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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37730/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce sostanzialmente per: errata qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata da concussione ex art. 317 cod. pen. a induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen.), mancato riconoscimento del reato tentato (art. 56 c.p.), mancato e difforme riconoscimento delle attenuanti (artt. 62-bis e 323-bis c.p.), vizi procedurali e di utilizzabilità delle dichiarazioni di testi (art. 64 co. 3-bis, art. 197 c.p.p.), irregolarità nell'esame di un teste (art. 506 c.p.p.) e più in generale vizi di motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa e alla individuazione della stessa come parte lesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi: ha ritenuto infondate e/o generiche molte delle censure processuali (inutilizzabilità dichiarazioni del teste, irregolarità esame, difetti di motivazione relativi alla credibilità e all'identità della persona offesa) e le ha respinte per genericità o per mancata indicazione del pregiudizio, mantenendo la valutazione di merito su tali aspetti. Tuttavia la Suprema Corte ha condiviso i rilievi relativi alla qualificazione giuridica del fatto: ha ritenuto che la Corte d'appello non si è attenuta ai principi di distinzione tra concussione (art. 317) e induzione indebita (art. 319-quater) e non ha adeguatamente ricostruito il percorso motivazionale circa la percezione della persona offesa, con conseguente errore di diritto. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello (Genova) per nuovo giudizio, con specifica indicazione di riesaminare la qualificazione giuridica e gli aspetti motivazionali evidenziati. In sostanza: rigetto/insussistenza delle censure procedurali generiche; accoglimento della censura sulla corretta qualificazione del reato e rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen. (concussione)

    La Corte ricorda che la concussione si caratterizza per un abuso costrittivo del pubblico agente mediante violenza o minaccia (danno contra ius) che limita gravemente la libertà di autodeterminazione della vittima; la giusta qualificazione richiede verifica del contenuto della prospettazione e della percezione da parte della persona offesa

  • art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita)

    L'induzione indebita è caratterizzata da comportamenti persuasivi, suggestivi o ingannevoli (senza minaccia) che spingono il privato ad assentire per conseguire un vantaggio indebito; la distinzione con la concussione dipende dal carattere minaccioso o meno della prospettazione e dalla percezione dell'extraneus

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    I ricorrenti hanno invocato la configurabilità del tentativo; la Corte ha demandato la valutazione in sede di rinvio dopo la corretta ricostruzione fattuale e qualificatoria

  • art. 323-bis cod. pen. (attenuante)

    In primo grado la Corte aveva riconosciuto l'attenuante nei confronti di Di Geronimo; la Corte di legittimità non ha rimosso il tema ma ha invitato a nuova valutazione complessiva nel giudizio di rinvio

  • art. 62-bis cod. pen. (reati commessi con abuso di potere - attenuanti)

    I ricorrenti avevano chiesto riconoscimento delle attenuanti generiche e speciali; la Corte ha richiamato la necessità di motivare adeguatamente la valutazione delle attenuanti, rimandando l'analisi al nuovo giudizio

  • art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni di testi dichiarati coinvolti; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e non dimostrata l'incidenza sul complesso probatorio

  • art. 197 cod. proc. pen.

    Invocato in tema di inutilizzabilità di atti assunti in violazione di garanzie; la Corte ha richiesto che la parte indichi quali atti sarebbero viziati e la loro incidenza sul giudizio

  • art. 506 cod. proc. pen. (esame del teste)

    La Corte ha ricordato che la violazione delle regole di ordine nell'esame è mera irregolarità non necessariamente invalida la prova; impone però maggiore onere motivazionale, onere che la Corte territoriale ha ritenuto assolto

  • artt. 191, 507 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi relativi alla testimonianza e alla sua assunzione; la Cassazione li ha esaminati con riferimento al requisito di specificità della censura

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (c.d. Maldera)

    Principio guida citato: distinzione tra concussione e induzione indebita basata su minaccia/non minaccia e sulla valutazione oggettiva del contenuto della prospettazione e sulla percezione soggettiva dell'extraneus; la Corte l'ha applicata per valutare la qualificazione del fatto

Massime di principio

  • La distinzione fra concussione (art. 317) e induzione indebita (art. 319-quater) si basa primariamente sulla natura della prospettazione: minaccia/danno contra ius => concussione; persuasione/vantaggio indebito => induzione. Va sempre valutato non solo il contenuto proposto dal pubblico agente ma anche come il destinatario lo abbia percepito
  • Per impugnare con successo in Cassazione vizi relativi a utilizzabilità di atti o testimonianze è necessario indicare con precisione quali atti sono viziati e dimostrare l'incidenza decisiva di tali atti sul giudizio di merito; censure generiche sono inammissibili
  • La violazione delle forme di assunzione della prova (es.: domande del giudice prima delle parti) costituisce in molti casi una irregolarità che richiede un aggravamento dell'onere motivazionale del giudice che si fonda su tale prova, ma non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità
  • Se emergono elementi probatori sopravvenuti o documentazione che possono incidere sulla qualificazione giuridica del fatto (es. provvedimenti amministrativi che attestano abusi edilizi), il giudice di legittimità può disporre l'annullamento e il rinvio affinché la Corte territoriale rivaluti la fattispecie e la percezione della vittima
  • Quando si deduce la configurabilità del tentativo, la questione deve essere affrontata con riferimento alla completezza della condotta realizzata e alla sua capacità di raggiungere l'evento: la Cassazione può rinviare per un nuovo esame qualora la qualificazione di merito sia incerta o viziata

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