Cassazione Penale, Sentenza n. 2212/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per lesioni volontarie e minaccia. I motivi di ricorso denunciavano: (1) vizio motivazionale relativamente alla responsabilità per minaccia aggravata, sostenendo l'inattendibilità della persona offesa e discrepanze tra querela e dichiarazioni in dibattimento; (2) travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni dei testi Cicero, Andaloro e Bizio, che avrebbero escluso l'aggressione e la minaccia ad opera dell'imputato; (3) errata applicazione della legge penale per mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, ovvero in subordine riconoscimento di eccesso colposo; (4) censura delle statuizioni civili e della condanna alle spese a carico del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti consistessero in una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che non fosse configurabile un travisamento della prova nei termini richiesti dall'art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e), perché non indicati atti specifici idonei a dimostrare un contrasto insanabile tra motivazione e fonti processuali. Quanto alla legittima difesa, la Corte ha condiviso i giudici di merito nel ritenere che Ammendolia avesse iniziato l'aggressione e che le lesioni risultanti fossero in ogni caso sproporzionate rispetto all'eventuale pericolo subito, escludendo così sia la scriminante sia l'eccesso colposo. Il quarto motivo sulle statuizioni civili è stato ritenuto generico. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; usata per giustificare la sintetizzazione del ricorso in Cassazione.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Applicata nella valutazione del presunto travisamento della prova: la Corte ricorda che per configurare il vizio è necessaria l'indicazione di atti specifici che mostrino l'insussistenza dell'elemento di fatto su cui si fonda la decisione, e non una semplice divergenza di valutazione del significato probatorio.
art. 52 c.p.
Valutata in relazione alla presunta legittima difesa: la Corte conferma che la scriminante richiede la sussistenza della necessità di contrastare un pericolo attuale con mezzi proporzionati; in caso di aggressione iniziale dell'imputato e di lesioni di diversa entità, la scriminante non può essere riconosciuta né può essere ricondotto il fatto a eccesso colposo.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la determinazione della sanzione da versare alla Cassa delle Ammende, anche per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: le censure devono dimostrare un travisamento fondato su atti processuali specifici indicati puntualmente.
- Il vizio di travisamento (art. 606 c.p.p. lett. e) è configurabile solo se il giudice di merito ha fondato il suo convincimento su un elemento inesistente o incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero ha omesso un elemento decisivo; una mera differente interpretazione del contenuto delle prove non basta.
- Per ottenere il riconoscimento della legittima difesa occorre provare che l'imputato non abbia iniziato l'aggressione, che il pericolo fosse attuale e che la reazione fosse necessaria e proporzionata; in casi di aggressione reciproca la scriminante è ammessa solo per reazioni contro un'offesa nuova, autonoma e imprevedibile.
- Le impugnazioni generiche riguardo alle statuizioni civili o alle spese sono frequentemente ritenute inammissibili o non fondate se dipendono da censure penali già ritenute insussistenti.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve specificare gli atti e i punti di prova che si ritengono viziati: l'assenza di tale specificità può comportare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e sanzioni accessorie.
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