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Sentenza

Sentenza del 26/02/2020 n. 134 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Riscossione esattoriale - Diritti dell'esattore - Aggio Attività di riscossione - Aggio spettante - Natura retributiva - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso di euro 4.112,78 relativo a diritti di notifica, interessi di mora, aggio e rimborso spese di procedura esecutiva. La controversia riguarda in particolare la corretta quantificazione degli interessi di mora in presenza di una istanza di beneficio (riduzione del 40%) prevista per la popolazione colpita dal sisma (art. 3 d.l. n.162/2008), della sospensione degli adempimenti tributari e del pagamento effettivo avvenuto dopo anni dalla notifica della cartella. L'Agenzia deduceva che gli interessi fossero stati determinati sul lordo della riduzione a causa del presentarsi tardivo dell'istanza e rivendicava la spettanza di aggio, diritti e spese. Il contribuente contestava il calcolo degli interessi non tenendo conto del periodo di sospensione e chiedeva la ricalcolazione degli interessi e la conferma del rimborso nella misura che era stata indicata in primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia limitatamente alla quantificazione del rimborso, ritenendo non rimborsabili i diritti di notifica (euro 5,56), l'aggio (euro 274,21) e il rimborso spese di procedura esecutiva (euro 250,27) in quanto importi stabiliti dalla legge e di natura retributiva. Ha però riconosciuto che gli interessi di mora erano stati calcolati senza tener conto del periodo di sospensione e dello sgravio, e ha ordinato la rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti in euro 2.073,98. Ne è conseguito che l'importo da rimborsare al contribuente è stato fissato in euro 1.508,76 (ossia la differenza tra gli interessi indicati in ruolo e gli interessi effettivi). Le spese di giudizio di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.l. n.162 del 2008, art. 3

    Prevede la riduzione (40%) e la sospensione degli adempimenti per la popolazione colpita dal sisma; tale sospensione e la riduzione devono essere considerate nel calcolo degli interessi di mora e degli importi dovuti, riducendo la base su cui gli interessi sono computati per i periodi pertinenti.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. V)

    n. 5154 del 2017; n. 3524 del 2018

    Affermata la natura retributiva e non tributaria dell'aggio (compenso per l'attività esattoriale), escluso il parametro della capacità contributiva e legittimata la fissazione, da parte del legislatore, dei criteri di quantificazione del compenso, compresa l'imputazione di parte del compenso al contribuente.

  • Previsioni legislative su diritti di notifica, aggio e rimborso spese

    Tali voci sono determinate dalla legge e, se previste, non sono normalmente rimborsabili per effetto di una disapplicazione del ruolo; la loro spettanza non è soggetta alla valutazione di capacità contributiva del singolo contribuente.

Massime di principio

  • L'aggio ha natura retributiva e non tributaria: è un compenso per il servizio di riscossione stabilito dalla legge e la sua esigibilità non può essere facilmente disapplicata sulla base della capacità contributiva del singolo.
  • Quando sussistono benefici normativi (es. riduzioni per calamità, sospensioni degli adempimenti) gli interessi di mora devono essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione e della riduzione: non è corretto calcolare gli interessi sull'importo lordo per l'intero periodo se la riduzione o sospensione incidono su una parte del tempo o della base imponibile.
  • La presentazione tardiva dell'istanza di beneficio incide sul periodo a partire dal quale la riduzione o l'effetto della sospensione possono essere computati: gli interessi devono essere determinati distintamente per i periodi antecedenti e successivi al riconoscimento o alla legittima decorrenza della misura.
  • Diritti di notifica, aggio e rimborso spese fissati dalla legge sono generalmente dovuti e non rimborsabili quando la normativa li prevede; eventuali rimborsi richiedono una specifica illegittimità o errore di calcolo nei loro importi.
  • In controversie con esiti parziali prevale spesso la compensazione delle spese processuali: dove vi siano questioni giuridiche complesse o orientamenti non univoci, il giudice può disporre la compensazione integrale dei costi fra le parti.

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