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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro n. 168 del 21 maggio 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Cremona, giudice del lavoro. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a mettere a sua disposizione la carta elettronica o altro strumento equipollente. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era decorso. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato specifiche eccezioni di rito o di merito e non risultava aver dato piena esecuzione alla sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che l’Amministrazione non aveva dimostrato di avervi dato piena esecuzione. Ha ordinato al Ministero, ove non vi avesse già provveduto anche parzialmente, di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. In relazione al capo di condanna al pagamento della sorte capitale, ha riconosciuto gli interessi legali dalla formazione del giudicato fino all’effettivo soddisfacimento, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare, entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente, tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione, compresa l’inclusione della ricorrente tra i soggetti abilitati a registrarsi sul sito della carta del docente e l’attivazione del relativo bonus. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre ricorso per l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base per il riconoscimento, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, degli interessi legali dalla formazione del giudicato fino all’effettivo soddisfacimento della condanna pecuniaria.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima dell’attivazione degli strumenti esecutivi; nel caso concreto il suo decorso ha consentito la proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale fondamento della decisione in assenza di specifiche eccezioni, unitamente all’art. 115 c.p.c., per ritenere provata l’inottemperanza dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal giudice, unitamente all’art. 64, comma 2, c.p.a., nel valutare la fondatezza del ricorso in assenza di contestazioni specifiche.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’amministrazione obbligata non abbia dato piena esecuzione al titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dare integrale attuazione al comando giudiziale, anche quando l’esecuzione richieda l’adozione di atti amministrativi o operazioni tecniche necessarie a rendere concretamente fruibile il diritto riconosciuto dal giudice.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a sostituire l’amministrazione in caso di persistente inerzia, attribuendogli tutti i poteri necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, possono essere riconosciuti gli interessi legali dalla formazione del giudicato sino all’effettivo soddisfacimento della sorte capitale, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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