Cassazione Civile, Sentenza n. 8406/2020 del 30/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (importatore)
La controversia
La controversia trae origine dall’importazione dalla Cina di pupazzetti di plastica, dichiarati in dogana come «animaletti raffiguranti soggetti non umani». In seguito alla rettifica della classificazione tariffaria, l’Ufficio li ha ricondotti a una voce diversa, relativa a figurine umanoidi e assoggettata a un dazio maggiore, irrogando la sanzione prevista dall’art. 303, comma 3, TULD. La società non ha impugnato la rettifica doganale, ma ha contestato l’atto sanzionatorio. La CTP ha annullato la sanzione e la CTR della Liguria, con sentenza depositata il 13 aprile 2017, ha respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che i pupazzetti raffigurassero personaggi di fantasia con elemento animalesco prevalente e applicando l’esimente dell’art. 303, comma 2, lett. a), TULD, anche perché la denominazione commerciale della merce era stata correttamente indicata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia, in violazione degli artt. 112 e 276 c.p.c. e delle norme del processo tributario richiamate, sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso contro il solo atto sanzionatorio, eccezione fondata sulla mancata impugnazione dell’atto di rettifica; 2) violazione del Regolamento CEE n. 2658/1987, contestando la classificazione delle merci e sostenendo che le figurine, pur con tratti animali nel volto, avessero corpo e comportamenti umani e rientrassero quindi nella sottovoce per figurine umanoidi; 3) violazione dell’art. 303, comma 2, TULD, sostenendo che l’errore riguardasse anche la descrizione della merce, non soltanto la voce tariffaria, poiché non si trattava di animaletti ma di soggetti umanoidi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva consapevolmente assorbito l’eccezione preliminare in ragione dell’esimente sanzionatoria; l’Agenzia avrebbe dovuto censurare specificamente l’erroneità di tale assorbimento e spiegare perché la mancata impugnazione della rettifica impedisse l’applicazione dell’esimente. Il motivo non era invece inammissibile per novità, poiché l’eccezione risultava proposta in appello. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: pur formulati come violazioni di legge, chiedevano in sostanza una nuova valutazione delle prove e della descrizione delle merci, per sostituire all’accertamento di merito — pupazzetti di fantasia con caratteristiche intermedie e prevalenza dell’elemento animalesco — una diversa qualificazione come figurine umanoidi. La Corte ha rilevato che tale revisione del giudizio di fatto non è consentita in cassazione e che, anche riqualificando le censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operava la preclusione della doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.780,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L’Agenzia avrebbe pertanto dovuto lamentare l’erroneità della decisione di assorbimento, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la mancata impugnazione della rettifica doganale ostava all’applicazione dell’esimente in questione.
La censura di omessa pronuncia non coglie la ratio decidendi quando il giudice abbia consapevolmente assorbito la questione; occorre contestare la scelta di assorbimento e indicare perché la questione assorbita avrebbe dovuto essere decisa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Revisione, vieppiù, preclusa nel caso di specie – ancorchè si vogliano interpretare i motivi come volti alla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – in forza delle restrizioni della “doppia conforme” imposte, ratione temporis (posto che il ricorso in appello è stato depositato in data 29.07.2013) dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
La censura di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere una revisione del giudizio di fatto quando ricorrono le preclusioni alla contestazione della doppia conforme, applicabili anche alle sentenze delle commissioni tributarie regionali.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Revisione, vieppiù, preclusa nel caso di specie – ancorchè si vogliano interpretare i motivi come volti alla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – in forza delle restrizioni della “doppia conforme” imposte, ratione temporis (posto che il ricorso in appello è stato depositato in data 29.07.2013) dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
La preclusione alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. prevista in caso di doppia conforme si applica, secondo la disciplina temporale rilevante, anche al ricorso contro una sentenza della commissione tributaria regionale.
Reg. (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658
La ricorrente non chiede la verifica della corretta interpretazione delle disposizioni normative enunciate, per quanto sotto il profilo dell’errore di sussunzione, ma invoca una diversa valutazione in ordine alla congruità della descrizione della merce importata attraverso una rilettura del materiale probatorio.
La deduzione di violazione della disciplina tariffaria non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione della descrizione e delle caratteristiche concrete della merce quando la censura investe, in realtà, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, comma 2
La ricorrente non chiede la verifica della corretta interpretazione delle disposizioni normative enunciate, per quanto sotto il profilo dell’errore di sussunzione, ma invoca una diversa valutazione in ordine alla congruità della descrizione della merce importata attraverso una rilettura del materiale probatorio.
La contestazione dell’applicazione dell’esimente sanzionatoria non può tradursi in cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle caratteristiche e della descrizione della merce già accertate in fatto dal giudice di merito.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, comma 3
La CTR ha rilevato che i pupazzetti raffiguravano personaggi di fantasia della (OMISSIS), nelle cui fattezze doveva ritenersi prevalente l’elemento animalesco rispetto a quello umanoide; ciò premesso, ha ritenuto applicabile nella specie l’esimente di cui al TULD, art. 303, comma 2, lett. a), in quanto l’importatrice, pur avendo riconosciuto l’errore nella classificazione tariffaria (tanto da non aver impugnato la rettifica), aveva correttamente indicato la denominazione commerciale della merce ed ha dichiarato assorbite le ulteriori questioni.
La disposizione costituiva la base della sanzione doganale irrogata, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito i presupposti della sanzione: ha rigettato le censure che miravano a rimettere in discussione l’accertamento fattuale su cui la CTR aveva applicato l’esimente.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, comma 2, lett. a)
La CTR ha rilevato che i pupazzetti raffiguravano personaggi di fantasia della (OMISSIS), nelle cui fattezze doveva ritenersi prevalente l’elemento animalesco rispetto a quello umanoide; ciò premesso, ha ritenuto applicabile nella specie l’esimente di cui al TULD, art. 303, comma 2, lett. a), in quanto l’importatrice, pur avendo riconosciuto l’errore nella classificazione tariffaria (tanto da non aver impugnato la rettifica), aveva correttamente indicato la denominazione commerciale della merce ed ha dichiarato assorbite le ulteriori questioni.
Nel caso concreto la CTR ha ritenuto applicabile l’esimente considerando la corretta indicazione della denominazione commerciale e la natura dei pupazzetti come accertata in fatto; la Cassazione non ha riformato tale valutazione perché le censure dell’Agenzia richiedevano una revisione del materiale probatorio.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il motivo è tuttavia inammissibile sotto altro profilo – ovvero perchè non coglie la ratio decidendi – posto che la CTR ha consapevolmente omesso di pronunciare sull’eccezione pregiudiziale, ritenendola assorbita dal rilievo della ricorrenza dell’esimente di cui al TULD, art. 303, comma 2.
La disciplina processuale tributaria richiamata non consente di censurare utilmente come omessa pronuncia una questione che il giudice abbia consapevolmente ritenuto assorbita, senza contestare la ragione dell’assorbimento.
art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il motivo è tuttavia inammissibile sotto altro profilo – ovvero perchè non coglie la ratio decidendi – posto che la CTR ha consapevolmente omesso di pronunciare sull’eccezione pregiudiziale, ritenendola assorbita dal rilievo della ricorrenza dell’esimente di cui al TULD, art. 303, comma 2.
La norma è richiamata dalla Corte nell’esame della censura relativa all’ammissibilità dell’impugnazione del solo atto sanzionatorio; la ragione decisiva dell’inammissibilità del motivo è che la CTR aveva assorbito consapevolmente l’eccezione e tale assorbimento non era stato specificamente censurato.
art. 360 c.p.c.
La denuncia di erronea qualificazione delle merci da parte del giudice di appello come pupazzetti con sembianze animali anzichè umanoidi si traduce, dunque, in una inammissibile richiesta di revisione del giudizio di fatto (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526).
Il ricorso per cassazione non è sede per una nuova qualificazione fattuale delle merci quando la censura, pur formulata come violazione di legge, richiede di rivalutare le risultanze probatorie e sostituire l’accertamento del giudice di merito.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non considera che il giudice ha consapevolmente assorbito la questione; il ricorrente deve contestare specificamente la scelta di assorbimento e indicare le ragioni per cui la questione assorbita avrebbe dovuto essere decisa.
- In cassazione, la deduzione di violazione di norme tariffarie o sanzionatorie non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle caratteristiche concrete della merce e del materiale probatorio, quando la decisione dipende da un accertamento di fatto.
- Quando ricorre la doppia conforme, le restrizioni alla censura del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. si applicano anche al ricorso contro una sentenza della commissione tributaria regionale, secondo la disciplina temporale pertinente.
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