Cassazione Penale, Sentenza n. 24829/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità assoluta della sentenza per omessa notifica personale del decreto di citazione a giudizio e conseguente assenza dall'udienza di appello; 2) contrasto e illogicità della motivazione, con ritenuta apodittica della versione accusatoria nonostante incongruenze tra dichiarazioni testimoniali; 3) insufficiente valutazione da parte del giudice sulla idoneità della frase "se scendo ti ammazzo" a provocare timore o turbamento nella vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dagli atti è emersa la mancata notificazione personale del decreto di citazione (relata che indica mancata notifica per trasferimento) e la ricorrente non ha mai partecipato al giudizio di appello. La Corte ha precisato che l'omessa notifica al soggetto imputato integra la nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., non sanabile con la mera notifica al difensore quando manca la conoscenza effettiva dell'imputato. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto assorbite le ulteriori doglianze e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cassino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per i limiti della trattazione dei motivi in cassazione (uso della relazione di motivazione nei limiti strettamente necessari).
art. 179 cod. proc. pen.
L'omissione della citazione personale dell'imputato è qualificata come omessa citazione che determina nullità assoluta e insanabile: la notifica è strumentale alla conoscenza della citazione stessa e alla possibilità di partecipare al processo.
art. 184 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere i casi di violazione delle modalità di notificazione (sanabili) dai casi di totale mancata conoscenza effettiva dell'imputato, nei quali la sanatoria non opera.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della disciplina delle decadenze e rilevabilità delle nullità connesse alle notificazioni; la Corte osserva che la disciplina della sanatoria e delle decadenze non è applicabile quando manca la conoscenza effettiva dell'imputato.
Massime di principio
- La mancata notifica personale della citazione all'imputato integra una nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) se comporta la mancata conoscenza materiale dell'imputato del procedimento, e tale nullità non è sanabile dalla mera notifica al difensore o dalla prescritta sanatoria quando manca la conoscenza effettiva.
- Se l'imputato non ha effettivamente ricevuto la citazione e non ha potuto partecipare al giudizio di appello, il giudice di legittimità annulla la sentenza per vizio procedurale anche se persistono questioni di merito sulla valutazione della prova, che restano quindi assorbite.
- Le contestazioni sulla motivazione del giudice di merito (es. valutazione di attendibilità dei testi o idoneità di una minaccia a cagionare timore) possono essere esaminate solo se non prevale un vizio processuale tale da determinare l'annullamento; in presenza di nullità assoluta procedurale queste censure risultano assorbite.
- In situazioni analoghe è cruciale verificare la relata di notifica e la concreta conoscenza della citazione da parte dell'imputato: la notifica al difensore non sostituisce automaticamente quella personale se manca prova della effettiva informazione all'imputato.
- Per la difesa: sollevare tempestivamente e documentare le nullità di notifica e l'assenza di conoscenza del procedimento; per il giudice, valutare preventivamente se sussiste conoscenza effettiva prima di dichiarare la partecipazione dell'imputato o procedere in sua assenza.
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