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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24060/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia instaurato tra una banca e un promotore finanziario, al quale era stato affidato anche un incarico aggiuntivo di coordinamento territoriale con patti integrativi che prevedevano, tra l'altro, un vincolo di stabilità e una clausola penale. Successivamente le parti hanno sottoscritto un accordo di risoluzione consensuale dell'addendum contrattuale, con efficacia immediata per l'allegato contenente la penale e differimento al 28 febbraio 2017 della cessazione del rapporto di agenzia. Prima di tale data la banca ha poi intimato recesso per giusta causa, richiamando un'indagine penale relativa a fatti di truffa asseritamente conosciuti tramite la stampa, e ha chiesto l'applicazione della penale prevista dall'allegato poi risolto, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine. La Corte d'appello ha ritenuto che la penale non fosse dovuta perché, al momento del recesso, la clausola era già stata espunta dal regolamento contrattuale, mentre ha negato il risarcimento del danno all'immagine per difetto di prova concreta del pregiudizio. In cassazione la banca ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla causa e sulla validità/nullità parziale dell'accordo per mancata individuazione della causa della risoluzione consensuale; (2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali in relazione alla scrittura del 15-21 novembre 2016; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla funzione concreta dell'accordo di risoluzione; (4) violazione delle norme sul danno non patrimoniale e sulla liquidazione equitativa, per avere la Corte escluso il risarcimento dell'immagine aziendale richiedendo impropriamente la prova di costi di reintegrazione della reputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'accordo del novembre 2016 aveva già risolto con effetto immediato l'allegato contenente la clausola penale, sicché alla data del recesso per giusta causa la penale non era più esigibile. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che il danno non patrimoniale da lesione dell'immagine di una persona giuridica non va confuso con un pregiudizio patrimoniale né subordinato alla prova di spese di ripristino o costi di reintegrazione della reputazione; occorre invece allegare e provare, anche per presunzioni, l'effettiva lesione di un diritto immateriale della personalità e i suoi danni-conseguenza, con liquidazione equitativa ancorata a criteri controllabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di causa del negozio e validità dell'accordo di risoluzione consensuale; la Corte non accoglie la censura perché ritiene corretta la lettura dell'accordo operata in appello.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità/invalidità dell'accordo; non emerge una violazione idonea a sovvertire l'interpretazione della Corte territoriale.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato nel primo motivo per la disciplina della nullità parziale, senza successo nel caso concreto.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1375 c.c.

    Usati come parametri ermeneutici: la Corte afferma che l'accordo va interpretato secondo la volontà negoziale complessiva, dando rilievo alla clausola che risolve immediatamente l'allegato C con la penale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato quale vizio dedotto per le censure di violazione di legge sui primi due e sul quarto motivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni, dichiarando inammissibile la censura formulata sul terzo motivo.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato anche in relazione alla funzione concreta dell'accordo; la Corte reputa l'interpretazione conforme alla volontà delle parti e alla correttezza dell'assetto negoziale.

  • art. 2059 c.c.

    La Corte precisa che il danno non patrimoniale è risarcibile anche per persone giuridiche in caso di lesione di diritti immateriali della personalità, come immagine e reputazione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale: il giudice deve procedere con criteri controllabili e non manifestamente incongrui.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata per la trattazione camerale e la motivazione riservata.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Richiamato nel testo per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 2 Cost.

    Usato come parametro costituzionale dei diritti immateriali della personalità protetti anche in capo agli enti collettivi.

Massime di principio

  • In presenza di una clausola penale contenuta in un addendum contrattuale, se le parti risolvono consensualmente proprio quell'addendum con efficacia anteriore al recesso, la penale non è più esigibile perché il fondamento negoziale della sua operatività è stato eliminato dal regolamento contrattuale vigente.
  • L'interpretazione del negozio deve privilegiare la volontà complessiva delle parti e l'assetto concreto degli interessi da esse programmato; non è consentito isolare una clausola svincolandola dal successivo accordo che l'ha espressamente risolta.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di questioni, argomentazioni o della funzione economico-pratica del contratto.
  • Il danno non patrimoniale dell'ente o della persona giuridica per lesione dell'immagine o della reputazione non coincide con un danno patrimoniale da spese di ripristino: occorre allegare e provare la lesione del diritto immateriale e il concreto pregiudizio conseguente, anche mediante presunzioni.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale deve essere ancorata a parametri monetari iniziali e a fattori oggettivi controllabili, così da consentire il controllo ex post della congruità della somma liquidata.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaRisarcimento e indennizzoImpairgnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàDanno non patrimoniale

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