimento camerale e alla proposta del relatore

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne ha dato atto ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 1, co. 17, L. n. 228/2012

    richiamato per la modifica normativa che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Le aziende speciali delle Camere di Commercio, pur inserite nel contesto camerale, hanno una propria organizzazione e operano con strumenti imprenditoriali, con autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, e con personale proprio.
  • Il rapporto di lavoro del personale dipendente da un'azienda speciale camerale non è automaticamente riconducibile al rapporto con una pubblica amministrazione e quindi non soggiace, per il solo fatto della natura pubblica dell'ente di riferimento, al d.lgs. n. 165/2001.
  • Per stabilire l'applicabilità della disciplina del pubblico impiego non basta il collegamento funzionale con l'ente pubblico, occorrendo verificare la concreta autonomia organizzativa e la natura dell'ente datore di lavoro.
  • Quando il ricorso si fonda su una norma invocata in modo non coerente con la natura del datore di lavoro accertata in fatto e in diritto, la censura è infondata se l'ente non rientra nel perimetro soggettivo della disciplina pubblicistica richiamata.

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