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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8979/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato Antonio Costanzo non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per il reato di truffa. Il Procuratore Generale deduce violazione di legge invocando che il danno patrimoniale (euro 150,00) non poteva considerarsi di particolare tenuità e lamenta la particolare insidiosità della condotta (uso di documenti di identità intestati ad altra persona e denuncia di smarrimento della Postepay dopo l'accredito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure del ricorrente attengano a valutazioni di merito e alla congruità della motivazione del giudice di merito circa l'applicabilità dell'art. 131-bis, non a profili di violazione di legge. Il collegio ha confermato che il Tribunale aveva applicato correttamente i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (cfr. Tushaj) valutando congiuntamente modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza, e la motivazione fornita non è stata censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessiva e storica del fatto, considerando le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza; i criteri sono cumulativi per riconoscere la non punibilità (la negatività anche di uno solo impedisce l'applicazione).

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Prevede l'attenuante della 'particolare o speciale tenuità' del fatto: non coincide con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, poiché attenua il reato senza escluderne l'offensività.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per valutare le modalità della condotta (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo) e per graduare la colpevolezza e l'esiguità del danno o del pericolo nell'ambito della valutazione prevista dall'art. 131-bis.

  • art. 49, comma 2 cod. pen.

    Se il fatto è completamente inoffensivo non sussiste nemmeno la fattispecie del reato; l'art. 131-bis opera invece nell'area tra totale inoffensività e reato attenuato.

  • Sez. U, n. 13681 del 25.2.2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito i tre indici (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza) e l'approccio valutativo complessivo e storico necessario per applicare l'art. 131-bis.

  • Sez. 5, n. 4011 del 19.12.2018 (Emanuele)

    Esempio giurisprudenziale che evidenzia come, in casi di totale inoffensività (es. oggetto privo di valore), non si configuri il reato ai sensi dell'art. 49 cod. pen.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; non incide sul merito della valutazione di particolare tenuità ma sul procedimento di trasmissione degli atti.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis va decisa con una valutazione complessiva e 'storica' del fatto: modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e grado di colpevolezza devono essere ponderati congiuntamente.
  • La valutazione dell'esiguità del danno (es. somme limitate) da sola non è necessariamente determinante: occorre considerare anche le modalità della condotta e la colpevolezza.
  • L'art. 131-bis non è sovrapponibile all'attenuante di cui all'art. 62 n.4; la prima può escludere la punibilità, la seconda solo attenuare la pena.
  • Se il giudice di merito fornisce motivazione adeguata che applica i criteri consolidati (cfr. Tushaj), la Cassazione è avversa a riesaminare i fatti o rimettere in discussione il libero apprezzamento probatorio: le censure di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La presenza di elementi aggravanti o di particolare 'callidità' della condotta (es. uso di documenti altrui) può aumentare il disvalore del fatto e ostacolare il riconoscimento dell'art. 131-bis; tuttavia la loro incidenza va valutata nel contesto complessivo.
  • Per difendersi efficacemente, occorre far emergere circostanze fattuali e soggettive che riducano il disvalore complessivo del fatto (modalità non insidiose, scarsa colpevolezza, danno realmente trascurabile) e documentare tali elementi nella motivazione di merito.

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