Cassazione Penale, Sentenza n. 49794/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo condannava per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, con concorso di persone ex art. 110 c.p.) e per tre truffe aggravate (art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.). Le censure erano tre: (1) omessa motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 12, comma 5 TU immigrazione, sostenendo che l'attività fosse mera consulenza e che mancasse un profitto illecito; (2) violazione di legge e omessa motivazione in relazione ai reati di truffa aggravata, contestando l'esistenza del meccanismo frodatorio e sostenendo che l'attività del Sardo fosse lecita consulenza professionale; (3) violazione di legge e omessa motivazione ex art. 133 c.p. in relazione agli aumenti di pena per continuazione, o in subordine rimessione alle Sezioni unite per contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio della 'doppia conforme' e ritenuto che le motivazioni del primo e del secondo grado si integrino, per cui non era dovuta una nuova rivalutazione dei fatti. Ha ritenuto insufficienti e meramente reiterative le censure del ricorrente: la corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'attiva partecipazione del Sardo (interventi nelle intercettazioni, supporto nella fase telematica, individuazione della cooperativa fittizia Giolica) e la natura illecita delle somme percepite; analogamente, il meccanismo frodatorio relativo alle truffe è stato dimostrato dalle indicazioni alla vittima del datore di lavoro pur sapendo dell'inoperatività della cooperativa e dalle intercettazioni. Quanto alla contestazione sull'aumento per continuazione, la Corte ha ritenuto che la censura non fosse stata sollevata in appello e, comunque, che gli aumenti (4 mesi per ciascuna truffa) fossero di entità modesta al di sotto del minimo edittale, perciò non richiedevano motivazione dettagliata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per qualificare la partecipazione in concorso con altri soggetti; la sentenza ritiene che l'azione del ricorrente vada letta in un quadro di concorso di persone nell'esecuzione dei reati contestati.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione)
«precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell'apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»
La Corte ha interpretato la norma nel senso che integra il reato chi, dietro remunerazione, organizzi o predisponi documentazione e finti rapporti di lavoro per permettere a stranieri privi dei requisiti di ottenere il permesso: il comportamento del Sardo (individuazione della cooperativa fittizia, interventi nella fase telematica e percezione di somme) è stato ritenuto compatibile con tale fattispecie, e le somme ricevute sono state valutate come profitto illecito.
art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.
La norma della truffa aggravata è stata richiamata per ricondurre le condotte che inducevano in errore cittadini extracomunitari (promessa di posto di lavoro e permesso di soggiorno, indicazione di una cooperativa non operativa). La Corte ha ritenuto integrato il meccanismo frodatorio, anche sulla base delle intercettazioni e delle dichiarazioni della coimputata.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena per il reato continuato. La Corte ha richiamato l'obbligo, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di motivare l'aumento di pena per i reati satellite, ma ha anche richiamato l'orientamento secondo cui aumenti di modesta entità non richiedono motivazione dettagliata.
art. 132 cod. pen.
Norma sui limiti del cumulo e sulla proporzione tra pene; è stata richiamata in relazione al controllo sulla congruità degli aumenti di pena e al divieto di cumulo materiale surrettizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la decisione di primo grado e quella d'appello sono conformi ('doppia conforme'), le motivazioni si integrano: la Cassazione limita il suo esame alla verifica della correttezza e della logicità della motivazione e non procede a nuova valutazione dei fatti.
- In materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5 TU immigrazione) non basta la mera consulenza: interventi attivi nella fase di reperimento del datore di lavoro, nella predisposizione o nell'inoltro telematico delle pratiche e la percezione di somme collegabili all'operazione possono configurare la fattispecie e il profitto illecito.
- Per la configurazione della truffa aggravata è rilevante la circostanza che l'agente abbia indotto la vittima in errore con false garanzie (es. indicazione di un datore di lavoro inesistente o non idoneo) anche se formalmente ha presentato documenti o proposte di assunzione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a ripetere, senza nuovi argomenti, le stesse doglianze già svolte in appello e rigettate; la Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione circa la veridicità o la migliore interpretazione dei fatti.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione salvo casi tassativi; quindi deduzioni procedurali o di motivazione omessa devono essere discusse già in secondo grado.
- In tema di continuazione, il giudice di merito deve motivare la determinazione degli aumenti di pena, ma la giurisprudenza ammette motivazioni meno articolate quando gli aumenti sono di esigua entità (sotto il minimo edittale), riducendo l'onere motivazionale.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese di procedimento e a una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; la valutazione dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso incide sull'entità della sanzione.
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