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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24794/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzione pari a 10.000 euro per avere omesso, nei termini di legge, l'invio della dichiarazione di intenti ricevuta da altra società in relazione a una cessione di un autobus effettuata nel 2009 e non assoggettata a IVA ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando la sanzione in 350 euro. La CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, applicando il regime più favorevole sopravvenuto ai sensi del principio di successione delle leggi nel tempo e del favor rei. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997 e 15, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 158/2015, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la legge più favorevole a una condotta diversa da quella contestata, perché la riforma del 2015 avrebbe riguardato un illecito differente, relativo alla mancata preventiva ricezione e verifica telematica della dichiarazione di intento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha ricostruito il quadro normativo sulla dichiarazione di intento e sul regime sanzionatorio, rilevando che la modifica introdotta dal d.lgs. n. 175/2014, pur incidendo sulla procedura e sull'individuazione del soggetto tenuto alla comunicazione, non ha mutato l'interesse protetto né la condotta materiale sanzionata, che resta l'omissione della comunicazione nei termini. Ha quindi affermato l'applicabilità del principio del favor rei e della lex mitior anche alle condotte anteriori, poiché la violazione non era ancora definitivamente definita. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471/1997

    È la norma sanzionatoria originaria per l'omessa, inesatta o incompleta trasmissione della comunicazione relativa alla dichiarazione di intento da parte del cedente o prestatore.

  • art. 15, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 158/2015

    Ha rideterminato in senso più mite l'entità della sanzione amministrativa, fissandola tra 250 e 2.000 euro.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Consacra il principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie, imponendo l'applicazione retroattiva della legge posteriore più favorevole finché il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dalla CTR come base della successione di leggi nel tempo in materia sanzionatoria.

  • art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972

    Individua le cessioni all'esportazione e il regime di non assoggettamento a IVA rilevante per le operazioni con esportatori abituali.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.l. n. 746/1983, conv. in L. n. 17/1984

    Prevede la dichiarazione di intento e l'obbligo di consegna/spedizione al fornitore o presentazione in dogana prima dell'operazione.

  • art. 1, comma 381, L. n. 311/2004

    Ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati della dichiarazione ricevuta entro il giorno 16 del mese successivo.

  • art. 20, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2014

    Ha sostituito la disciplina procedurale, prevedendo che la trasmissione telematica avvenga direttamente da parte dell'esportatore abituale e applicando il nuovo regime alle operazioni successive al 1 gennaio 2015.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, il principio del favor rei comporta l'applicazione retroattiva della legge sopravvenuta più favorevole, anche in sede di legittimità, purché il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo.
  • La successione di leggi nel tempo che modifica solo il procedimento o il soggetto tenuto all'adempimento non esclude la continuità dell'illecito quando restano immutati l'interesse protetto e la condotta materiale sanzionata.
  • Quando una riforma attenua il trattamento sanzionatorio senza trasformare l'illecito in un fatto diverso, la disciplina più mite si applica anche alle violazioni commesse sotto la legge previgente.
  • L'eccezione transitoria che disciplina il nuovo regime procedurale per le operazioni future non impedisce, di per sé, l'applicazione retroattiva della lex mitior alla misura della sanzione per fatti anteriori non ancora definiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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