Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33079/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del 12/10/2021 del Tribunale di Caltanissetta che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 18/08/2021, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416-bis c.p.). Il ricorso deduceva: (1) carenza e illogicità della motivazione in relazione all'insussistenza dei gravi indizi in ordine all'elemento oggettivo del reato, censurando la valutazione del Tribunale secondo cui le dazioni di denaro operate da Cammarata erano antecedenti al periodo temporale dell'associazione indicato nell'atto di accusa (settembre 2017) e quindi non destinate al sodalizio; il PM osservava che il clan Sanfilippo era storicamente esistente e tale circostanza non poteva essere trascurata; (2) carenza e illogicità della motivazione e errata applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo, sostenendo che Cammarata fosse consapevole di contribuire al mantenimento del sodalizio, dato il momento di difficoltà del clan e altre circostanze valorizzate dal G.I.P.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Il giudice di merito non ha negato l'esistenza del clan Sanfilippo, ma ha valutato la fondatezza dell'accusa rispetto al perimetro temporale indicato nell'atto di accusa (operatività dall settembre 2017). Poiché le elargizioni di denaro di Cammarata erano iniziate anteriormente a tale periodo e venivano consegnate direttamente a Sanfilippo Giuseppe, il Tribunale ha ritenuto più probabile che fossero destinate al sostegno personale di quest'ultimo e non al finanziamento dell'associazione criminale. Tale ricostruzione è stata ritenuta non manifestamente illogica né contraddittoria; pertanto non sussistono vizî che giustifichino l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il ricorso del PM è stato dichiarato infondato.

Norme richiamate

  • art. 110 codice penale

    Riferimento alla partecipazione (concorso) nel reato: la Corte ha valutato se gli atti di Cammarata rientrassero, obiettivamente e soggettivamente, nel concorso alle condotte previste dall'art. 416-bis nel periodo contestato.

  • art. 416-bis codice penale

    Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha sottolineato la necessità di collegare temporalmente e causalmente le condotte (elargizioni) al sostentamento dell'associazione nel periodo indicato dall'editto accusatorio e di provare la consapevolezza del soggetto che il contributo fosse destinato al sodalizio.

Massime di principio

  • L'esistenza storica di un clan o di un sodalizio mafioso non è di per sé sufficiente a far rientrare qualsiasi atto precedente nel sostegno dell'associazione: è necessario collegare temporalmente e funzionalmente le condotte al periodo e agli scopi indicati nell'atto di accusa.
  • Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis c.p. occorrono sia l'elemento oggettivo (contributo concreto al funzionamento o al perseguimento degli scopi dell'associazione) sia l'elemento soggettivo (consapevolezza di sostenere l'associazione); elargizioni a favore di un singolo esponente non provano automaticamente che il donante fosse consapevole della destinazione al sodalizio.
  • In sede di impugnazione di ordinanze cautelari, la Corte controlla plausibilità e logicità della motivazione di merito: le inferenze del giudice che non risultino manifestamente illogiche o contraddittorie non vengono facilmente superate dal ricorso del Pubblico ministero.
  • Per rafforzare misure cautelari o la qualificazione della condotta come sostegno all'associazione, l'accusa deve dimostrare il nesso temporale e funzionale tra i versamenti e l'attività associative, non potendo limitarsi a richiamare la storicità del clan come unica prova.
  • Difensori e indagati possono efficacemente contestare l'imputazione dimostrando che i pagamenti erano destinati a fini personali (es. rapporto di gratitudine) e non al sostegno dell'organizzazione, specialmente se avvenuti in periodo antecedente al perimetro temporale contestato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.