Sentenza n. 2465/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Marsala – Sezione lavoro che riconoscevano il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alle sentenze n. 570/2024 e n. 590/2025 del Tribunale di Marsala – Sezione lavoro, entrambe passate in giudicato e ritualmente notificate al Ministero. La prima sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023, per euro 500,00; la seconda aveva riconosciuto il medesimo diritto per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Nonostante le notificazioni e le diffide, l’Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario. La ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza e chiesto l’ordine di esecuzione dei giudicati mediante attribuzione della Carta per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi si conformi spontaneamente. Ha accertato la sussistenza dei giudicati, la loro notificazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’inerzia ministeriale. Ha quindi riconosciuto l’inottemperanza e ordinato al Ministero di attivare la Carta del docente e accreditare l’importo complessivo di euro 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. La domanda è stata accolta solo parzialmente quanto agli accessori: gli interessi o la rivalutazione sono dovuti esclusivamente per l’importo oggetto della sentenza n. 590/2025, perché espressamente riconosciuti da quel titolo; non sono invece dovuti accessori relativamente alla sentenza n. 570/2024, che non li aveva previsti. Il TAR ha nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale pro tempore competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di parte e senza compenso aggiuntivo. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in misura pari agli interessi legali sull’importo complessivamente riconosciuto dai titoli esecutivi per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della sentenza sino all’integrale esecuzione, precisando che, dopo il termine per l’adempimento spontaneo, opera l’intervento sostitutivo del commissario. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della parziale infondatezza della domanda sugli accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto temporale per la proposizione dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui beneficio era stato riconosciuto dai giudicati da eseguire.
art. 22, comma 6, l. n. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione sono dovuti in ottemperanza soltanto quando siano stati espressamente riconosciuti dal titolo esecutivo; non possono essere introdotti per la prima volta nel giudizio di esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull’importo riconosciuto, per ogni giorno di ulteriore ritardo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, non vi abbia dato spontanea e integrale esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve mantenere l’esecuzione entro i limiti oggettivi del giudicato: possono essere riconosciuti soltanto gli accessori espressamente previsti dal titolo esecutivo, mentre non possono essere introdotti accessori riferiti a una diversa sentenza che non li abbia riconosciuti.
- In presenza di un obbligo amministrativo puntuale e specifico risultante dal giudicato e di un’inottemperanza ingiustificata, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’inadempimento si protragga senza giustificazione, l’obbligo imposto dal giudicato non presenti particolare complessità e la penalità non produca un effetto manifestamente iniquo.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull’importo oggetto del giudicato e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’integrale esecuzione, ferma l’attivazione dell’intervento sostitutivo del commissario dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 4981/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2365/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 2366/2026 - Catania, Sezione 2
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 162/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 969/2026 - Bari, Sezione U
- Sentenza · 14 ago 2026Sentenza n. 970/2026 - Bari, Sezione U
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →