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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15525/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di un complesso residenziale di venti appartamenti con pertinenze. L'appaltatrice chiedeva il pagamento del saldo del prezzo ritenuto dovuto, deducendo di avere già ricevuto acconti e di non essere stata integralmente pagata; la committente sosteneva invece che il prezzo concordato fosse inferiore e proponeva riconvenzionale per vizi, danni e mancata ultimazione delle opere. In appello la Corte territoriale ha ritenuto provato, sulla base del preventivo dell'08.09.2006, delle prove testimoniali, di elementi presuntivi e della CTU, che le parti avessero pattuito un prezzo a corpo di euro 1.180.000 oltre IVA, riconoscendo inoltre un ulteriore importo per varianti e rigettando le censure sull'eccezione di vizi. La società appaltatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1326 c.c. per avere la Corte qualificato il preventivo come proposta contrattuale accettata, senza prova di un accordo completo sul prezzo e senza il capitolato richiamato; 2) violazione dell'art. 2721 c.c. e dell'art. 132 c.p.c. per l'ammissibilità della prova testimoniale su un contratto di valore molto elevato; 3) violazione degli artt. 116, 132 e 252 c.p.c. per l'attendibilità delle testimonianze e la loro valutazione; 4) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per avere ritenuto provata la corrispondenza tra il progetto richiamato nel preventivo e l'opera realizzata; 5) violazione dell'art. 1667 c.c. per avere considerato tempestive le denunce dei vizi, che secondo la ricorrente sarebbero state formulate solo in corso d'opera e comunque oltre il termine di sessanta giorni dalla consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che l'appalto non richiede forma scritta e che, quindi, la prova testimoniale era astrattamente ammissibile, mentre la valutazione della credibilità dei testi e la ricostruzione del prezzo concordato erano state adeguatamente svolte dalla Corte d'appello. Quanto al quinto motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva fondato la tempestività delle contestazioni e denunce su una serie di indici fattuali (assenza di consegna, estromissione dal cantiere, rifiuto del pagamento, lettere di contestazione, successive contestazioni del direttore lavori e della committente), sicché la censura, concentrata sulla decorrenza del termine ex art. 1667 c.c., non incideva sul reale fondamento della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    La proposta contrattuale deve essere completa e contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto; il preventivo, da solo, non è automaticamente sufficiente a dimostrare il perfezionamento dell'accordo se non prova l'incontro delle volontà.

  • art. 2721 c.c.

    La prova testimoniale sui contratti di valore elevato può essere ammessa nei limiti di legge e alla luce delle circostanze; la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione va scrutinata solo nei limiti del sindacato di legittimità; non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio sotto la veste del vizio motivazionale.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e del loro peso probatorio spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata.

  • art. 252 c.p.c.

    La doglianza relativa all'attendibilità dei testimoni non può tradursi in una richiesta di diversa lettura delle deposizioni da parte della Cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie è inammissibile quando mira solo a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.

  • art. 1667 c.c.

    La denuncia dei vizi nell'appalto va valutata alla luce del momento in cui il committente acquisisce conoscenza sicura dei difetti e della loro riferibilità all'appaltatore; la tempestività è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 1657 c.c.

    È richiamato come rimedio di determinazione giudiziale del prezzo quando il corrispettivo dell'appalto non sia stato concordato; nel caso concreto la Corte di cassazione non vi ha fatto applicazione, perché ha confermato l'accertamento di un prezzo pattuito.

  • art. 1662 c.c.

    È evocato dalla ricorrente come rimedio per contestazioni in corso d'opera, ma non è assunto dalla Corte come base decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso proposto dopo la data rilevante indicata dalla norma.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la prova dell'accordo sul prezzo e delle eventuali varianti può essere desunta anche da preventivi, testimonianze, presunzioni e CTU, poiché l'appalto non è soggetto a forma scritta ad substantiam o ad probationem.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni, della loro credibilità e del peso relativo delle deposizioni è riservato al giudice di merito.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; se la doglianza mira solo a una diversa lettura delle prove, essa è inammissibile.
  • La tempestività della denunzia dei vizi nell'appalto va accertata tenendo conto del momento in cui il committente ha acquisito una conoscenza sicura dei difetti e della loro imputabilità all'appaltatore, non essendo decisivo il solo dato formale della consegna se la situazione fattuale dimostra contestazioni già maturate e comunicate.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di indici fattuali autonomi, il motivo di ricorso è inammissibile se colpisce solo uno di essi e non attinge la ratio decidendi complessiva.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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