Sentenza n. 854/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza rif.VIII sett.u/675 del 21/03/2016 prot.n.14068 con la quale il Comune di Casoria ha irrogato una sanzione pecuniaria di euro 20000,00 nei confronti del ricorrente (inottemperanza ordinanza di demolizione n.69/2014); per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dell’ordinanza ingiunzione n. 8/2018, prot. n. 33205 del 06.06.2018, successivamente notificata in data 12.06.2018, adottata dal responsabile Affari Generali del Comune di Casoria ai sensi dell'art. 31- comma 4/bis della Legge 380/2001, con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00 nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la richiamata nota prot. n. 59610 del 23.11.2017 del Dirigente del VII Settore - Pianificazione e controllo del territorio del Comune di Casoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione pecuniaria di 20.000 euro per mancata ottemperanza a un'ordinanza di demolizione, dapprima irrogata nel 2016 e poi nuovamente ingiunta con ordinanza del 2018
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sanzionatoria del 2016 deducendo: la mancata esplicitazione dei criteri di determinazione dell'importo; l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, poiché la norma sarebbe entrata in vigore dopo l'ordinanza di demolizione; la mancata notificazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva ordinanza ingiunzione del 2018, deducendo che l'ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata prima della definizione dell'istanza di accertamento di conformità presentata nel 2014 e lamentando l'invalidità derivata della nuova ingiunzione per i vizi dedotti contro il precedente atto sanzionatorio. Il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione del contenzioso relativo all'ordinanza di demolizione, poi definitivamente respinto anche in appello.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'ordinanza sanzionatoria del 2016 era stata superata dalla successiva ordinanza del 2018, avente identico contenuto. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il motivo relativo alla pendenza dell'istanza di accertamento di conformità è stato dichiarato inammissibile, in quanto la legittimità dell'ordinanza di demolizione era già stata definitivamente accertata con sentenza del TAR confermata in appello. È stata esclusa l'invalidità derivata, poiché tra le due ordinanze sanzionatorie non sussisteva un rapporto di presupposizione o consequenzialità: il Comune aveva semplicemente reiterato l'ingiunzione di pagamento non eseguita. In ogni caso, le censure originarie sono state ritenute infondate. L'importo della sanzione risultava determinato sulla base dei parametri previsti dalla delibera commissariale richiamata e allegata all'ingiunzione. L'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 era applicabile ratione temporis, poiché l'ordinanza di demolizione era stata notificata l'11 novembre 2014 e il termine di 90 giorni per ottemperarvi era scaduto il 9 febbraio 2015, dopo l'entrata in vigore della disposizione. La mancata notificazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza non costituiva vizio invalidante, trattandosi di atto endoprocedimentale e meramente ricognitivo, privo di autonoma lesività. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione è applicabile quando il termine assegnato per il ripristino scade dopo l'entrata in vigore della disposizione, anche se l'ordinanza di demolizione è anteriore.
art. 31, d.P.R. 380/2001
La notificazione dell'ordine di demolizione e il decorso del termine assegnato sono sufficienti ai fini dell'irrogazione della sanzione; non è necessario, a pena di invalidità, notificare previamente il verbale di accertamento dell'inottemperanza.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un'ulteriore ordinanza sanzionatoria avente identico contenuto rispetto a quella originariamente impugnata determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul primo atto, quando quest'ultimo sia stato superato dal successivo provvedimento.
- La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è applicabile ratione temporis quando il termine assegnato per ottemperare all'ordine di demolizione scade dopo l'entrata in vigore della disposizione, anche se l'ordine di demolizione è stato adottato anteriormente.
- La delibera amministrativa che stabilisce i parametri di calcolo della sanzione può essere richiamata nell'ordinanza ingiunzione e allegata a essa; tale richiamo è sufficiente a rendere conoscibili i criteri utilizzati per quantificare l'importo.
- Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura endoprocedimentale e meramente ricognitiva; la sua mancata previa notificazione non determina l'illegittimità del successivo provvedimento sanzionatorio, non avendo il verbale autonoma efficacia lesiva.
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