Sentenza n. 3417/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. degli esiti delle prove scritte concernenti il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dall'ammissione alla successiva prova orale in quanto, pur avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100, non ha ottenuto la sufficienza indicata dall'USR di competenza, successivamente alla prova scritta, in data 16/04/2025; 2. nello specifico dell'avviso di cui al prot. n. 6513 del 16/04/2025, a firma dell'USR Friuli-Venezia Giulia, in quanto competente per la classe di concorso A045 per il Piemonte, tramite cui veniva comunicato il voto minimo di ammissione alla prova orale, nonché dei relativi allegati; 3. nonché dell'avviso di cui al prot. n. 7155 del 30/04/2025, a firma dell'USR Friuli-Venezia Giulia, tramite cui i candidati che hanno superato la prova scritta sono convocati per la scelta della traccia della lezione simulata e per la prova orale, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente; 4. nonché di ogni altro avviso pubblicato dall'USR di interesse, con riferimento alle soglie di sufficienza, nella parte in cui non considerano sufficiente il voto conseguito dal ricorrente; 5. nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B), nella parte in cui è prevista una soglia di sufficienza, alle prove scritte, diversa da quella conseguita dall'odierno ricorrente; 6. nonché ove occorra del decreto ministeriale n. 205/2023, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'indizione dei bandi per l'accesso al ruolo dei docenti, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente; 7. nonché ove occorra del decreto ministeriale n. 214/2024 a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente; 8. nonché, nei limiti dell'interesse, ove occorra, del DPCM del 26 novembre 2024, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l'odierno ricorrente; 9. nonché del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante; 10. nonché del decreto direttoriale n. 808 del 08/04/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la somministrazione di un quesito sostitutivo del quesito n. 4, riconosciuto come errato, a coloro che hanno sostenuto la prova nel turno pomeridiano del 27 febbraio 2025, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierno ricorrente; 11. nonché dell'avviso prot. n. 87883 del 10/04/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il quale è stato pubblicato il calendario della prova scritta suppletive ai sensi del ddg. 8 aprile 2025 n. 808, nonché dei relativi allegati, se inteso in senso escludente nei confronti dell'odierno istante; 12. nonché ove pubblicate, benché non risulta che ad oggi lo siano, delle graduatorie di merito e del relativo decreto di approvazione. 13. di ogni provvedimento tramite cui è stato indetto il presente concorso nella parte in cui esclude il ricorrente; 14. nonché degli avvisi pubblicati dall'USR di interesse ai fini della convocazione per le prove orali, nella parte in cui non è ricompreso l'odierno istante; 15. degli elenchi degli ammessi alle prove orali e degli eventuali esiti nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente in quanto ingiustamente esclusi dopo la prima prova; 16. nonché dei calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l'odierno ricorrente ivi compresi tutti i verbali di valutazione, gli atti e gli elaborati dei candidati; 17. nonché ove occorra di tutti gli atti di formazione dei gravati provvedimenti, verbali e griglie di valutazione, nella parte in cui escludono l'odierno ricorrente ivi compreso ogni elenco degli ammessi alla prova orale ove non contempla il ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\9\2025 : 1) della risposta di accesso agli atti di cui al prot. n. 2665 del 27/06/2025, a firma dell’Istituto Statale “Augusto Monti” di Asti, tramite cui sono stati consegnati all’odierna parte istante gli atti a seguito dell’istanza di accesso, ossia: il registro dei risultati ed il verbale del comitato di vigilanza, con riferimento al Concorso docenti di cui al ddg. n. 3059/2024 per la classe di concorso A045 per la regione Piemonte, accorpata per la presente procedura alla regione Friuli Venezia-Giulia; 2) nonché di ogni altro eventuale atto e/o provvedimento consegnato alla parte ricorrente a seguito dell’istanza di accesso, se intesi in senso escludente, ivi comprese le pec di risposta fornite al ricorrente in data 02/09/2025, a firma dell’USR Friuli Venezia-Giulia; 3) nonché delle graduatorie di merito del concorso di cui all’oggetto per la classe e regione di interesse e del relativo decreto di approvazione, di cui al prot. n. 10752 del 02/07/2025, a firma dell’USR Friuli Venezia-Giulia, in quanto competente per la cdc A045 Piemonte, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compare l’odierno ricorrente; 4) nonché di ogni eventuale rettifica della graduatoria per la classe e regione di interesse, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l’odierna parte istante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso docenti per mancato raggiungimento della soglia di ammissione alla prova scritta e graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso indetto con D.D.G. n. 3059/2024 per la classe di concorso A045 nella regione Piemonte, ha impugnato l'esito della prova scritta, gli avvisi con cui era stata determinata la soglia di ammissione alla prova orale, il bando e gli atti presupposti, nonché, con motivi aggiunti, la risposta all'istanza di accesso e la graduatoria finale, lamentando di avere conseguito un punteggio pari o prossimo a 70/100 ma inferiore alla soglia mobile individuata in relazione al numero dei posti e dei candidati ammessi. Con il primo motivo ha dedotto manifesta illogicità, difetto di proporzionalità, violazione della disciplina sul reclutamento scolastico, della lex specialis, del principio del fabbisogno, del favor partecipationis e del buon andamento, contestando la legittimità di una soglia superiore a 70/100. Con il secondo motivo ha censurato l'esclusione per la ridotta differenza rispetto alla soglia, l'assenza di una motivazione ulteriore rispetto al voto numerico e la violazione della par condicio in ragione dello svolgimento di una prova suppletiva per altri candidati. Con il terzo motivo ha chiesto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 71/2024 e, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale per violazione dei principi di proporzionalità, uguaglianza, non discriminazione, accesso agli uffici pubblici e buon andamento. