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Parere

Parere n. 484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di Padova e il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K.10/0563592 del 31 agosto 2020 di rigetto della domanda di cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto della Prefettura di Padova del 31 agosto 2020 di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di cittadinanza italiana, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, illogicità, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione del principio di proporzionalità. L’amministrazione aveva fondato il diniego su due condanne penali, rispettivamente per lesioni personali e maltrattamenti, oltre che su due precedenti notizie di reato relative alla violazione della normativa sul soggiorno e al respingimento ai valichi di frontiera. Il ricorrente ha sostenuto che le notizie di reato non potessero assumere rilievo in ragione della presunzione di non colpevolezza e che le condanne fossero state neutralizzate dall’intervenuta riabilitazione. Ha inoltre allegato il radicamento familiare e lavorativo in Italia e l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

Il parere

La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né l’istanza di sospensione. Ha rilevato che dagli atti non risultava rispettata la garanzia partecipativa prevista nel procedimento relativo al ricorso straordinario, poiché la relazione ministeriale non era stata trasmessa al ricorrente. Ha quindi disposto che il Ministero provveda, entro 20 giorni dalla comunicazione del parere, a trasmettere la relazione al ricorrente; quest’ultimo potrà presentare osservazioni o controdeduzioni nei successivi 20 giorni; nei successivi ulteriori 20 giorni il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione le eventuali deduzioni, corredate da proprie brevi osservazioni, oppure la prova dell’invio e della ricezione della relazione in caso di mancata attività difensiva. L’adozione del parere prescritto è stata sospesa e la trattazione rinviata a una successiva adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.

Osservazioni

Garanzie partecipative e trasmissione della relazione ministeriale

Prima di esprimere il parere sul merito del ricorso e sull’istanza di sospensione, il Ministero dell’interno deve trasmettere al ricorrente la relazione ministeriale, consentendogli di formulare eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Incombenti istruttori e rinvio della trattazione

Il Ministero deve adempiere entro 20 giorni dalla comunicazione del parere; il ricorrente dispone dei successivi 20 giorni per le proprie deduzioni; nei successivi ulteriori 20 giorni l’amministrazione deve trasmettere alla Sezione gli atti integrativi e le proprie osservazioni, oppure la prova dell’avvenuta comunicazione e ricezione della relazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; il merito della sua applicazione non è stato esaminato nel parere interlocutorio.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del decreto di diniego; la relativa censura non è stata esaminata per la sospensione del parere.

  • art. 582 c.p.

    Riguarda la condanna per lesioni personali posta dall’amministrazione a fondamento del diniego; il rilievo della condanna non è stato valutato nel merito.

  • art. 572 c.p.

    Riguarda la condanna per maltrattamenti posta dall’amministrazione a fondamento del diniego; il relativo rilievo, anche alla luce della riabilitazione dedotta dal ricorrente, non è stato esaminato.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti considerata dall’amministrazione nel procedimento di cittadinanza.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato con riguardo a una notizia di reato relativa al respingimento ai valichi di frontiera; il suo rilievo non è stato valutato nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la relazione ministeriale trasmessa al Consiglio di Stato deve essere comunicata al ricorrente affinché possa esercitare le proprie garanzie partecipative mediante osservazioni e controdeduzioni.
  • Quando dagli atti non risulta la trasmissione della relazione ministeriale al ricorrente, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere, disporre gli incombenti istruttori necessari e rinviare la trattazione senza esaminare il merito del ricorso.
  • La mancata osservanza delle garanzie partecipative impedisce al Consiglio di Stato di definire anche l’istanza di sospensione connessa al ricorso straordinario, fino al completamento del contraddittorio procedimentale.

Ricorso straordinario contro il diniego di cittadinanza

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il decreto del 31 agosto 2020 con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il parere è stato reso in forma interlocutoria e non definisce il merito della controversia.

Premesse e domanda di cittadinanza

La domanda di cittadinanza era stata presentata il 23 settembre 2015. L’amministrazione aveva respinto l’istanza dopo avere rilevato due condanne penali: una per lesioni personali, ai sensi dell’art. 582 c.p., derivante da decreto penale divenuto esecutivo il 10 giugno 2015, e una per maltrattamenti, ai sensi dell’art. 572 c.p., derivante da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta irrevocabile il 10 giugno 2016.

Dalla banca dati interforze risultavano inoltre due notizie di reato risalenti al 1999 e al 2001, riferite rispettivamente all’inosservanza delle norme sul soggiorno e alla violazione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, illogicità, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione del principio di proporzionalità.

In particolare, ha sostenuto che:

  • le due notizie di reato non potessero essere valorizzate ai fini del diniego, in ragione della presunzione di non colpevolezza;
  • le due condanne penali non potessero più assumere rilievo dopo l’intervenuta riabilitazione;
  • la propria situazione personale evidenziasse un significativo radicamento in Italia, derivante dalla convivenza con la famiglia, dall’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati e dallo stabile impiego lavorativo.

Il Ministero dell’interno ha concluso per il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensione.

Verifica delle garanzie partecipative

La Sezione ha rilevato che la relazione ministeriale, trasmessa al Consiglio di Stato con nota del 13 maggio 2024, non risultava essere stata comunicata al ricorrente.

Tale omissione impediva di ritenere rispettate le garanzie partecipative, poiché il ricorrente non aveva avuto la possibilità di conoscere le conclusioni dell’amministrazione e di presentare osservazioni o controdeduzioni prima dell’esame dell’affare.

Incombenti disposti dalla Sezione

Il Ministero dell’interno è stato incaricato di trasmettere la relazione ministeriale al ricorrente entro 20 giorni dalla comunicazione del parere. Il ricorrente potrà quindi formulare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro i successivi 20 giorni, inviandole direttamente al Ministero e depositandole eventualmente anche presso la Segreteria della Sezione.

Nei successivi ulteriori 20 giorni il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione le eventuali deduzioni del ricorrente, corredate da proprie brevi osservazioni. Qualora il ricorrente non svolga attività difensiva, l’amministrazione dovrà produrre la prova dell’invio della relazione e della sua ricezione.

Esito del parere

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere prescritto, rinviando la trattazione del ricorso a una successiva adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Non sono stati esaminati né definiti i motivi relativi alla legittimità del diniego di cittadinanza, al rilievo delle condanne e delle notizie di reato, alla riabilitazione, alla proporzionalità o alla motivazione del provvedimento.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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