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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01647/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 930/20 ai sensi dell'art. 630 c.p.p., deducendo: a) inconciliabilita' tra motivazioni (art. 630 lett. a) rispetto ad altre sentenze penali collegate; b) esistenza di prova nuova (perizia del prof. Muller) sulla validità delle cure e somministrazioni mediche, e richiesta di incidente probatorio (art. 630 lett. c); c) falsa valutazione degli atti e mancata perizia sugli effetti del GH (art. 630 lett. d); d) identita' di imputazione rispetto ad altri procedimenti che avevano assolto l'imputato. In Cassazione i motivi riproponevano i principi sulla revisione e contestavano l'applicazione della norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici: il ricorrente non ha fornito un confronto puntuale e specifico con la motivazione impugnata (violazione degli obblighi di specificazione ex artt. 581 e 591 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che le presunte inconciliabilita' non sussistono dato che non si trattava degli stessi fatti, che la presunta prova nuova era di natura esplorativa e superflua rispetto alla solida piattaforma probatoria, e che l'errore di fatto era infondato. Ha inoltre affermato che i motivi nuovi e le memorie integrative non possono sanare il vizio originario del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3000 a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la revisione: lett. a) (inconciliabilita' tra sentenze irrevocabili), lett. c) (prova nuova), lett. d) (errore di fatto). La Corte ha interpretato questi presupposti restrittivamente: va dimostrata la stessa fattispecie o una incompatibilita' oggettiva dei fatti (lett. a), la 'prova nuova' non puo' essere meramente esplorativa o ridondante rispetto alla prova gia' acquisita (lett. c), e l'affermazione di un errore di fatto richiede elementi concreti non gia' confutati dalla motivazione (lett. d).

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiede nell'atto di impugnazione l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. La mancata specificazione ha determinato l'inammissibilita' del ricorso.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 581 come principio per la struttura dell'impugnazione; usata per sottolineare l'obbligo di motivazione puntuale e circostanziata delle doglianze.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Regola la possibilita' di depositare motivi nuovi entro termini stabiliti; la Corte ha ricordato che motivi nuovi non sanano l'inammissibilita' derivante da difetti originari del gravame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma usata per la condanna alle spese processuali e per la quantificazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile proposto con colpa.

  • art. 348 cod. pen.

    Delitto menzionato nei procedimenti collegati (esercizio abusivo della professione): la Corte ha rilevato che le assoluzioni in altri procedimenti si fondavano su ragioni di efficacia diversa e su circostanze non coincidenti con i fatti oggetto di revisione.

  • art. 586-bis cod. pen. (e richiamo alla L. 376/2000 art. 9)

    Delitto connesso all'illecita somministrazione di sostanze dopanti: la Corte ha osservato che le assoluzioni nei procedimenti di Pesaro e Rimini si basavano su elementi diversi (assenza di attivita' agonistica degli atleti), e pertanto non configurano inconciliabilita' con la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ex art. 630 c.p.p. e' necessario dimostrare concretamente l'inconciliabilita' fra le determinazioni di fatto delle sentenze; non basta richiamare astrattamente sentenze "simili".
  • La cosiddetta "prova nuova" deve essere effettivamente nuova e decisiva, non meramente interpretativa o esplorativa; richieste di perizia puramente esplorative sono inammissibili.
  • Nel ricorso per Cassazione l'atto deve confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata e indicare specificamente ragioni di diritto e elementi di fatto (obbligo di specificazione ex artt. 581 e 591 c.p.p.); motivi generici determinano l'inammissibilita'.
  • Motivi nuovi o memorie integrative depositati successivamente non sanano l'inammissibilita' derivante da vizi originari del ricorso; l'omessa o insufficiente contestazione della motivazione iniziale e' vizio insanabile.
  • Chi propone un ricorso manifestamente infondato o privo di specificazione rischia condanna alle spese e sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza e la specificita' delle doglianze prima di impugnare.

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