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione della direttiva 1999/70/CE, ritenendo che la soglia contribuisse al permanere del precariato docente. I motivi aggiunti hanno contestato la graduatoria finale per illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. In via preliminare ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, richiamando precedenti conformi. Nel merito, ha ritenuto legittima la soglia di ammissione superiore a 70/100, osservando che la determinazione di una soglia di idoneità nei concorsi rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione o del legislatore e che, nel caso concreto, la soglia mobile era prevista dalla lex specialis e recepiva l'art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 71/2024, il quale ammette alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti banditi, oltre a coloro che abbiano conseguito il punteggio dell'ultimo ammesso, purché con almeno 70/100. La previsione è stata ritenuta funzionale alla selettività della procedura, alla qualità del corpo docente, al buon andamento e al bilanciamento tra fabbisogno di docenti, merito, riduzione del precariato storico e prevenzione di nuovo precariato; non è stata ravvisata manifesta irragionevolezza o discriminatorietà, né sono stati accolti i rilievi di incostituzionalità. Le censure relative alla valutazione della prova sono state ritenute estremamente generiche, poiché il ricorrente non ha indicato errori specifici nella correzione o il modo in cui la prova suppletiva avrebbe inciso sul proprio punteggio. Sono state comunque ritenute infondate: tutti i candidati sarebbero stati valutati secondo i medesimi criteri e la prova suppletiva non avrebbe comportato differenze nella tipologia di punteggi. Il voto numerico è stato considerato sufficiente a motivare il giudizio, essendo previamente stabiliti i criteri e trattandosi di quesiti a risposta multipla, con valutazione automatica delle risposte. È stata inoltre respinta la censura fondata sulla direttiva 1999/70/CE, non essendo previsto da essa un obbligo di indiscriminata assunzione dei docenti precari e risultando il sistema concorsuale orientato alla riduzione del precariato mediante procedure annuali di qualificazione e reclutamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 400, comma 11, d.lgs. 297/1994
La disciplina della soglia di sufficienza non impedisce al legislatore o all'amministrazione di prevedere, nell'ambito della procedura concorsuale, una soglia di ammissione più elevata quando ragionevolmente funzionale alla selezione dei candidati più meritevoli.
art. 14-bis, comma 1, d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
La norma legittima un criterio di ammissione fondato sia sul punteggio minimo di 70/100 sia sul numero dei posti e sul punteggio dell'ultimo candidato ammesso, consentendo una soglia mobile superiore a 70/100.
art. 59, comma 10, lett. a), d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021
La disciplina del reclutamento concorsuale dei docenti, attuata anche in funzione degli obiettivi del PNRR, consente procedure selettive orientate alla qualificazione e alla riduzione del precariato.
art. 3 l. 241/1990
Il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione concorsuale quando siano stati previamente stabiliti adeguati criteri di valutazione; ciò consente di ricostruire dall'esterno la motivazione del giudizio.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati quando il giudice può definire la controversia sulla base di precedenti conformi e senza necessità di coinvolgerli tutti.
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Il ricorso relativo a una procedura amministrativa finanziata, in tutto o in parte, con risorse PNRR è trattato secondo il rito speciale previsto dalla disposizione.
direttiva 1999/70/CE
La direttiva non impone l'assunzione indiscriminata dei docenti precari, prescindendo dal merito e dalle modalità complessive del reclutamento; una procedura concorsuale selettiva finalizzata anche alla riduzione del precariato non viola, per ciò solo, la direttiva.
Massime di principio
- La previsione di una soglia di ammissione a una prova concorsuale superiore alla soglia minima legislativa è legittima quando sia stabilita dalla legge o dalla lex specialis, persegua finalità di selettività e qualità della selezione e non risulti manifestamente irragionevole o discriminatoria.
- Nel concorso per il reclutamento dei docenti, è legittimo ammettere alla prova orale un numero di candidati parametrato ai posti disponibili, purché sia rispettato il punteggio minimo legislativo e siano ammessi anche i candidati a pari merito con l'ultimo degli ammessi; il meccanismo può determinare una soglia mobile superiore a 70/100.
- La censura relativa alla valutazione di una prova concorsuale è inammissibile o infondata per genericità quando il candidato si limiti a richiamare la vicinanza alla soglia o lo svolgimento di prove suppletive senza indicare specifici errori di correzione e la loro concreta incidenza sul punteggio individuale.
- Il voto numerico soddisfa l'obbligo di motivazione della valutazione concorsuale quando i criteri siano stati previamente determinati; nei test a risposta multipla, ove la valutazione dipenda dall'esattezza delle risposte, non residua un margine di discrezionalità valutativa ulteriore da esplicitare.
- La partecipazione a una prova suppletiva per alcuni candidati non viola la parità di trattamento se tutti i partecipanti sono valutati secondo i medesimi criteri e con la medesima tipologia di punteggi.
- La direttiva 1999/70/CE non attribuisce ai lavoratori precari il diritto a un'assunzione automatica e indiscriminata; una procedura concorsuale selettiva, anche se finalizzata alla riduzione del precariato, può legittimamente subordinare l'accesso al superamento di una soglia di merito.
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