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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 11647 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dalla L.R. Toscana n. 2 del 1971, per il periodo dal 7 marzo 2003 al 6 marzo 2004. In Cassazione ha sostenuto: l'inesistenza del presupposto impositivo, poiché la concessione geotermica non avrebbe più natura statale dopo il trasferimento di competenze alla Regione; l'illegittimità dell'applicazione degli aumenti e delle rivalutazioni dei canoni concessori; l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello. La Regione ha proposto ricorso incidentale contestando l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia quello incidentale della Regione. Ha stabilito che il presupposto dell'imposta dipende dall'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato, non dalla natura statale dell'autorità che ha rilasciato la concessione. Ha inoltre ritenuto applicabili alle concessioni geotermiche le rivalutazioni generali dei canoni previste dalla normativa statale, in assenza di un'espressa esclusione. Il motivo sulla motivazione è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione normativa e del merito. Sono state invece confermate l'esclusione delle sanzioni, giustificata dall'obiettiva incertezza derivante dal complesso e stratificato quadro normativo, e la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1

    imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

    L'imposta si collega all'utilizzo concreto di beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato, non necessariamente al rilascio della concessione da parte di un'autorità statale.

  • L. n. 281 del 1970, art. 2

    Richiamata quale disciplina statale collegata all'imposta sulle concessioni di beni demaniali.

  • D.Lgs. n. 112 del 1988, art. 34, comma 1

    Il trasferimento alla Regione di competenze in materia di permessi e concessioni geotermiche non elimina, secondo la Corte, il presupposto dell'imposta fondato sull'utilizzo del bene pubblico.

  • L.R. Toscana n. 88 del 1988

    Attribuisce alla Regione competenze sul rilascio dei permessi e delle concessioni geotermiche, senza escludere l'applicazione dell'imposta regionale.

  • D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5

    canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato

    Prevede una rivalutazione generale dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione dei beni pubblici, applicabile anche ai canoni delle concessioni geotermiche.

  • D.M. n. 258 del 1998

    Dà attuazione ai criteri di rivalutazione dei canoni e non contiene un'esclusione delle concessioni geotermiche.

  • L. n. 537 del 1993, art. 10, comma 2

    Sostituisce la rivalutazione biennale dei canoni pubblici con un criterio di rivalutazione annuale, destinato a prevalere sulla disciplina precedente.

  • L. n. 724 del 1994, art. 32, comma 1

    2,5% rispetto al canone 1994

    Introduce un criterio eccezionale e temporaneo di rivalutazione dei canoni relativi ai beni patrimoniali dello Stato concessi a privati, ricomprendendo anche le concessioni geotermiche.

  • L. n. 896 del 1986, art. 17

    Disciplina speciale delle concessioni geotermiche, ritenuta non incompatibile con le successive rivalutazioni generali dei canoni.

  • D.Lgs. n. 22 del 2010, artt. 1, comma 6, e 16, comma 7

    le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale

    Conferma la qualificazione delle risorse geotermiche come risorse minerarie e introduce il criterio della rivalutazione annuale, abrogando la precedente disciplina generale della L. n. 896 del 1986.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Consente la disapplicazione delle sanzioni quando l'incertezza normativa obiettiva rende difficoltosa l'individuazione e la quantificazione dell'obbligazione tributaria.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di una radicale omissione di elementi decisivi o di una reale deficienza logica, non quando si contesta semplicemente la valutazione o l'interpretazione adottata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Per le imposte collegate all'uso di beni demaniali, il presupposto impositivo può dipendere dall'utilizzo concreto del bene pubblico e non dalla natura dell'autorità che ha rilasciato la concessione.
  • Il trasferimento di competenze amministrative dallo Stato alla Regione non comporta automaticamente la perdita della natura demaniale o patrimoniale pubblica del bene né l'esenzione dall'imposta.
  • Le norme generali sulla rivalutazione dei canoni concessori si applicano anche a concessioni appartenenti a settori speciali, salvo un'espressa incompatibilità o esclusione prevista dalla disciplina speciale.
  • Quando il quadro normativo è stratificato, contraddittorio o di difficile coordinamento, può essere riconosciuta un'obiettiva incertezza normativa con conseguente disapplicazione delle sanzioni, pur restando dovuta l'imposta principale.
  • In Cassazione non è sufficiente contrapporre alla motivazione del giudice una diversa interpretazione delle norme o chiedere una nuova valutazione del merito: occorre dimostrare una specifica violazione di legge o una radicale carenza motivazionale.

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