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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14024/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica catastale relativo a un fabbricato destinato al culto pubblico, dichiarato come nuovo fabbricato dall’ente proprietario e classificato dall’Ufficio in categoria E/7 con attribuzione di rendita catastale positiva. In primo grado il ricorso dell’ente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda ritenendo l’atto insufficientemente motivato e sostenendo che l’immobile, in quanto privo di redditività e destinato esclusivamente al culto, dovesse essere iscritto con rendita zero. La Provincia Autonoma di Trento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e catastali, deducendo che la CTR aveva erroneamente ravvisato un difetto di motivazione dell’avviso, nonostante la chiara indicazione dei dati e della relazione tecnica, e lamentando inoltre una motivazione per relationem inidonea; (2) violazione delle norme catastali e fiscali (tra cui r.d.l. n. 652/1939, d.P.R. n. 1142/1949, d.m. n. 28/1998, d.m. n. 701/1994 e art. 36 TUIR), sostenendo che gli edifici di culto, se dichiarati o variati catastalmente, devono comunque essere censiti secondo le regole generali con attribuzione di una rendita, anche non pari a zero, quantomeno ai fini inventariali/statistici. L’ente religioso ha resistito, difendendo la tesi della rendita zero e della non redditività dell’immobile.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso della Provincia. Ha ritenuto, da un lato, che l’avviso fosse sufficientemente motivato perché, nella procedura DOCFA e nel contesto di una stima diretta, bastano l’indicazione dei dati catastali e delle ragioni tecniche della diversa valutazione quando i dati dichiarati non siano disattesi ma solo rivalutati; dall’altro, ha affermato che gli edifici destinati al culto pubblico, pur essendo esenti da obblighi dichiarativi e da imposizione in ragione della loro destinazione, se vengono volontariamente dichiarati o subiscono variazione catastale devono essere censiti secondo le regole ordinarie e non rientrano tra gli immobili iscrivibili senza rendita ex art. 3 d.m. n. 28/1998. Ne consegue che la proposta di rendita non può essere pari a zero, perché per tali unità è prevista una rendita determinata ai fini catastali/inventariali. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell’ente religioso e confermando l’avviso di rettifica catastale. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza di appello per difetto di motivazione; la Corte non accoglie questa censura nei termini prospettati, valorizzando invece la sufficienza della motivazione dell’avviso catastale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per la denunciata carenza di motivazione della sentenza di appello.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato quale parametro generale della motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 4 L.P. n. 23/1992

    richiamato per l’obbligo di motivazione nel procedimento amministrativo provinciale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    base processuale del primo motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base processuale del secondo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato nel contraddittorio sulla disciplina catastale degli immobili non suscettibili di reddito.

  • art. 6, comma 3, lett. c, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    «i fabbricati destinati all'esercizio dei culti»

    esclude dall’obbligo dichiarativo i fabbricati destinati all’esercizio dei culti.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare mediante stima diretta.

  • art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato quale norma sulla dichiarazione/variazione catastale nella motivazione del principio di diritto finale.

  • art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    «fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto»

    tra gli immobili non classificati per la loro singolarità, ma per i quali opera comunque la determinazione della rendita con stima diretta.

  • art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    prevede che, per le unità immobiliari di cui all’art. 8, la rendita catastale sia comunque accertata con stima diretta.

  • art. 36 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    «Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto»

    la non produttività reddituale rileva ai fini delle imposte dirette, ma non impedisce l’attribuzione della rendita catastale.

  • art. 25, comma 1, d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per evidenziare la distinzione tra redditi fondiari e rendita catastale.

  • art. 3, comma 2, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    gli edifici destinati al culto pubblico non rientrano tra gli immobili iscrivibili senza attribuzione di rendita.

  • art. 1, commi 2 e 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato per il controllo dell’amministrazione sulla dichiarazione DOCFA e sulla determinazione della rendita definitiva.

  • art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato nel principio di diritto finale sulla dichiarazione di nuova costruzione.

  • art. 53 Cost.

    evocato per escludere un contrasto tra attribuzione della rendita e capacità contributiva.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel contesto delle censure costituzionali poi disattese.

  • art. 8 Cost.

    richiamato nel contesto della tutela della libertà religiosa, ritenuta non incisa dalla decisione.

  • art. 19 Cost.

    richiamato in relazione alla libertà di culto, non ritenuta leso dalla disciplina applicata.

  • art. 20 Cost.

    richiamato nel contesto della tutela degli enti religiosi.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    fondamento della decisione nel merito dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l’avviso di attribuzione o rettifica della rendita è sufficientemente motivato quando, a fronte di dati dichiarati dal contribuente non disattesi ma solo rivalutati tecnicamente dall’Ufficio, indichi gli elementi oggettivi essenziali e la diversa valutazione catastale compiuta.
  • Se la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una valutazione tecnica dei medesimi elementi fattuali, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica; una motivazione più approfondita è richiesta solo quando l’amministrazione disattende specifici elementi di fatto indicati dal contribuente.
  • La rendita catastale ha natura tecnico-estimativa e inventariale: non coincide con un tributo né con un autonomo presupposto d’imposta, sicché la sua attribuzione non incide di per sé sull’esenzione fiscale eventualmente spettante in ragione della destinazione del bene.
  • Gli edifici destinati al culto pubblico sono esenti dall’obbligo dichiarativo e, in generale, non producono reddito imponibile se non locati; tuttavia, se il proprietario li dichiara o ne denuncia la variazione catastale, essi devono essere censiti secondo le regole catastali ordinarie e con attribuzione di rendita, anche ai fini statistico-inventariali.
  • Gli immobili di destinazione particolare non compresi nell’elenco degli immobili iscritti senza rendita non possono beneficiare per analogia della disciplina della rendita zero: la previsione speciale va applicata restrittivamente.
  • Le fonti regolamentari e le circolari amministrative non possono essere lette in modo da sovvertire la disciplina primaria del catasto; le istruzioni tecniche operano sul piano del quomodo della stima, non su quello dell’an dell’attribuzione della rendita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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