Ordinanza n. 2640/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, adozione di misure cautelari, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, reso in data 2 ottobre 2025 e notificato a mani in pari data dalla Commissione esaminatrice, di non idoneità ed esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; - del bando di concorso pubblicato sul portale del Ministero dell'Interno; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché sconosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2026: - del decreto del Ministero dell’Interno – DAGEP del 19 dicembre 2025, di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale di merito
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 2 ottobre 2025 con cui la Commissione esaminatrice lo ha dichiarato non idoneo sotto il profilo psico-fisico, disponendone l'esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. Ha inoltre impugnato il bando e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto ministeriale del 19 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria di merito. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le contestazioni specifiche rivolte agli accertamenti psico-fisici.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del verbale di non idoneità, dell'esclusione, del bando o della graduatoria. Ritenendo opportuna, anche in vista di una possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., l'integrazione immediata del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, degli estremi dell'ordinanza e dell'indicazione nominativa di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria. L'incombente deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova dell'adempimento deve essere depositata entro i successivi 10 giorni. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 7 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il giudice ha richiamato la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, subordinatamente alla regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione dei soggetti collocati in una graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i graduati, qualora la loro partecipazione sia necessaria per la possibile definizione del giudizio.
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