Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2386/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 4 giugno 2025, n. 485, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti maturata a decorrere dal 5 aprile 2019 per gli anni scolastici indicati nella pronuncia e aveva condannato il Ministero al relativo pagamento. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione il 28 luglio 2025 ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. Il ricorso indicava erroneamente il numero della sentenza come n. 1823/24, anziché n. 485/2025, ma riportava elementi ulteriori idonei a identificare univocamente la pronuncia. L'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato, benché depositata tardivamente nella notte precedente l'udienza camerale invece che unitamente al ricorso, è stata ritenuta utilizzabile, alla luce dell'indirizzo secondo cui la mancata produzione tempestiva della prova del giudicato non determina automaticamente l'inammissibilità, potendo il giudice acquisire la prova anche mediante attività istruttoria.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza. Ha ritenuto irrilevante, in quanto errore materiale non equivoco, l'errata indicazione del numero della sentenza, poiché il ricorso identificava correttamente il tribunale, la sezione, il numero di ruolo, la data, le parti, l'oggetto e il contenuto essenziale della pronuncia. Ha inoltre ritenuto superabile il tardivo deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato, valorizzando la possibilità per il giudice di ricavare aliunde la prova del giudicato o di disporre gli opportuni incombenti istruttori. Accertato l'inadempimento del Ministero, ha ordinato di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, da esercitarsi entro ulteriori sessanta giorni. Ha precisato che l'incarico commissariale è obbligatorio salvo giustificato motivo, che il commissario può essere individuato anche in un organo diverso da quello competente all'amministrazione attiva e che, trattandosi di dirigente del Ministero, non spetta alcun compenso aggiuntivo. Le spese sono state compensate per le imprecisioni procedurali del ricorrente, ritenute contrarie al principio di chiarezza e inutilmente aggravanti l'attività del Collegio.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, il giudice ordina all'amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Prevede il deposito della prova del passaggio in giudicato insieme al ricorso; la tardiva produzione non comporta automaticamente l'inammissibilità quando il giudice possa comunque accertare il giudicato mediante ulteriori elementi o attività istruttoria.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione consente, nel caso concreto, di ritenere azionabile l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Il principio di chiarezza degli atti processuali è stato richiamato per giustificare la compensazione delle spese a fronte dell'errata indicazione del numero della sentenza e del tardivo deposito documentale.

Massime di principio

  • L'errata indicazione del numero della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza costituisce mero errore materiale e non rende inammissibile il ricorso quando gli ulteriori dati riportati nell'atto consentano di individuare univocamente il giudicato, anche mediante la documentazione allegata.
  • La mancata produzione, unitamente al ricorso per ottemperanza, dell'attestazione del passaggio in giudicato non determina automaticamente l'inammissibilità dell'azione: il giudice deve verificare se il giudicato possa essere provato mediante altri elementi, anche attraverso il riconoscimento implicito derivante dalla mancata contestazione, oppure mediante attività istruttoria.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice ordina l'esecuzione entro un termine e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato dal giudice anche in un organo diverso da quello amministrativo che avrebbe dovuto adottare gli atti di amministrazione attiva; l'incarico costituisce un obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice.
  • Quando il commissario ad acta è un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può rientrare nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare un compenso aggiuntivo, soprattutto quando l'amministrazione avrebbe già dovuto adempiere al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.