Sentenza del 18/04/2018 n. 1078 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C. ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui il Comune di Modena aveva richiesto il pagamento dell'ICI per gli anni 2007, 2008 e 2009, calcolata sulla base del classamento catastale A/1, classe 2, risultante dopo una variazione catastale del 2003. La contribuente sosteneva che il classamento A/1 fosse dovuto a un errore materiale del tecnico incaricato di presentare la denuncia DOCFA e che l'immobile dovesse rimanere classificato A/2. Chiedeva quindi l'annullamento degli avvisi e il riconoscimento dell'efficacia retroattiva della successiva variazione catastale del 24 febbraio 2014.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Comune era tenuto ad applicare l'ICI sulla base delle risultanze catastali allora vigenti e non poteva disapplicarle. La variazione catastale del 2014, non impugnata, era divenuta definitiva anche nella parte in cui non prevedeva effetti retroattivi. Inoltre, il nuovo classamento derivava da un'istanza della contribuente e non dalla correzione di un errore dell'Agenzia, ma da un errore imputabile al professionista incaricato dalla proprietaria; pertanto produceva effetti solo per il futuro. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
Le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali.
La regola generale è che le variazioni catastali incidano sulla base imponibile solo dal periodo successivo alla loro annotazione, salvo il caso eccezionale di correzione di errori di fatto imputabili all'ufficio catastale.
Art. 74, legge 21 novembre 2000, n. 342
È richiamato quale fondamento della regola secondo cui gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale producono effetti dalla notificazione e, in via generale, non retroagiscono.
Circolare n. 11/2005
La circolare non attribuisce un diritto automatico alla retroattività della variazione catastale e non può derogare alle regole normative; l'eventuale correzione retroattiva è riconoscibile solo nei casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Cass. civ., 9 luglio 2010, n. 16215
Il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo, vincola sia il contribuente sia l'ente impositore.
Le contestazioni sulla rendita catastale devono essere rivolte contro l'atto catastale e nei confronti dell'amministrazione catastale, non possono essere proposte per la prima volta contro l'avviso ICI del Comune.
Cass. civ., 19 aprile 2017, n. 9894
Conferma la separazione tra controversia sulla rendita catastale e controversia sulla liquidazione dell'imposta comunale.
Cass. civ., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass. civ., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass. civ., ord. 31 maggio 2017, n. 13845
La modificazione della rendita può decorrere dal momento dell'originario classamento quando derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile.
L'efficacia retroattiva è un'eccezione ammessa quando l'errore è imputabile all'amministrazione catastale e riguarda caratteristiche dell'immobile già esistenti all'epoca del classamento; non opera invece per errori contenuti nella dichiarazione del contribuente o del suo tecnico.
Massime di principio
- L'ente comunale deve determinare l'ICI sulla base della rendita catastale vigente negli anni d'imposta e non può discostarsi autonomamente dalle risultanze catastali.
- Le contestazioni relative alla categoria, classe o rendita catastale devono essere proposte contro l'atto catastale e nei confronti dell'Agenzia competente, non contro il successivo avviso di accertamento comunale.
- Una variazione catastale successiva, se non impugnata, diventa definitiva anche quanto alla mancata previsione di effetti retroattivi.
- La rettifica catastale produce normalmente effetti per il futuro; la retroattività è ammessa in via eccezionale quando l'errore sia stato commesso dall'amministrazione catastale.
- Se il classamento errato deriva da una dichiarazione DOCFA inesatta o da un errore del professionista incaricato dal proprietario, prevale il principio di autoresponsabilità e la variazione non retroagisce.
- Per evitare il consolidamento di una rendita errata, il contribuente deve verificare tempestivamente il classamento e impugnare o correggere l'atto catastale nei termini applicabili.
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