Cassazione Penale, Sentenza n. 01647/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 930/20 ai sensi dell'art. 630 c.p.p., deducendo: a) inconciliabilita' tra motivazioni (art. 630 lett. a) rispetto ad altre sentenze penali collegate; b) esistenza di prova nuova (perizia del prof. Muller) sulla validità delle cure e somministrazioni mediche, e richiesta di incidente probatorio (art. 630 lett. c); c) falsa valutazione degli atti e mancata perizia sugli effetti del GH (art. 630 lett. d); d) identita' di imputazione rispetto ad altri procedimenti che avevano assolto l'imputato. In Cassazione i motivi riproponevano i principi sulla revisione e contestavano l'applicazione della norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici: il ricorrente non ha fornito un confronto puntuale e specifico con la motivazione impugnata (violazione degli obblighi di specificazione ex artt. 581 e 591 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che le presunte inconciliabilita' non sussistono dato che non si trattava degli stessi fatti, che la presunta prova nuova era di natura esplorativa e superflua rispetto alla solida piattaforma probatoria, e che l'errore di fatto era infondato. Ha inoltre affermato che i motivi nuovi e le memorie integrative non possono sanare il vizio originario del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3000 a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Norma invocata per la revisione: lett. a) (inconciliabilita' tra sentenze irrevocabili), lett. c) (prova nuova), lett. d) (errore di fatto). La Corte ha interpretato questi presupposti restrittivamente: va dimostrata la stessa fattispecie o una incompatibilita' oggettiva dei fatti (lett. a), la 'prova nuova' non puo' essere meramente esplorativa o ridondante rispetto alla prova gia' acquisita (lett. c), e l'affermazione di un errore di fatto richiede elementi concreti non gia' confutati dalla motivazione (lett. d).
art. 581 cod. proc. pen.
Richiede nell'atto di impugnazione l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. La mancata specificazione ha determinato l'inammissibilita' del ricorso.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma richiamata insieme all'art. 581 come principio per la struttura dell'impugnazione; usata per sottolineare l'obbligo di motivazione puntuale e circostanziata delle doglianze.
art. 593 cod. proc. pen.
Regola la possibilita' di depositare motivi nuovi entro termini stabiliti; la Corte ha ricordato che motivi nuovi non sanano l'inammissibilita' derivante da difetti originari del gravame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per la condanna alle spese processuali e per la quantificazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile proposto con colpa.
art. 348 cod. pen.
Delitto menzionato nei procedimenti collegati (esercizio abusivo della professione): la Corte ha rilevato che le assoluzioni in altri procedimenti si fondavano su ragioni di efficacia diversa e su circostanze non coincidenti con i fatti oggetto di revisione.
art. 586-bis cod. pen. (e richiamo alla L. 376/2000 art. 9)
Delitto connesso all'illecita somministrazione di sostanze dopanti: la Corte ha osservato che le assoluzioni nei procedimenti di Pesaro e Rimini si basavano su elementi diversi (assenza di attivita' agonistica degli atleti), e pertanto non configurano inconciliabilita' con la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione ex art. 630 c.p.p. e' necessario dimostrare concretamente l'inconciliabilita' fra le determinazioni di fatto delle sentenze; non basta richiamare astrattamente sentenze "simili".
- La cosiddetta "prova nuova" deve essere effettivamente nuova e decisiva, non meramente interpretativa o esplorativa; richieste di perizia puramente esplorative sono inammissibili.
- Nel ricorso per Cassazione l'atto deve confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata e indicare specificamente ragioni di diritto e elementi di fatto (obbligo di specificazione ex artt. 581 e 591 c.p.p.); motivi generici determinano l'inammissibilita'.
- Motivi nuovi o memorie integrative depositati successivamente non sanano l'inammissibilita' derivante da vizi originari del ricorso; l'omessa o insufficiente contestazione della motivazione iniziale e' vizio insanabile.
- Chi propone un ricorso manifestamente infondato o privo di specificazione rischia condanna alle spese e sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza e la specificita' delle doglianze prima di impugnare.
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