Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5359/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del verbale concernente la correzione della prova scritta della ricorrente ID della domanda n. -OMISSIS-, busta n. -OMISSIS- del -OMISSIS- , recante l'attribuzione in suo favore del punteggio di 4.50/10, come tale insufficiente al raggiungimento della soglia minima di sbarramento di almeno 6/10 e della comunicazione dell'esito della prova scritta del 23 settembre 2022 e del relativo verbale, e relativo giudizio di inidoneità ivi espresso dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, n. 100 del 29 dicembre 2020, elevati a 1.500 con decreto del 22 Marzo 2022, istituita con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 23 dicembre 2020, dell'elenco degli ammessi alla prova orale della procedura concorsuale sopracitata, laddove non reca il nominativo della ricorrente, dei relativi verbali e allegati, nonché di tutti gli atti comunque allo stesso provvedimento connessi, conseguenziali e presupposti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/9/2023: -del Decreto del Capo della Polizia graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, successivamente aumentati da 1000 a 1500.

Giustizia amministrativa202216275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione insufficiente della prova scritta, giudizio di inidoneità ed esclusione dall'ammissione alla prova orale del concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato; graduatoria finale di merito

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale di correzione della prova scritta, recante l'attribuzione del punteggio di 4,50/10, inferiore alla soglia minima di 6/10, la comunicazione dell'esito della prova, il giudizio di inidoneità e l'elenco degli ammessi alla prova orale, deducendo vizi della valutazione dell'elaborato e chiedendone l'annullamento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto del Capo della Polizia recante la graduatoria finale di merito del concorso. In sede cautelare, sia il TAR sia il Consiglio di Stato avevano ritenuto esente da vizi il giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla Commissione esaminatrice. In udienza, la difesa ha dichiarato che la ricorrente non aveva più interesse alla decisione, essendo risultata vincitrice di altro concorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo essere risultata vincitrice di altro concorso. Il Collegio non ha quindi definito nel merito le censure rivolte alla valutazione della prova scritta e alla graduatoria. Ha compensato integralmente le spese di lite, considerata la ridotta attività processuale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando l'interesse venga meno per il conseguimento, da parte del ricorrente, di una diversa utilità derivante dalla vittoria in altro concorso.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della ridotta attività processuale svolta dall'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.