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Sentenza

Sentenza n. 16573/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento del silenzio-rifiuto opposto ex art. 25 L. 241/90 da Napoli Obiettivo Valore s.r.l. sull’istanza di accesso documentale avanzata dal ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata del 20/04/2026, al fine di esaminare e di estrarre copia dell’ingiunzione n. 20250002345240203229424 e della comunicazione di cui alla Legge n. 228/2012 n. 20250002536540254904040, nonché delle relate di notifica ad esse relative, in quanto documentazione correlata alla comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20260002643250297232939 dell’11/02/2026 notificata al ricorrente; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla ostensione della medesima documentazione;

Giustizia amministrativa202606355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso del 20 aprile 2026 agli atti presupposti del preavviso di fermo amministrativo notificato l’11 febbraio 2026, comprese l’ingiunzione, la comunicazione di cui all’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012 e le relative relate di notifica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario della riscossione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale inviata via PEC il 20 aprile 2026 alla concessionaria della riscossione. Ha dedotto, con un unico motivo articolato, violazione e falsa applicazione degli artt. 22 della legge n. 241/1990, 2 del d.P.R. n. 184/2006 e 26 del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 24 Cost. Ha sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere l’ingiunzione, la comunicazione di cui alla legge n. 228/2012 e le rispettive relate, poiché tali atti erano posti a fondamento del preavviso di fermo amministrativo notificatogli e la loro conoscenza era necessaria per difendersi dalla pretesa creditoria e tutelare la propria sfera patrimoniale. Ha inoltre contestato che l’istanza fosse stata ignorata per essere stata trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel preavviso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e accertato il diritto all’ostensione. La richiesta identificava adeguatamente il richiedente e i documenti, mediante gli estremi del preavviso di fermo e degli atti presupposti; sussisteva inoltre un interesse diretto, perché il ricorrente era destinatario del preavviso, concreto, in quanto funzionale alla difesa rispetto alla pretesa creditoria, e attuale, poiché volto a evitare il fermo dei veicoli. Il diritto di accesso è esercitabile anche nei confronti dei concessionari che gestiscono un servizio pubblico, limitatamente all’attività di pubblico interesse, quale la riscossione coattiva. La trasmissione dell’istanza a un indirizzo PEC della società diverso da quello specificamente indicato nel preavviso non giustificava il rigetto: ricevuta l’istanza, la società avrebbe dovuto inoltrarla senza indugio alla propria articolazione competente, se necessario. La società è stata ordinata a consentire l’accesso entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ed è stata condannata alle spese, liquidate in euro 250, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 23 l. 241/1990

    Non pare poi possa revocarsi in dubbio la sussistenza di un: “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (ex art. 22 della Legge n. 241/1990).

    L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti. Il diritto si esercita anche verso i gestori di servizi pubblici, compresi i concessionari della riscossione, per gli atti inerenti alla loro attività di pubblico interesse.

  • art. 2 d.P.R. 184/2006

    Osserva, pertanto, il Collegio che la domanda di accesso contiene tutti i riferimenti soggettivi (la richiesta riguarda la parte ricorrente) e oggettivi (gli estremi del preavviso di fermo e degli atti a esso presupposti) che consentono alla Società convenuta di individuare i documenti richiesti (cfr. d.P.R. n. 184 del 2006).

    La richiesta è sufficientemente identificata quando indica il soggetto interessato e fornisce elementi oggettivi che permettono all’amministrazione o al gestore destinatario di individuare i documenti.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006

    Nel caso di specie, infine, il Collegio rileva che l’istanza di accesso tacitamente rigettata, benchè non inviata all’indirizzo p.e.c. indicato nel preavviso di fermo (segnatamente: riscossionecoattiva-napoliov@legalmail.it), risulta, comunque, trasmessa e consegnata all’indirizzo p.e.c. della Napoli Obiettivo Valore S.r.l., la quale, ove anche non in possesso dei documenti richiesti, avrebbe dovuto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, trasmetterla senza indugio alla propria articolazione competente in merito.

    Se l’istanza perviene al soggetto destinatario ma non all’articolazione interna competente, il destinatario deve inoltrarla senza indugio all’ufficio competente; l’invio a un diverso indirizzo interno non impone al richiedente di ripresentare la domanda.

  • art. 86, commi 1 e 2, d.P.R. 602/1973

    Sotto il primo aspetto, l’istanza di accesso agli atti che in questa sede ci occupa risulta sorretta da un interesse diretto del ricorrente, atteso che a quest’ultimo, come esposto in fatto, è stato notificato il preavviso di fermo ex art. 86, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, quale atto prodromico all’adozione della misura cautelare del fermo amministrativo di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa.

    La notificazione del preavviso di fermo qualifica il destinatario come titolare di un interesse diretto a conoscere gli atti presupposti della misura cautelare.

  • art. 1, comma 544, l. 228/2012

    Il ricorrente, con la domanda di accesso inoltrata alla Napoli Obiettivo Valore S.r.l. – Società concessionaria dell’attività di riscossione coattiva di tutte le entrate, tributarie ed extra-tributarie, del Comune di Napoli – ha chiesto di esaminare ed estrarre copia dell’ingiunzione n. 20250002345240203229424 e della comunicazione di cui all’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012, n. 20250002536540254904040, oltre che delle relate di notifica ad esse relative, cioè degli stessi atti posti a fondamento dell’esibita comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20260002643250297232939 dell’11/02/2026 notificata all’odierno ricorrente.

    La disposizione è identificata come base della comunicazione richiesta, che il giudice considera ostensibile in quanto atto posto a fondamento del preavviso di fermo e collegato alla posizione giuridica del richiedente.

  • art. 22, lett. e), l. 241/1990

    Questa impostazione è poi stata recepita dal legislatore che, all’art. 22 della Legge n. 241/1990, lett. “e”, come riscritto dalla Legge n. 15/2005, ha espressamente previsto l’applicazione dell’istituto de quo ai soggetti di diritto privato, sia pure limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (quale è sicuramente quella esercitata dalla Napoli Obiettivo Valore S.r.l.), disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

    Anche i soggetti di diritto privato sono destinatari del diritto di accesso, limitatamente all’attività di pubblico interesse da essi svolta.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

    In caso di dichiarazione di antistatarietà, le spese liquidate a carico della parte soccombente sono attribuite al difensore della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Il destinatario di un preavviso di fermo amministrativo ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti posti a fondamento della pretesa creditoria e della misura prospettata, quando la conoscenza sia funzionale alla difesa e alla tutela della propria sfera patrimoniale.
  • Il diritto di accesso documentale si esercita anche nei confronti dei soggetti privati concessionari di un servizio pubblico, limitatamente agli atti funzionalmente inerenti all’attività di pubblico interesse svolta.
  • La domanda di accesso soddisfa l’esigenza di identificazione dei documenti quando individua il richiedente e fornisce riferimenti oggettivi idonei a consentire di reperire gli atti richiesti.
  • Se un’istanza di accesso è ricevuta dal soggetto destinatario ma indirizzata a un recapito o a un’articolazione interna diversa da quella competente, il destinatario deve trasmetterla senza indugio all’ufficio competente; l’errore non può tradursi in un onere di ripresentazione a carico dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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