L.R. Abruzzo 2/2012
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’esercizio 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014, fissando entrate, spese, residui, fondi di riserva, variazioni e finanziamenti a enti strumentali. Disciplina inoltre regole di cassa, reiscrizione di residui e coperture per il piano di rientro sanitario. Trattandosi di bilancio annuale 2012, l’atto è oggi obsoleto.
Bilancio di previsione Regione Abruzzo 2012-2014
Bilancio di previsione della Regione Abruzzo per il 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014
La legge approva il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2012 e il bilancio pluriennale 2012-2014, definendo i principali aggregati di entrata e di spesa, i residui, i fondi di riserva, le autorizzazioni gestionali e i finanziamenti a enti regionali e strumentali.
Quadro generale del bilancio annuale
Per il 2012 sono approvati:
- il totale generale dell’entrata di competenza pari a € 5.736.912.533,40;
- il totale generale dell’entrata di cassa pari a € 5.823.738.757,93, comprensivo della giacenza di cassa presunta al 1° gennaio 2012;
- il totale generale della spesa di competenza pari a € 5.736.912.533,40;
- il totale generale della spesa di cassa pari a € 5.823.738.757,93.
Sono inoltre approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio e le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Residui attivi e passivi
La legge autorizza il riporto nel bilancio 2012 dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2011 per € 2.353.276.000,00 e dei residui passivi presunti al medesimo termine per € 1.095.000.000,00.
Per i residui passivi viene anche disciplinata la perenzione amministrativa:
- le spese correnti possono restare nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello di perfezionamento dell’impegno;
- le spese in conto capitale possono restare nel conto dei residui per non più di cinque anni;
- i residui passivi delle contabilità speciali non sono soggetti a termini di perenzione.
Accertamento delle entrate, impegni e pagamenti
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate regionali per il 2012 secondo le leggi vigenti. Sul versante della spesa, la legge autorizza l’impegno nei limiti degli stanziamenti di competenza e il pagamento nei limiti degli stanziamenti di cassa.
Saldo finanziario e copertura di fondi vincolati
È approvato un saldo finanziario positivo presunto di € 1.563.276.000,00, destinato alla copertura di somme reiscritte in specifici fondi di riserva e capitoli vincolati, tra cui quelli relativi a residui perenti, economie vincolate e al piano di rientro dei deficit sanitari.
La legge prevede inoltre la reiscrizione di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi per complessivi € 1.448.027.744,29 e la riprogrammazione di economie vincolate per € 81.341.255,71. Una quota di € 17.907.000,00 è destinata al piano di rientro dai deficit sanitari.
Fondi di riserva e reiscrizione dei residui
Sono istituiti o rifinanziati i principali fondi di bilancio:
- fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale perenti, con stanziamento di competenza di € 10.000.000,00;
- fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente perenti, con stanziamento di € 6.000.000,00;
- fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui, con stanziamento di € 380.000.000,00;
- fondo per la riassegnazione di economie vincolate, con stanziamento di € 1.068.027.744,29;
- fondo di riserva per le spese obbligatorie;
- fondo di riserva per le spese impreviste;
- fondi di riserva per le autorizzazioni di cassa, pari a € 90.000.000,00 per spese correnti e € 135.000.000,00 per spese in conto capitale.
Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dai fondi di riassegnazione le somme necessarie, previa certificazione della non prescrizione, del perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio originario e dell’impegno che aveva generato il residuo perento. Per le spese obbligatorie il prelievo avviene con decreto del Presidente della Giunta; per le spese impreviste e per i fondi di cassa i prelievi sono disposti dalla Giunta.
Regole di variazione del bilancio e gestione dei capitoli
La Giunta regionale è autorizzata a:
- introdurre variazioni per iscrivere entrate vincolate a specifici scopi e le corrispondenti spese;
- effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B., salvo alcune categorie escluse;
- ricodificare i capitoli di bilancio mantenendo l’appartenenza alle relative U.P.B.;
- disporre variazioni sulle contabilità speciali connesse a disposizioni di leggi statali;
- adeguare gli stanziamenti per restituzioni di importi a destinazione vincolata;
- individuare ed eliminare i capitoli entrata/spesa non più utili alla gestione.
Tutti gli atti amministrativi di variazione di bilancio devono essere pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gestione dei crediti e limiti agli impegni
La Giunta può disporre l’annullamento dei diritti di credito della Regione quando il costo di riscossione sia eccessivo rispetto all’importo, con limite massimo di € 10,00 per singolo credito.
Gli stanziamenti di competenza costituiscono limite insuperabile per l’assunzione degli impegni; di conseguenza, le leggi regionali di spesa operano entro tali limiti e, se necessario, gli interventi devono essere ridotti proporzionalmente.
Cassa, tesoreria e pagamenti
L’erogazione delle spese segue l’andamento dei flussi di disponibilità regionali sul conto speciale presso la Banca d’Italia, nel rispetto della normativa sulla Tesoreria Unica. L’invio dei documenti contabili alla Tesoreria regionale dipende dalle disponibilità di cassa, ma i pagamenti che, se ritardati, comporterebbero maggiori oneri per la Regione devono comunque essere inviati. Eventuali anticipazioni di cassa sono ammesse nei limiti della legislazione statale.
Bilancio pluriennale e enti strumentali
È approvato il bilancio pluriennale 2012-2014 come allegato al bilancio annuale.
Sono inoltre approvati i bilanci di previsione 2012 di diversi enti e agenzie regionali, con relativi finanziamenti a carico del bilancio regionale, tra cui:
- A.R.I.T. per € 850.000,00 di funzionamento;
- A.P.T.R. per € 3.700.000,00 di funzionamento;
- Ente Abruzzo Lavoro per € 280.000,00;
- A.R.T.A. per € 1.200.000,00 di funzionamento;
- Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo e L’Aquila per € 5.000.000,00 di spese correnti;
- A.S.R. Abruzzo per € 1.750.000,00 per attività dell’Agenzia.
Per tali enti sono previsti termini per l’adeguamento dei rispettivi bilanci alle assegnazioni regionali, in genere entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, con previsione di intervento sostitutivo in caso di inadempimento; per le Aziende per il diritto agli studi universitari è previsto il riparto della Giunta entro 180 giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Disposizioni finali e decorrenza
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. Essendo una legge di bilancio riferita all’esercizio 2012 e a un bilancio pluriennale 2012-2014, ha oggi carattere sostanzialmente storico e non risulta utile per applicazioni attuali salvo per ricostruzioni retrospettive.
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